DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 520
Entrata in vigore del decreto: 22-4-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta l'opportunita' di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'organizzazione dei dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 21 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' in merito all'esercizio dei poteri di gestione da parte dei responsabili dei dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ravvisata, altresi', l'esigenza di provvedere alla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Denominazioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni e le nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), e' il seguente: "Art. 8 (Poteri del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. I decreti di cui all'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed e' responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 400 del 1988, e' il seguente: "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22. 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea. 4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza". - Il testo del comma 1 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988 e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". Note all'art. 1: - Per il titolo della citata legge n. 400, del 1988, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 639 del 1996, si veda nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 9, 20 e 21 della citata legge n. 400 del 1988, e' il seguente: "Art. 9 (Ministeri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim ). - 1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegarli ad altro Ministro. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' conferire ai Ministri, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. 4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale". "Art. 20 (Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri). 1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri nonche' i dipartimenti ed uffici per i quali il Sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i Ministri in Consiglio; coadiuva il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonche' quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso". - Per il testo dell'art. 21 si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari
1.Con decreto del Presidente, adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della legge, puo' essere interamente riorganizzato il dipartimento per il quale cessi l'affidamento alla responsabilita' di un Ministro o Sottosegretario di Stato, ancorche' il dipartimento stesso sia disciplinato con decreto adottato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 21. Quest'ultimo decreto e' abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione.
2.Per i dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, il segretario generale esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 543, ove non diversamente disposto, sino a che il Presidente, su proposta del Ministro o Sottosegretario competente, non investe dei relativi poteri il capo del dipartimento, un suo reggente, o altri funzionari. Si intendono in tal caso estese alla gestione dei relativi capitoli di bilancio le deleghe rilasciate dal segretario generale al vicesegretario generale e ai capi dei servizi aventi attribuzioni strumentali di carattere generale.
3.I capi dei dipartimenti ed i reggenti investiti di responsabilita' gestionali ai sensi del comma 2 possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
4.Quando l'affidamento di un dipartimento a un Ministro o Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui all'articolo 3, il segretario generale propone al Presidente, entro 30 giorni, la conferma o la sostituzione del capo del dipartimento. Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario generale, le deleghe attribuite al capo del Dipartimento e da questi ai dirigenti.
Note all'art. 2: - Per il testo dei commi 3 e 5 del citato art. 21 della citata legge n. 400 del 1988 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 639 del 1996, si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Cessazione dell'affidamento
1.Nei casi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge, i capi dei dipartimenti o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonche' le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del segretario generale e comunque per non piu' di 45 giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.
Note all'art. 3: - Il testo del comma 3 dell'art. 18 della citata legge n. 400 del 1988, e' il seguente: "3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza". - Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), e' il seguente: "1. Gli organi amministrativi non riconosciuti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo".
Art. 4
Poteri del vicesegretario generale
1.Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate. Nell'assenza di un vicesegretario generale, il segretario generale puo' attribuire funzioni vicarie ad un consigliere dei ruoli della presidenza con qualifica di dirigente generale o equiparato.
Art. 5
Norme abrogative
1.Le nomine del capo del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali e dei capi dei singoli servizi sono disciplinate dall'articolo 28 della legge, ferma restando la valutazione delle professionalita' suggerite dalle specifiche attribuzioni del dipartimento o servizio. Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 400 del 1988 e' il seguente: "Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio". - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183), cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 8 (Dirigenza). - 1. Il capo del Dipartimento ed il capo dell'ufficio affari amministrativi sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti generali del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. A ciascun servizio e' preposto un dirigente generale del relativo ruolo tecnico. 3. Il capo del Dipartimento ed i direttori dei servizi sono scelti tra i dirigenti dello Stato in possesso di diploma di laurea in ingegneria, fisica, scienze geologiche, scienze naturali, scienze biologiche o scienze nautiche, nonche' di una adeguata esperienza professionale, almeno triennale, maturata a livello dirigenziale od equiparato nell'ambito di organi o strutture tecnici dell'amministrazione statale con competenze specifiche nel settore dell'ambiente e del territorio".
Art. 6
Funzioni dirigenziali
1.Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, coordinamento, indirizzo, studio, ricerca, verifica e controllo.
2.La graduazione delle funzioni e responsabilita' del personale di qualifica dirigenziale prevista, ai fini del trattamento accessorio, dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e' definita con decreto ministeriale per i dipartimenti affidati a Ministri e con provvedimento del segretario generale per gli altri dipartimenti.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e' il seguente: "Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente e' determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilita'. La graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di Governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Per i dirigenti generali, nonche' per il personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, la retribuzione e' determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216".
Art. 7
Attribuzioni dei dirigenti generali
1.Nella tabella A allegata alla legge, sette posti di dirigente generale sono assegnati al livello B. Alla individuazione delle corrispondenti attribuzioni si provvede con apposito decreto del Presidente. Con decreto del Presidente, d'intesa con il Ministro eventualmente competente, puo' essere affidata a dirigenti generali di livello C la direzione di servizi di particolare rilevanza.
2.I capi dei dipartimenti curano l'organizzazione e dirigono l'attivita' delle strutture cui sono preposti, vigilando sul corretto funzionamento delle stesse, verificando altresi' la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa alle disposizioni impartite dal segretario generale, ovvero dall'autorita' politica alla quale il dipartimento e' affidato. Essi esercitano, inoltre, le funzioni loro delegate dall'autorita' sovraordinata.
4.Ai capi dei dipartimenti compete il controllo e la gestione del personale dipendente e la sua assegnazione alle strutture interne al dipartimento.
