LEGGE 23 marzo 1998, n. 77
Entrata in vigore della legge: 9-4-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Accordo - art. 1
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE E RECIPROCA ASSISTENZA NEL CAMPO DEL CONTROLLO VALUTARIO, DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE E IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati Parti, consapevoli che la violazione delle leggi in materia valutaria e delle disposizioni che regolano l'interscambio commerciale e finanziario costituisce un pericolo per il corretto svolgimento delle transazioni internazionali e l'efficienza dei mercati monetari e finanziari, riconoscendo lo stretto legame che puo' instaurarsi tra l'utilizzo degli strumenti valutari e l'attivita' di riciclaggio dl denaro di provenienza illecita, al fine di aumentare l'efficacia della lotta contro le trasgressioni in materia di legislazione valutaria e delle operazioni di importazione e di esportazione e in considerazione della grande importanza degli sforzi della comunita' internazionale nella lotta contro il riciclaggio dei capitali illeciti, ritenendo necessaria la cooperazione degli organi competenti in materia di controllo valutario e delle operazioni dl importazione e di esportazione, nonche' in materia di lotta al riciclaggio e nel rispetto della legislazione attualmente vigente in materia nei due Paesi hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le competenti Autorita' delle Parti svolgeranno: 1) scambio di informazioni: a) di carattere giuridico (sulla legislazione nazionale nel campo delle operazioni valutarie, delle importazioni e delle altre transazioni internazionali); b) sulla formazione e sul funzionamento del sistema di controllo che le Parti applicano per garantire l'osservanza della legislazione in materia di operazioni di esportazione e di importazione e di altri tipi di transazioni internazionali; c) su violazioni della legislazione nazionale regolante le operazioni di esportazione, di importazione e le transazioni internazionali; 2) cooperazione su rilevazioni di violazioni della legislazione da parte di persone fisiche o giuridiche della Repubblica Italiana e della Federazione Russa in materia di operazioni di esportazione, di importazione ed altre transazioni internazionali; 3) svolgimento di comuni ricerche analitiche sui problemi concernenti gli interessi reciproci delle Parti nel campo del controllo valutario e delle operazioni di importazione e di esportazione; 4) prestazione di assistenza nell'addestramento del personale nel campo del controllo valutario e delle operazioni di importazione e di esportazione, nella creazione dei sistemi informativi che possono assicurare l'assolvimento del compiti nel campo del controllo valutario e delle operazioni di importazione e di esportazione.
Accordo - art. 2
Articolo 2 1. Ciascuna Parte mette a disposizione dell'altra Parte tutto le informazioni che possano contribuire a combattere il riciclaggio e l'impiego di proventi di reato. Ai predetti fini si intende: a. per "informazione", ogni dato, elemento o notizia comunque conosciuto, che possa riguardare direttamente o indirettamente operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita, quali definiti dalle rispettive legislazioni; b. per "provento", ogni vantaggio derivato da reati, consistente in qualsiasi bene, comunque descritto, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonche' in un documento legale o in uno strumento, di qualsiasi tipo, comprovante il diritto di proprieta' o altro diritto sul bene medesimo. 2. In particolare, le competenti Autorita' delle Parti effettueranno scambio di informazioni: a. di carattere giuridico (la disciplina e vigilanza dei mercati finanziari, nonche' la legislazione nazionale di contrasto al riciclaggio); b. sui flussi internazionali di contante e di disponibilita' valutarie, sia in forma aggregata che singoli, ove vi sia reciproca disponibilita', in relazione a qualsiasi tipo di divisa, nonche' di Paese di provenienza o destinazione; c. sulle infrazioni finanziarie e sugli sviluppi in materia di tecniche di riciclaggio; d. sulle operazioni finanziarie che abbiano per oggetto beni, valori o altre utilita' che in base agli elementi in possesso delle Autorita' competenti possano provenire da una attivita' illecita.