DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 520
Entrata in vigore del decreto: 22-4-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta l'opportunita' di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'organizzazione dei dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 21 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' in merito all'esercizio dei poteri di gestione da parte dei responsabili dei dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ravvisata, altresi', l'esigenza di provvedere alla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Denominazioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni e le nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), e' il seguente: "Art. 8 (Poteri del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. I decreti di cui all'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed e' responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 400 del 1988, e' il seguente: "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22. 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge. 3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea. 4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il ministro competente. 6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza". - Il testo del comma 1 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988 e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali". Note all'art. 1: - Per il titolo della citata legge n. 400, del 1988, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 639 del 1996, si veda nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 9, 20 e 21 della citata legge n. 400 del 1988, e' il seguente: "Art. 9 (Ministeri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim ). - 1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri che puo' delegarli ad altro Ministro. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' conferire ai Ministri, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. 4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale". "Art. 20 (Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri). 1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri nonche' i dipartimenti ed uffici per i quali il Sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i Ministri in Consiglio; coadiuva il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonche' quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso". - Per il testo dell'art. 21 si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari
1.Con decreto del Presidente, adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della legge, puo' essere interamente riorganizzato il dipartimento per il quale cessi l'affidamento alla responsabilita' di un Ministro o Sottosegretario di Stato, ancorche' il dipartimento stesso sia disciplinato con decreto adottato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 21. Quest'ultimo decreto e' abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione.
2.Per i dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, al fine di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, il segretario generale esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 543, ove non diversamente disposto, sino a che il Presidente, su proposta del Ministro o Sottosegretario competente, non investe dei relativi poteri il capo del dipartimento, un suo reggente, o altri funzionari. Si intendono in tal caso estese alla gestione dei relativi capitoli di bilancio le deleghe rilasciate dal segretario generale al vicesegretario generale e ai capi dei servizi aventi attribuzioni strumentali di carattere generale.
3.I capi dei dipartimenti ed i reggenti investiti di responsabilita' gestionali ai sensi del comma 2 possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
4.Quando l'affidamento di un dipartimento a un Ministro o Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui all'articolo 3, il segretario generale propone al Presidente, entro 30 giorni, la conferma o la sostituzione del capo del dipartimento. Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario generale, le deleghe attribuite al capo del Dipartimento e da questi ai dirigenti.
Note all'art. 2: - Per il testo dei commi 3 e 5 del citato art. 21 della citata legge n. 400 del 1988 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 639 del 1996, si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Cessazione dell'affidamento
1.Nei casi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge, i capi dei dipartimenti o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonche' le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del segretario generale e comunque per non piu' di 45 giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.
Note all'art. 3: - Il testo del comma 3 dell'art. 18 della citata legge n. 400 del 1988, e' il seguente: "3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza". - Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), e' il seguente: "1. Gli organi amministrativi non riconosciuti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo".
Art. 4
Poteri del vicesegretario generale
1.Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate. Nell'assenza di un vicesegretario generale, il segretario generale puo' attribuire funzioni vicarie ad un consigliere dei ruoli della presidenza con qualifica di dirigente generale o equiparato.
Art. 5
Norme abrogative
1.Le nomine del capo del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali e dei capi dei singoli servizi sono disciplinate dall'articolo 28 della legge, ferma restando la valutazione delle professionalita' suggerite dalle specifiche attribuzioni del dipartimento o servizio. Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 400 del 1988 e' il seguente: "Art. 28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio". - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183), cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 8 (Dirigenza). - 1. Il capo del Dipartimento ed il capo dell'ufficio affari amministrativi sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti generali del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. A ciascun servizio e' preposto un dirigente generale del relativo ruolo tecnico. 3. Il capo del Dipartimento ed i direttori dei servizi sono scelti tra i dirigenti dello Stato in possesso di diploma di laurea in ingegneria, fisica, scienze geologiche, scienze naturali, scienze biologiche o scienze nautiche, nonche' di una adeguata esperienza professionale, almeno triennale, maturata a livello dirigenziale od equiparato nell'ambito di organi o strutture tecnici dell'amministrazione statale con competenze specifiche nel settore dell'ambiente e del territorio".
Art. 6
Funzioni dirigenziali
1.Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, coordinamento, indirizzo, studio, ricerca, verifica e controllo.
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