LEGGE 23 marzo 1998, n. 81

Type Legge
Publication 1998-03-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 10-4-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Accordo - art. 1

A C C O R D O TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA CONCERNENTE LA COPRODUZIONE DI FILM Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba, considerando che le industrie cinematografiche dei due paesi trarranno beneficio da una piu' stretta reciproca cooperazione nella produzione di film; - considerando che i film sono in grado di accrescere il prestigio delle industrie cinematografiche dei due paesi che trarrebbero beneficio dalle disposizioni contenute in questo accordo; hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Ai fini del presente accordo: 1) (A) per film di coproduzione si intende un film realizzato previa approvazione congiunta delle rispettive autorita': (i) da uno o piu' produttori italiani (il coproduttore italiano) con uno o piu' produttori cubani (il coproduttore cubano); oppure (ii) da un coproduttore italiano e da un coproduttore cubano insieme ad uno o piu' produttori di un paese terzo e con i quali il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Cubana abbiano stipulato un accordo di coproduzione (terzo coproduttore); oppure (iii) da un coproduttore italiano e da un coproduttore cubano insieme ad uno o piu' coproduttori terzi. (B) Per film in coproduzione "gemellati" si intendono: (i) due film che prevedano la partecipazione anche solo finanziaria del coproduttore minoritario e che insieme soddisfino i seguenti criteri: (a) i costi di produzione di entrambi i film sono stati sostenuti congiuntamente e (b) nel caso di uno dei film, il coproduttore italiano abbia esercitato in maniera prevalente il "controllo produttivo creativo" e, nel caso dell'altro film, il coproduttore cubano abbia esercitato il "controllo produttivo creativo"; oppure (ii) previa approvazione di entrambe le autorita' competenti, tre o piu' film realizzati da coproduttori italiani e cubani insieme ad uno o piu' terzi coproduttori con ognuno dei quali entrambe le parti contraenti abbiano stipulato accordi di coproduzione e dove: (a) i costi di produzione di tutti i film siano stati sostenuti da tutti i coproduttori e (b) nel caso di uno dei film il coproduttore italiano abbia esercitato in maniera prevalente il "controllo produttivo creativo" e, nel caso di un altro dei film, il coproduttore cubano abbia esercitato in maniera prevalente il "controllo produttivo creativo". 2) Per "film" si intende qualsiasi sequenza di immagine visiva, senza tener conto del formato, inclusa l'animazione ed i documentari, che rientri nella sfera d'azione delle leggi in vigore in quel momento in ciascun paese e che regolano la concessione di benefici in relazione alla produzione di un film. 3) Per "cittadini" si intende: (a) con riferimento all'Italia, i cittadini italiani e cittadini di un altro stato membro della Unione Europea; (b) con riferimento a Cuba, i cittadini cubani. 4) Quanto alla Repubblica di Cuba, per residenti si intendono le persone che ne hanno diritto secondo le leggi in vigore in quel momento a Cuba. 5) Per "autorita' competenti" si intendono a) con riferimento all'Italia "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo"; (b) con riferimento a Cuba il Presidente dell'Istituto Cubano di Arte e Industria Cinematografica (ICAIC).

Accordo - art. 2

Art. 2 Il film realizzato in coproduzione beneficiera' a pieno titolo di tutti i vantaggi accordati rispettivamente in Italia e a Cuba ai film considerati nazionali secondo le disposizioni vigenti in ciascun paese.

Accordo - art. 3

Art. 3 Ai fini dell'approvazione dei progetti di coproduzione cinematografica ai sensi del presente accordo, le competenti autorita' agendo congiuntamente applicheranno le regole stabilite dall'allegato che costituisce parte integrante di questo accordo.

Accordo - art. 4

Art. 4 Ciascuna delle parti contraenti provvedera', nel rispetto della rispettiva legislazione, compresa per l'Italia quella della Unione Europea, a favorire l'importazione temporanea del materiale cinematografico per la realizzazione del film, senza il pagamento delle imposte doganali.