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Le Parti stabiliscono di fornire le informazioni secondo la seguente procedura: 1) lo scambio delle informazioni viene effettuato di iniziativa o su richiesta; 2) la richiesta deve contenere le seguenti informazioni: - la denominazione dell'Autorita' che la invia; - la denominazione dell'Autorita' cui la richiesta viene inviata; - le motivazioni della richiesta ed eventuali documenti giustificativi; 3) le informazioni medesime potranno essere ulteriormente comunicate alle rispettive Autorita' giudiziarie nonche', con la preventiva autorizzazione dell'Autorita' che le ha originate e con riserva dell'applicazione delle condizioni e dei limiti previsti dal presente Accordo, ad organismi anche di altri Paesi che svolgano funzioni similari a quelle delle Autorita' competenti. 4) il rifiuto di dar corso ad una richiesta dovra' essere, in ogni caso, motivato. Prima di rifiutare l'accoglimento di una domanda di assistenza, l'Autorita' competente a cui e' stata fatta la richiesta dovra' valutare se la domanda possa essere eventualmente accolta a condizioni che essa ritenga necessarie. In tal caso, l'Autorita' richiedente e' tenuta ad uniformarsi alle condizioni poste. In ogni caso, le informazioni scambiate, d'iniziativa o su richiesta, potranno essere utilizzate ai fini fiscali.
Accordo - art. 4
Articolo 4 1) Le Autorita' competenti in materia di controllo valutario e delle operazioni di importazione e di esportazione sono: - per quanto riguarda la Repubblica Italiana: Ministero del Tesoro, Ufficio Italiano dei Cambi, Guardia di Finanza e Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette. - per quanto riguarda la Federazione Russa: Banca centrale della Federazione Russa. Servizio federale della Russia per il controllo sulle valute e sulle esportazioni, Comitato statale delle dogane della Federazione Russa, Ministero delle Relazioni economiche con l'estero della Federazione Russa, 2) Le Autorita' competenti in materia di controllo antiriciclaggio sono: - per guanto riguarda la Repubblica Italiana: Ministero del Tesoro, Banca d'Italia, Ufficio Italiano dei Cambi, Guardia di Finanza. - per quanto riguarda la Federazione Russa: Servizio federale della Russia per il controllo sulle valute e sulle esportazioni, Ministero dell'interno, Servizio federale di sicurezza della Russia, Banca centrale della Federazione Russa. Comitato statale delle dogane della Federazione Russa, Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, Ministero delle Relazioni economiche con l'estero della Federazione Russa, gli altri Organi del potere esecutivo della Federazione Russa, nei limiti della competenza loro derivante dalla legislazione sul controllo e sulla vigilanza.
Accordo - art. 5
Articolo 5 L'assistenza effettiva potra' essere anche attraverso: a. organizzazione di visite di lavoro e scambio di rappresentanti, il cui status legale e funzioni verranno definiti dalle competenti Autorita' delle Parti; b. svolgimento di convegni; c. elaborazione e scambio di documentazioni metodologiche e tecniche.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Le informazioni scambiate ai sensi del presente Accordo avranno natura confidenziale, saranno coperte dal segreto d'ufficio e godranno della tutela accordata alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale dell'Autorita' competente che le ha ricevute.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Le disposizioni del presente Accordo si applicano nel rispetto delle leggi nazionali vigenti in materia, in particolare di quelle concernenti la cooperazione giudiziaria e di Polizia tra gli Stati.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Il presente Accordo entrera' in vigore al perfezionamento delle rispettive notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica all'uopo previsti.
Accordo - art. 9
Articolo 9 1. Il presente Accordo potra' essere revocato in qualsiasi momento mediante denuncia scritta di una delle Parti. 2. La denuncia produrra' i suoi effetti tre mesi dopo la comunicazione scritta, che dovra' essere inoltrata per via diplomatica. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 29 luglio 1996 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Federazione Russa Parte di provvedimento in formato grafico
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