5.I coordinatori preposti agli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti coadiuvano il capo del dipartimento nell'espletamento delle sue funzioni e curano le competenze devolute ai rispettivi uffici, assicurando il rispetto e la concreta attuazione delle disposizioni impartite dal capo del dipartimento. Ad essi compete inoltre il coordinamento delle attivita' dei servizi che costituiscono articolazione dell'ufficio, anche al fine di garantirne l'uniformita' di indirizzo.
6.In caso di assenza o impedimento del capo del dipartimento ed in assenza di previa e diversa individuazione, su sua proposta, da parte dell'autorita' sovraordinata, le funzioni vicarie sono svolte dal coordinatore di ufficio di livello dirigenziale piu' elevato o, a parita' di livello, piu' anziano in ruolo.
Note all'art. 7: - Il testo della tabella A allegata alla citata legge n. 400 del 1988, e' la seguente: " Tabella A (Articoli 30, 31, 32 e 38) ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Comandati e Esperti e consiglieri In ruolo fuori ruolo a tempo parziale ___ __ ___ Dirigente generale, 34 () 20 | livello B e C, e | qualifiche equiparate . | Dirigente superiore . . 55 30 > 104 Primo dirigente . . . . 80 45 | ___ ___ Totale . . . 169 95 () Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 400 del 1988, e' il seguente: "Art. 19 (Compiti del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilita' di un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le seguenti funzioni: a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo; b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attivita' dell'ISTAT; c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonche' all'attuazione della politica istituzionale del Governo; d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime; e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organi dello Stato nonche' predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale; f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di piu' Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unita' di indirizzo; g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economicofinanziaria dell'attivita' di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonche' dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici; h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorita' governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinche' il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonche' gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo; i) assistere, anche attraverso attivita' di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attivita' per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera; l) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale; m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine; o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonche' la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie; p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'art. 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attivita' dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine; q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri; r) svolgere le attivita' di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonche' degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri fanno capo; s) curare le attivita' preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per disposizione di legge o di regolamento; t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato; u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici; v) fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'art. 3 della legge 10 marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26; z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso; aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri e dei Ministri senza portafoglio; bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti; cc) sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo art. 26".
Art. 8
Attribuzioni dei coordinatori dei servizi
1.I coordinatori preposti ai servizi, che costituiscono le unita' operative di base di livello dirigenziale, svolgono attivita' di collaborazione, ricerca e studio negli ambiti di rispettiva competenza. Essi, in particolare, forniscono il supporto tecnicoamministrativo per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3.
2.Ai coordinatori preposti ai servizi spetta, inoltre, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad essi assegnate in conformita' agli obiettivi prefissati dal capo del dipartimento ed in attuazione degli indirizzi operativi formulati dai coordinatori preposti agli uffici.
3.I coordinatori dei servizi svolgono le funzioni di vigilanza e controllo, anche a fini di verifica del rendimento, sul personale ad essi assegnato.
4.In caso di assenza o impedimento del coordinatore dell'ufficio e fatte salve sue diverse disposizioni, il coordinatore di servizio piu' anziano in ruolo svolge funzioni vicarie.
Art. 9
Dirigenti responsabili di progetto ovvero con compiti di studio e ricerca
1.I dirigenti non preposti ad uffici di livello dirigenziale possono essere preposti all'attuazione di progetti o svolgere attivita' di studio, ricerca, consulenza e progettazione, in relazione alle competenze istituzionali dell'amministrazione, sulla base di incarichi conferiti, per specifiche questioni, dal Presidente o dall'autorita' politica cui il dipartimento e' affidato, ovvero in conformita' a disposizioni impartite dal segretario generale.
2.Il dirigente generale o il dirigente ai quali siano conferite le funzioni di cui al comma 1 le esercitano, rispettivamente, in rapporto diretto con il soggetto che ha conferito l'incarico, ovvero con il capo del dipartimento o dell'ufficio indicato nel provvedimento di conferimento, ed in rapporto diretto con il capo del dipartimento o dell'ufficio o con il dirigente generale o equiparato indicato nel provvedimento di conferimento.
3.Le funzioni di collaborazione implicano lo studio preliminare e la predisposizione di atti e provvedimenti, la formulazione di proposte e l'esercizio di attivita' ausiliarie corrispondenti alla qualifica, anche con l'assunzione di autonome iniziative, subordinatamente alle direttive ed all'intesa con il soggetto che si avvale del rapporto di collaborazione. Rientra nelle funzioni di collaboratore la partecipazione ad organi collegiali, qualora non sia connessa alla titolarita' di funzioni di direzione.
4.Le funzioni di studio implicano studi e ricerche su oggetti e per obiettivi determinati, indicati di volta in volta dal soggetto che se ne avvale, con la predeterminazione degli opportuni criteri e del termine per l'espletamento.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 10, con
esclusione dell'art. 1, lettera f); dell'art. 2, comma 2;
dell'art. 3; dell'art. 7, comma 5; dell'art. 9, ai sensi della delibera della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 6 novembre 1997.
Successivamente le sezioni riunite della Corte dei conti,
con delibera n. 23/E/98, hanno ammesso al visto ed alla
conseguente registrazione l'art. 1, lettera f), l'art. 3 ad eccezione dell'inciso "salva diversa disposizione del Segretario
generale", l'art. 7, comma 5, e l'art. 9; hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente
all'art. 2, comma 2, nonche' all'inciso "salva diversa disposizione del Segretario generale" contenuto nell'art. 3. Registrato alla Corte dei conti il 1 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 4
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