DECRETO 25 marzo 1998, n. 113
Entrata in vigore del decreto: 7-5-1998
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, che prevede l'emanazione di un regolamento al fine di disciplinare la ripartizione fra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazioni mobili e personali degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 38/1998, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 marzo 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota PSG 451 del 3 febbraio 1998, con la quale il Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto 1997 ha inviato al Comitato dei Ministri, istituito ai sensi del decreto medesimo, il presente schema di regolamento;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
2.Le assegnazioni effettuate in corso d'anno si considerano comunque decorrenti, ai fini della presente lettera, dal l gennaio per le assegnazioni effettuate entro il 30 giugno, e dal l luglio per quelle effettuate entro il 31 dicembre; f) "quota definitiva di partecipazione agli oneri": la quota di partecipazione relativa alla situazione esistente al 31 dicembre di ciascun anno. Ai fini della determinazione della quota definitiva di partecipazione agli oneri, le assegnazioni di bande di frequenze effettuate in corso di anno si considerano come decorrenti comunque dall'inizio del mese in cui sono state disposte.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge l luglio 1997, n. 189, e' il seguente: "Art. 2 (Ulteriori provvedimenti in materia di servizi di comunicazioni mobili e personali). - 1. Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'art. 1, comma 1, si provvede a: a) riallocare, coerentemente con gli indirizzi comunitari e nel rispetto del principio di non discriminazione tra gli operatori delle comunicazioni mobili e personali, le frequenze che si renderanno ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi radiomobili tenendo presenti le esigenze degli utenti e degli operatori; b) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM a partire dalla conclusione formale della gara, che dovra' comunque avvenire entro il 1 gennaio 1998, garantendo ai soggetti interessati l'eccesso, nel rispetto delle condizioni di servizio che saranno determinate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni anche sulla base di quanto disposto dal comma 2, lettera a), a tutte le sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo ingresso sul mercato nei tempi piu' brevi; c) attribuire al Ministero della difesa, entro il 31 dicembre 2004, le bande di frequenze 2025-2040 MHz e 2200-2215 MHz e attribuire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a partire dal 1 gennaio 2005, le bande di frequenze 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e le ulteriori bande di frequenze che si rendano necessarie per l'espletamento dei servizi di comunicazioni mobili e personali. A seguito dell'abbandono da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo delle frequenze indicate nella presente lettera il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni attribuira' alla suddetta concessionaria bande di frequenze tali da consentire un adeguato livello di qualita' del servizio; d) razionalizzare l'impiego della banda 2468-2690 MHz, riservando al Ministero della difesa le bande 2537-2593 MHz e 2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le restanti gamme; e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via satellite. 2. La procedura di gara di cui al comma 1, lettera b), e' avviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito un apposito Comitato di Ministri, presieduto dal medesimo Presidente del Consiglio, di cui fanno parte i Ministri per la funzione pubblica, delle poste e delle telecomunicazioni, della difesa, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il compito di: a) prevedere misure tali da garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, da parte di tutti gli operatori in tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni; b) coordinare la procedura di gara, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara; c) selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria, che viene approvata dallo stesso Comitato dei Ministri. 3. Con regolamento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quelli della difesa e del tesoro, si disciplina secondo i criteri indicati all'art. 1, comma 1, la ripartizione tra le imprese autorizzate a gestire i servizi di comunicazione mobili e personali dei costi direttamente collegati, per il Ministero della difesa, con le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei predetti servizi, con particolare riguardo alle spese comunque connesse alla liberazione delle frequenze, comprese quelle in banda 900 MHz, nonche' alle ulteriori spese conseguenti alla diminuita disponibilita' di spettro. Il Ministero della difesa puo' individuare, in alternativa anche parziale, materiali e servizi sostitutivi che i gestori dei servizi possano fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalita' istituzionali della Difesa. I gestori dei servizi versano, al netto delle risorse sostitutive eventualmente concordate con la Difesa, le somme necessarie alla integrale copertura finanziaria dei predetti oneri al capitolo 3458 dello stato di previsione dell'entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa con destinazione vincolata". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo del comma 2 dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 agosto 1997, recante: "Costituzione e disciplina delle competenze del Comitato di Ministri previsto dalla normativa di recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali", e' il seguente: "2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze, trasmette al Comitato dei Ministri lo schema di decreto ministeriale concernente la revisione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, da adottarsi in relazione all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189. Contestualmente il Ministero delle comunicazioni - Segretariato generale, trasmette al Comitato dei Ministri lo schema di regolamento recante norme in materia di copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, da adottarsi in relazione all'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 115 del 1997. Detto decreto ministeriale e detto regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in cui sono pubblicate le misure relative alla concorrenza di cui al comma 1, lettera a)". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 115/1997 vedi nelle note alle premesse: - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 14 ottobre 1996, reca: "Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e relative condizioni per l'esercizio del servizio radiomobile analogico pubblico". - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997, reca: "Modificazioni al piano di ripartizione delle frequenze".