Accordo - art. 5

Art. 5 Ciascuna delle parti contraenti consentira' ai cittadini ed ai residenti dell'altro paese e ai cittadini di qualsiasi paese terzo coproduttore l'ingresso ed il soggiorno in Italia o a Cuba per poter effettuare la lavorazione o la promozione del film, nel rispetto delle leggi che regolano l'ingresso e la permanenza di cittadini stranieri.

Accordo - art. 6

Art. 6 Nonostante qualsiasi altra disposizione contenuta in questo accordo, ai fini della tassazione saranno applicate le leggi ed i regolamenti in vigore in ciascuno dei due paesi.

Accordo - art. 7

Art. 7 Le parti contraenti convengono di istituire una Commissione Mista che includera' le autorita' competenti, esperti e responsabili del settore cinematografico con il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo e di proporre le modifiche che saranno ritenute opportune. Le rappresentanze italiane e cubane saranno approssimativamente composte in parti uguali. La Commissione si riunira' entro 6 mesi dalla richiesta avanzata da una delle parti contraenti, per quanto possibile alternativamente in Italia e/o a Cuba.

Accordo - art. 8

Art. 8 Ciascuna delle parti contraenti notifichera' all'altra, tramite i canali diplomatici, la conclusione delle procedure previste dalla propria legislazione per dare effetto al presente accordo che entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima notifica.

Accordo - art. 9

Art. 9 Le parti si dichiarano d'accordo che la cessione dei diritti dei film di coproduzione agli enti televisivi italiani e cubani sara' regolata dalle disposizioni legislative o contrattuali in vigore nel paese interessato.

Accordo - art. 10

Art. 10 Gli articoli contenuti nel presente accordo sono sottoposti alle riserve di legge per quanto concerne gli obblighi internazionali delle parti contraenti inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalle leggi della Unione Europea.

Accordo - art. 11

Art. 11 Il presente accordo ha la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore. Ciascuna parte contraente, volendo far cessare gli effetti dell'accordo, dovra' darne preavviso scritto sei mesi prima della scadenza di tale periodo e l'accordo terminera' di far valere i suoi effetti al termine di tre anni. Se non verra' data disdetta, l'accordo sara rinnovato tacitamente per successivi periodi di tre anni, a meno che non sia data disdetta scritta da una delle due parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di tre anni. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, firmano il presente accordo. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica di Cuba [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=098G012900100110110001&dgu=1998-04-09&art.dataPubblicazioneGazzetta=1998-04-09&art.codiceRedazionale=098G0129)

