DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1998, n. 76

Type DPR
Publication 1998-03-10
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 22-4-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I Criteri di utilizzazione

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - Il testo degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e' il seguente: "Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal 1 gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50. A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica". "Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo mondo". - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, reca: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi". - Il testo dell'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999), e' il seguente: "19. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 2

Interventi ammessi

1.Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamita' naturali, per l'assistenza ai rifugiati ((e ai minori stranieri non accompagnati)), per la conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ((, nonche' gli interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche)). I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorita' ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.

2.Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonche' alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

3.Gli interventi in caso di calamita' naturali sono diretti all'attivita' di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumita' da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici, nonche' al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.

4.((Gli interventi di assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale, lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti.))

5.Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilita' da parte del pubblico di beni immobili ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ((di cui all'articolo 12 del suddetto Codice)) ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi ((dell'articolo 13)) dello stesso Codice. 5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di proprieta' pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici. Gli interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5.1-bis. ((Gli interventi straordinari di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche sono diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti cui sono state riconosciute forme di dipendenza patologica, nonche' al loro inserimento e reinserimento sociale e lavorativo.)) 5.2. ((La domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, riguardante il medesimo beneficiario, puo' essere presentata per una sola tipologia d'intervento.))

5-bis.((Gli interventi devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorita' eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.))

6.Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 ((e 5.1-bis)) sono considerati straordinari quando esulano effettivamente dall'attivita' ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella programmazione ordinaria dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono considerati straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento.

6-bis.((Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 5 e 5.1-bis devono essere eseguiti sul territorio italiano.)) (2)

Art. 2-bis

(Criteri di ripartizione).

1.((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014, n. 125, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e' ripartita in misura proporzionale alle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi tra le tipologie d'intervento ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1. Per la quota di risorse relativa alle scelte non espresse, il Consiglio dei ministri puo' deliberare entro il 30 novembre di ogni anno, la destinazione delle stesse a specifiche tipologie d'intervento, nel rispetto di quelle indicate all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. In assenza di deliberazione, la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse e' stabilita tra le tipologie d'intervento in proporzione alle scelte espresse.))

1-bis.((Le risorse della quota relativa alla categoria "edilizia scolastica" sono trasferite annualmente al competente Ministero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministero trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la relazione di cui all'articolo 8, comma 7, l'elenco degli interventi finanziati annualmente a valere sulle risorse di cui al presente comma. L'elenco degli interventi e', altresi', pubblicato dal Ministero sul proprio sito istituzionale.))

2.((Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o piu' delle tipologie d'intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua e' distribuita, con delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle finalita' della legge 20 maggio 1985, n. 222.))

2-bis.((In vigenza dell'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, esaurita la graduatoria degli interventi idonei di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici ivi previsti, le risorse residue sono assegnate agli altri interventi idonei di cui al comma 4 del presente articolo. L'eventuale ulteriore somma residua e' utilizzata nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno successivo per la categoria "conservazione di beni culturali")).

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.