LEGGE 23 marzo 1998, n. 82
Entrata in vigore della legge: 10-4-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo che modifica l'accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, in materia di coproduzione cinematografica italofrancese, fatto a Venezia il 28 agosto 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Protocollo - art. 1
Protocollo che modifica l'accordo del 13 giugno 1985 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, di modifica dell'accordo di coproduzione cinematografica italo-francese del 1 agosto 1966 Articolo 1 Il punto 3 del primo comma dell'articolo 1 dell'Accordo e' redatto come segue: "Comportare una partecipazione minoritaria che potra' essere limitata al settore finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, ma che non sara' inferiore al 20% del costo di produzione. Nonostante cio', tenuto conto del bilancio del film, la percentuale della partecipazione minoritaria potra' essere diminuita, fino a non meno del 10% del costo totale di produzione, qualora il suddetto costo sia superiore a 20.000.000 FF o l'equivalente in lire italiane. Tuttavia, eccezionalmente, le Autorita' competenti dei due Stati potranno, di comune accordo, far beneficiare di queste disposizioni i progetti con un bilancio inferiore a 20.000.000 FF o l'equivalente in Lire italiane, per favorire il funzionamento equilibrato di questo accordo".
Protocollo - art. 2
Articolo 2 Il punto 4 del primo comma dell'articolo 1 dell'Accordo e' completato nel modo seguente: "Durante un periodo sperimentale di due anni, a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo se risulta che la suddetta condizione d'equilibrio non e' soddisfatta, le Autorita' competenti possono decidere di comune accordo di prendere in considerazione, nella valutazione di questo equilibrio, un film nazionale dello Stato a svantaggio del quale lo squilibrio sia manifestato se viene assicurata, nell'altro Stato, una diffusione minima garantita, da un contratto di pre-acquisto ufficialmente registrato, nel periodo considerato, di un distributore cinematografico titolare dell'insieme dei diritti di esercizio (sale, video, televisioni) e che rappresenti almeno il 5% del preventivo del film. Questa decisione e' presa dopo consultazione della Commissione paritetica, di cui all'articolo 3. Questo meccanismo e' prorogato di due anni in due anni, salvo che una delle Parti, tre mesi prima della scadenza, ne chieda la modifica o intenda denunciarlo".
Protocollo - art. 3
Articolo 3 Viene introdotto un punto 4 bis al primo comma dell'articolo 1 dell'Accordo: "Viene istituita una Commissione paritetica composta da sei professionisti designati dalle Autorita' dei due Stati. Questa Commissione e le Autorita' competenti si incontreranno annualmente per stabilire il bilancio dettagliato degli scambi tra i due Stati, sia in termini di coproduzione che in termini di distribuzione, al fine di verificare il funzionamento equilibrato delle disposizioni di cui sopra".
Protocollo - art. 4
Articolo 4 Ciascuna delle Parti notifichera' all'altra l'adempimento delle procedure costituzionali richieste, per quanto di competenza, ai fini dell'entrata in vigore del presente Protocollo che avra' effetto il primo giorno del secondo mese seguente il giorno di ricezione della seconda notifica. Esso restera' in vigore fino a quando l'accorda del 13 giugno 1985 sara' applicabile. Fatto a Venezia il 28 agosto 1997 in due originali, ciascuno in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica francese Walter Veltroni Catherine Trautmann Parte di provvedimento in formato grafico
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