Allegato

A L L E G A T O Parte I PRODUZIONI BIPARTITE E COPRODUZIONI CON TRE O PIU' COPRODUTTORI 1) Le autorita' competenti dei due paesi si consulteranno al fine di assicurare che i progetti di film di coproduzione siano conformi alle disposizioni del presente accordo. Le autorita', nell'approvare i progetti di coproduzione, possono stabilire condizioni aggiuntive allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali del presente accordo. Nel caso di mancato accordo tra le autorita' competenti nell'approvazione di un progetto di coproduzione, il progetto relativo non sara' regolato dal presente accordo. 2) Un film in coproduzione dovra' essere realizzato nei termini stabiliti dall'approvazione delle autorita' competenti. Solamente il coprodutore italiano avra' diritto, secondo l'art. 2 dell'Accordo, ai benefici accordati ai film nazionali in Italia e solo il coproduttore cubano avra' diritto, secondo l'art. 2 dell'Accordo, ai benefici accordati ai film nazionali a Cuba. 3) Le autorita' competenti si assicureranno che le condizioni di lavoro, nella produzione dei film in coproduzione ai sensi di questo accordo, in Italia e a Cuba, siano in armonia con il livello medio dei due paesi e, nel caso che le riprese vengano effettuate in un terzo paese, le condizioni siano in generale non meno favorevoli. 4) Per ciascun film in coproduzione: a) il coproduttore italiano adempira' a tutte le condizioni richieste al fine di soddisfare le disposizioni della legislazione italiana per il riconoscimento della nazionalita' italiana; b) il coproduttore cubano adempira' a tutte le condizioni richieste dalla legislazione cubana per il riconoscimento della nazionalita' cubana; c) qualsiasi paese terzo coproduttore partecipante al progetto ai sensi dell'art. 1 (1) (a) adempira' a tutte le condizioni che si riferiscono allo status e che sarebbero richieste per produrre un film regolato da un trattato di coproduzione tra quel paese coproduttore e l'Italia; d) l'associazione alla produzione del film di coproduttori non potra' in nessun caso essere considerata come la costituzione di una societa' o associazione tra le parti, essendo la responsabilita' limitata agli impegni assunti per la realizzazione del film. 5) a) Tutte le lavorazioni del film in coproduzione dall'inizio fino alla prima copia stampata saranno realizzate in Italia e/o a Cuba e/o, laddove vi sia uno o piu' terzi coproduttori, nei paesi dei terzi coproduttori. Le autorita' competenti avranno la facolta' di approvare che le riprese in esterni siano effettuate in un paese diverso da quello dei coproduttori. La post-sincronizzazione in una lingua diversa dall'italiano e dallo spagnolo potra' essere eseguita in un paese terzo e tutte le versioni del film potranno contenere brani di dialoghi realizzati in altra lingua, se questo e' richiesto dal soggetto. b) La maggior parte della lavorazione del film in coproduzione, incluse le riprese in teatro ed in esterni, la lavorazione e la distribuzione della copia stampata sara' realizzata, pur essendo questa regola soggetta a variazioni da approvare dalle autorita' competenti, nel paese del coproduttore maggioritario. La partecipazione finanziaria di due o piu coproduttori di qualsiasi paese sara' assommata a questo fine. 6) a) Le partecipazioni individuali nella realizzazione del film devono essere riservate a cittadini della Repubblica Italiana o cittadini o residenti della Repubblica Cubana o, nel caso di un terzo coproduttore, cittadini del paese terzo coproduttore. Gli attori dei paesi coproduttori dovranno essere scritturati in via prioritaria nella produzione del film. In circostanze eccezionali, laddove richiesto dal soggetto o dal piano finanziario, possono essere scritturati attori provenienti da altri paesi previa approvazione delle autorita' competenti. Tali tipi di assunzioni devono essere limitate. b) Qualora le autorita' competenti abbiano approvato, ai sensi del paragrafo 5 (a) del presente allegato, che le riprese in esterni avvengano in un paese diverso da quello dei partecipanti alla coproduzione, i cittadini o residenti di quel paese potranno essere assunti ove il loro impiego sia necessario per garantire le riprese, previa apposita specifica approvazione delle autorita' competenti. 7) La partecipazione artistica, tecnica e delle maestranze di ciascun paese in un film di coproduzione deve essere di massima proporzionale alla partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore. 8) Salvo eccezioni approvate dalle autorita' competenti, ciascun coproduttore dovra' avere una quota non inferiore al 20% del totale del piano finanziario e dell'elenco artistico. 9) Qualsiasi musica appositamente composta per un film, salvo eccezioni alla regola approvate dalle autorita' competenti, dovra' essere composta da cittadini o residenti della Repubblica Italiana o della Repubblica Cubana o, laddove vi sia un terzo coproduttore, da cittadini di quel paese terzo coproduttore. 