LEGGE 23 marzo 1998, n. 72
Entrata in vigore della legge: 8-4-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 del trattato stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Trattato - art. 1
TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA lTALIANA E LO STATO DI ERITREA La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea, qui di seguito indicate come Parti Contraenti, muovendo dai tradizionali vincoli di amicizia tra i due popoli, convinte della necessita' di costruire le relazioni tra Stati sulla base dei valori universali di liberta', democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, riaffermando la loro fedelta' ai principi e agli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite, intenzionate a contribuire alla coesistenza pacifica tra i popoli, decise a rafforzare i reciproci rapporti di amicizia e di collaborazione, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea svilupperanno le loro relazioni sulla base della collaborazione e del reciproco rispetto, in conformita' con i principi di sovranita', integrita' territoriale, parita' di diritti, dignita' umana e rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'uomo.
Trattato - art. 2
Articolo 2 Le Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilita' della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e sottolineano la necessita' che ogni controversia sia risolta con mezzi pacifici. La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea si adopereranno per il rafforzamento del ruolo della Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi strumenti idonei a risolvere i conflitti e a preservare la pace nel mondo.
Trattato - art. 3
Articolo 3 La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea agiranno altresi' in maniera concertata negli appositi fori internazionali per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, ed in favore di una crescente trasparenza e di un sempre maggiore controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali. Le Parti Contraenti svilupperanno, anche tramite lo svolgimento di attivita' concrete, di consultazioni e di scambi di visite, una cooperazione a lungo termine.
Trattato - art. 4
Articolo 4 Le Parti. Contraenti appoggeranno l'attuazione delle misure di sicurezza collettiva previste nel Capitolo VII dello Statuto dell'ONU.
Trattato - art. 5
Articolo 5 Le Parti Contraenti terranno regolari consultazioni con scadenze periodiche sui temi bilaterali e sulle questioni internazionali di comune interesse a livello di membri di governo o di funzionari dei due Ministeri degli Esteri.
Trattato - art. 6
Articolo 6 La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea si impegnano ad approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica ed ecologica.
Trattato - art. 7
Articolo 7 Le Parti Contraenti si impegnano a dare concreta attuazione agli accordi nei campi richiamati dall'Articolo 6 del presente Trattato.
Trattato - art. 8
Articolo 8 Le Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di societa' miste, anche con la partecipazione dei partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, cosi' come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale. Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione nell'ambito degli organismi economici multilaterali.
Trattato - art. 9
Articolo 9 Le Parti Contraenti concordano sull'importanza di proseguire e consolidare ulteriormente le fruttuose relazioni gia' stabilite nel campo della cooperazione allo sviluppo. Queste relazioni continueranno ad avere come obiettivo un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'Eritrea, e verranno rafforzate con carattere di continuita' e nel quadro di un accordo di cooperazione.
Trattato - art. 10
Articolo 10 Le Parti Contraenti appoggeranno la collaborazione nel settore della scienza e delle tecnologie avanzate.
Trattato - art. 11
Articolo 11 Muovendo dal carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Parti Contraenti intendono promuovere la loro collaborazione in tale campo.
Trattato - art. 12
Articolo 12 Gli impegni della Repubblica Italiana nei rapporti bilaterali con lo Stato di Eritrea saranno presi nel rispetto delle competenze dell'Unione Europea, delle disposizioni emanate dalle sue istituzioni, nonche' delle altre disposizioni concordate tra gli Stati Membri della U.E. in attuazione del sistema comunitario.
Trattato - art. 13
Articolo 13 La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea, partendo dalle tradizioni di collaborazione e legami culturali tra i popoli italiano ed eritreo, sulla base di quanto previsto dall'Accordo di collaborazione culturale, faciliteranno nei campi della cultura, dell'insegnamento e delle informazioni lo sviluppo degli scambi tra enti territoriali, istituzioni, organizzazioni, associazioni e cittadini dei due Paesi. In particolare, ciascuna Parte Contraente operera' per l'ampliamento. delle opportunita' di studio della lingua, della letteratura e civilta' dell'altra Parte Contraente in Scuole, Istituti di insegnamento superiore e in altre Istituzioni, tenendo presente la politica educativa generale, i bisogni pratici e gli sviluppi sociali dell'altra Parte Contraente.
Trattato - art. 14
Articolo 14 Le Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra enti territoriali, fondazioni, istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due Paesi. Esse faciliteranno altresi' gli scambi giovanili, nonche' i gemellaggi e gli scambi tra singole citta' e regioni dei due Paesi.
Trattato - art. 15
Articolo 15 Le Parti Contraenti riconoscono la necessita' di concludere un accordo organico allo scopo di regolare i flussi migratori legali e di contrastare ogni flusso migratorio clandestino, in conformita' con la legislazione in vigore sull'accesso dei cittadini dei due Paesi al mercato del lavoro.
Trattato - art. 16
Articolo 16 Le Parti Contraenti procederanno ad un esame congiunto dei problemi attinenti alle modalita' di rilascio dei visti, nel quadro delle misure che saranno adottate in campo migratorio.
Trattato - art. 17
Articolo 17 Le Parti Contraenti studieranno la possibilita' di stipulare un accordo in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione.
Trattato - art. 18
Articolo 18 Le Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e la criminalita' organizzata.
Trattato - art. 19
Articolo 19 Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Parti Contraenti e non sono dirette contro alcuno Stato terzo.
Trattato - art. 20
Articolo 20 Il presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni. La sua validita' verra' prorogata tacitamente di volta in volta per nuovi periodi di 5 anni, a meno che una delle Parti Contraenti non abbia notificato, per iscritto, all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza.
Trattato - art. 21
Articolo 21 Il presente Trattato sara' ratificato in conformita' con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Parti Contraenti ed entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Roma il 9 febbraio 1996 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua inglese, entrambi i testi aventi uguale valore. In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LO STATO DI ERITREA Parte di provvedimento in formato grafico
Treaty
TREATY OF FRIENDSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE STATE OF ERITREA Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.