DECRETO 27 febbraio 1998, n. 86

Type Decreto
Publication 1998-02-27
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto il proprio decreto ministeriale 14 giugno 1995, n. 519, recante: "Regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso", che disciplina la materia in relazione alle

correnti attribuzioni degli organi dell'Amministrazione della difesa;

Avuto riguardo alle particolari attribuzioni dell'Arma dei

carabinieri, così come definite dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, recante: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", ed al peculiare stato dei suoi appartenenti, che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e svolgono funzioni di prevenzione e repressione della criminalità;

Udito il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 15 ottobre 1996, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota n. 309 in data 2 febbraio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'allegato 2 al decreto ministeriale n. 519 del 14 giugno 1995, afferente in particolare i documenti sottratti al diritto di accesso per l'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità, è sostituito dall'allegato 2 al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 febbraio 1998 Il Ministro: Andreatta Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998 Registro n. 2 Difesa, foglio n. 5

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241: "4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2". - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quella dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si trascrive il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352: "Art. 8. - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tal fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonchè all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonchè all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici". - Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121: "Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabineri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le Forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso". - Si strascrive il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 27. - 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal Sottosegratario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridicoamministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. 3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. La commissione vigila affinchè venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo". - Si trascrive il testo dell'art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352: "Art. 10 (Commissione per l'accesso). - 1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la commissione per l'accesso, al fine di coordinare l'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e di garantire l'uniforme applicazione dei principi, esprime parere sui regolamenti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè, ove ne sia richiesta, sugli atti comunque attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso. 2. Il Governo può sentire il parere della commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione dei regolamenti governativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle loro modificazioni e della introduzione di normative speciali comunque attinenti al diritto di accesso. 3. È istituito presso la commissione per l'accesso l'archivio dei regolamenti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine, i regolamenti adottati sono trasmessi alla commissione per l'accesso dai soggetti di cui all'art. 23 della citata legge n. 241 del 1990, nonchè, per il tramite dei commissari di Governo e dei prefetti, dalle amministrazioni regionali e locali". - Si trascrive il testo dell'allegato 2 al decreto del Ministro della difesa 14 giugno 1995, n. 519: "2. Interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della prevenzione e repressione della criminalità. Documenti concernenti Periodo massimo di sottrazione all'accesso ___ ____ (1) Attività dei servizi 50 anni informativi e rapporti con i servizi per la sicurezza e/o Direzione investigativa antimafia (2) Trasferimenti disposti fino a quando continuano a a tutela della P.A. e/o sussistere le situazioni per degli interessati, connessi le quali sono stati adottati a vicende al vaglio dell'A.G., i relativi provvedimenti e, a collusioni con ambienti comunque, ad avvenuta controindicati o malavitosi, definizione della posizione a motivi di incolumità giudiziaria personale (3) Struttura ordinativa e 50 anni con riferimento dotazioni organiche di alla concreta utilizzazione personale, mezzi, armamento e dei mezzi, dell'armamento e munizionamento tecnico dei munizionamento tecnico e reparti dell'Arma dei alla dislocazione delle carabinieri dotazioni organiche (4) Iniziative degli organismi 50 anni internazionali intraprese in materia di tutela dell'ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità (5) Informative dei reparti 50 anni". dipendenti su soggetti e/o sodalizi ritenuti collegati ad organizzazioni criminali o eversive

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