10) Almeno il 90% del metraggio dovra' essere girato specificatamente per il film in coproduzione, salvo eccezioni autorizzate dalle autorita' competenti, per particolari esigenze storiche e/o culturali. 11) I contratti tra i coproduttori dovranno: a) provvedere che un numero sufficiente di inter-negativi e inter-positivi siano fatti per gli usi di tutti i coproduttori. Ciascun coproduttore dovra' essere proprietario di una copia dell'internegativo e dell'interpostivo e dovra' essere autorizzato ad usarlo per le necessarie riproduzioni. Inoltre ciascun coproduttore dovra' avere accesso al materiale originale secondo le condizioni stabilite tra i coproduttori; b) fissare gli obblighi finanziari di ciascun coproduttore per i costi sostenuti: (i) nella fase preparativa di un progetto di film di coproduzione al quale venga rifiutata l'approvazione condizionante delle autorita' competenti; (ii) nella fase realizzativa di un film di coproduzione al quale sia stata data un'approvazione condizionante, se non si riescano a soddisfare gli obblighi di detta approvazione; (iii) nella fase realizzativa di un film approvato come coproduzione, a cui viene negato il nulla-osta di proiezione in pubblico in uno qualsiasi dei paesi dei coproduttori; c) fissare le regole riguardanti la divisione tra i coproduttori delle entrate derivanti dallo sfruttamento del film, incluse quelle dei mercati esteri, fermo restando che sia il territorio italiano che quello cubano sono di esclusiva pertinenza dei coproduttori. In particolare, il contratto o i contratti relativi alla realizzazione del film di coproduzione non possono prevedere che i benefici di legge siano assegnati, totalmente o in parte, dal coproduttore di un paese al coproduttore dell'altro paese; d) specificare le date nelle quali dovranno essere completati i rispettivi obblighi finanziari secondo le legislazioni vigenti nei due paesi. 12) Ciascun coproduttore dovra' includere nei titoli del film la dizione "Coproduzione Italo-Cubana" o "Coproduzione Cubano-Italiana" o, dove sia necessario, l'indicazione del paese dei terzi coproduttori. 13) Un film di coproduzione iniziato ed approvato ai sensi di questo accordo, ma completato dopo la scadenza dell'accordo, sara' considerato come realizzato ai sensi del presente accordo ed i suoi coproduttori avranno di conseguenza accesso a tutti i benefici dell'accordo stesso. 14) E' intenzione delle parti contraenti raggiungere un bilanciamento complessivo tra Italia e Cuba durante il periodo dell'accordo, con particolare riferimento alla partecipazione finanziaria, all'apporto artistico e tecnico cosi' come alle risorse tecniche, teatri e laboratori. Sara' compito della Commissione Mista accertare periodicamente che tale equilibrio venga rispettato. 15) Ciascuna delle competenti Autorita' puo' rifiutare l'approvazione ad un progetto qualora gli obiettivi sopra indicati al punto 14 non siano soddisfatti. 16) L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle autorita' competenti non obbliga le relative autorita' di ciascun paese alla concessione del nulla-osta di proiezione in pubblico. Parte II FILM GEMELLATI 17) Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 di questo allegato devono essere applicate. 18) Un film di una coproduzione "gemellata" deve soddisfare tutte le condizioni richieste dalla legislazione vigente in Italia e a Cuba per essere un film nazionale. 19) Qualora vi sia un terzo o quarto coproduttore "gemellato" ciascun film dovra' soddisfare le condizioni necessarie per essere considerato come film "nazionale" nel paese del suo produttore. 20) Il totale dei costi di produzione di ciascun film in coproduzione gemellata deve essere approssimativamente uguale e ci dovra' essere un bilanciamento complessivo negli apporti finanziari dei coproduttori italiani e cubani e di qualsiasi altro produttore di un paese terzo. Gli apporti finanziari di due o piu' coproduttori di uno stesso paese saranno assommati. 21) I film in coproduzione "gemellati": a) devono appartenere alla stessa categoria ed avere approssimativamente uguale lunghezza; b) devono essere prodotti simultaneamente o in modo consecutivo, provvedendo, nel secondo caso, che non piu' di 6 mesi trascorrano tra la fine del film gemellato in coproduzione e l'inizio del secondo film di coproduzione gemellata. 22) Le disposizioni contenute in questo allegato possono essere emendate di volta in volta per iscritto dalla volonta' comune delle "Autorita' competenti", dopo la dovuta consultazione con la Commissione Mista, e provvedendo che tali emendamenti non siano in contrasto con gli articoli da (1) a (11) inclusi nell'accordo stesso.

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