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LEGGE 31 marzo 1998, n. 73

Current text a fecha 1998-04-08

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sanatoria degli effetti

1.Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 20 marzo 1996, n. 144, 17 maggio 1996, n. 277, 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il decreto-legge 20 marzo 1996, n. 144, decaduto per decorrenza dei termini, recava: "Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse e per gli accertamenti da parte del CIPE". - Il titolo del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 277 e del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 385, decaduti per decorrenza dei termini, era il seguente: "Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse". - Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, non convertito in legge, recava: "Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè il completamento di progetti FIO". - Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 3, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di termini previsti a disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonchè disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani), non convertito in legge: "4. Per consentire la prosecuzione del programma operativo ''metanizzazionè' delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/1988, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".