Art. 2
Procedimento
1.Ai fini della determinazione della quota annuale di partecipazione agli oneri di ciascuna impresa vengono innanzitutto individuati gli oneri derivanti alla Difesa dalle modifiche al piano, tenendoli distinti in relazione ai diversi sistemi di comunicazioni per il cui espletamento sono disposte le modifiche al piano e le conseguenti liberazioni delle bande di frequenze. Gli oneri riferiti a ciascun anno vengono quindi ripartiti tra le imprese.
2.Per le liberazioni delle bande di frequenze utilizzate per l'espletamento del servizio radiomobile in tecnica DCS 1800, gli oneri sono ripartiti, per meta', proporzionalmente all'ampiezza delle bande di frequenze assegnate all'imprese e, ove la assegnazione riguardi solo una parte del territorio nazionale, con riduzione in funzione della popolazione coperta; per l'altra meta', in funzione del fatturato complessivo derivante dalla offerta al pubblico dei servizi di comunicazione in tecnica numerica (GSM 900 e DCS 1800) rispetto al corrispondente mercato di riferimento, costituendo il sistema DCS 1800 una evoluzione tecnologica del sistema GSM 900.
3.Per le liberazioni delle bande di frequenze utilizzate per l'espletamento del servizio radiomobile con sistema GSM 900 gli oneri sono ripartiti con il medesimo criterio sopra indicato per il sistema DCS 1800.
4.In ogni caso, al fine di rendere equa la ripartizione degli oneri, per le imprese beneficiarie delle assegnazioni che non offrono il servizio al pubblico l'ampiezza di banda assegnata viene convenzionalmente valutata doppia in quanto dette imprese non partecipano alla ripartizione degli oneri in funzione del fatturato.
5.Il Ministero delle comunicazioni trasmette ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, i dati relativi alle assegnazioni delle bande di frequenze, al fatturato delle imprese nonche' quello del mercato di riferimento.
6.Il Ministero della difesa determina il complesso degli oneri derivantigli per ciascuna gamma di frequenze e la loro suddivisione in esercizi finanziari in quote per quanto possibili costanti nel caso che la liberazione avvenga su un arco pluriennale. Nel caso di diminuita disponibilita' di spettro, la spesa e' pari al maggior costo derivante dallo svolgimento dei servizi di telecomunicazione con altri mezzi ovvero su altre gamme di frequenze relativamente agli impianti o sistemi gia' di pianificata realizzazione e a quelli di cui e' realisticamente ipotizzabile lo sviluppo e la realizzazione nell'arco di anni quindici. Alla scadenza di tale arco temporale, qualora perdurasse l'impossibilita' di compensare con assegnazione di banda le residue necessita' di spettro direttamente collegate alle liberazioni effettuate, il Ministero della difesa rideterminera' la suddetta spesa sulla base di medesimi criteri e relativamente ad un ulteriore arco di anni quindici.
7.Il Ministero della difesa comunica gli oneri, come sopra individuati e suddivisi in esercizi finanziari, al Ministero delle comunicazioni che determina le quote annuali, provvisorie e definitive, di ciascuna impresa.
8.Il Ministero della difesa individua, in alternativa anche parziale, i materiali ed i servizi sostitutivi che le imprese possono fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle finalita' istituzionali della Difesa precisando gli importi corrispondenti a ciascuna fornitura. Per la aggiudicazione il Ministero della difesa svolge, sulla base degli appositi disciplinari di fornitura, una negoziazione ristretta alle predette imprese. Nessuna impresa puo' aggiudicarsi forniture eccedenti la propria quota provvisoria di partecipazione commisurata all'importo relativo all'insieme dei materiali e dei servizi sostitutivi individuati. Gli importi indicati in corrispondenza di ciascuna fornitura aggiudicata vengono detratti dal complesso degli oneri determinati. Gli eventuali oneri residui, relativi alle forniture non aggiudicate con la predetta negoziazione, vengono computati insieme a quelli per i quali non siano stati individuati i materiali ed i servizi sostitutivi al fine di ripartirli tra le imprese secondo la rispettiva quota definitiva di partecipazione agli oneri, secondo il disposto del comma 9.
9.Il Ministero delle comunicazioni ripartisce gli oneri tra le imprese sulla base della quota definitiva di partecipazione alle spese di ciascuna impresa e stabilisce gli eventuali conguagli tra le imprese per l'anno. Le imprese versano la somma di rispettiva competenza nell'ambito dell'unita' previsionale di base 6.2.2. "prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (capitolo 3458) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Le somme pagate vengono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, con destinazione vincolata. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Liberazione in via di urgenza di bande di frequenze
1.A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997, citato all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2, in caso di urgenza di liberazione di bande di frequenze da parte del Ministero della difesa anticipata rispetto ai tempi necessari per l'attuazione del procedimento di cui all'articolo 2, le imprese interessate, singolarmente ovvero congiuntamente, possono intervenire direttamente con impegno economico o con intervento tecnico, anche provvisorio, nelle more della determinazione del complesso degli oneri e della loro ripartizione. La congruita' delle spese cosi' anticipate viene accertata da parte del Ministero della difesa, ai fini del loro scomputo al momento della ripartizione degli oneri, sulla base degli acquisti o degli approvvigionamenti analoghi effettuati dal Ministero stesso. La procedura di cui al presente articolo ha corso solo dopo che le imprese che intendono attivarla accettino preventivamente di adeguarsi a quanto disposto dal presente regolamento.
Nota all'art. 3: - Per il decreto 3 giugno 1997 vedasi note all'art. 1.
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali
1.Nella prima applicazione del presente regolamento, vengono svolti due procedimenti: il primo, per tener conto degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 14 ottobre 1996, citato all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), e dalle liberazioni di banda effettuate in precedenza, per ragioni d'urgenza, di cui al medesimo articolo 1; il secondo, per tener conto degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997, citato nello stesso articolo 1. Ai fini della determinazione degli oneri e delle conseguenti loro imputazioni si tiene conto degli impegni economici sostenuti e degli interventi tecnici eventualmente gia' effettuati dalla impresa interessata.
2.Qualora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze disponga una attribuzione, limitata negli anni, di bande di frequenza ad un servizio, l'onere e' posto interamente a carico delle imprese che ne beneficiano. Le imprese assegnatarie di porzioni della banda di frequenze individuata dall'articolo 4, comma 1, nota 58/A del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno 1997 hanno titolo a rivalersi sulle altre imprese successivamente assegnatarie della stessa banda per la somma che risulta dalla differenza tra l'onere posto interamente a loro carico ed il prodotto derivante dalla quota pari ad un quindicesimo di tale onere moltiplicata per il numero di anni durante i quali hanno utilizzato le bande di frequenze.
Il Ministro delle comunicazioni Maccanico Il Ministro della difesa Andreatta
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1998
Registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 1
Nota all'art. 4: - Per i decreti 14 ottobre 1996 e 3 giugno 1997, vedasi nelle note all'art. 1.
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