LEGGE 23 marzo 1998, n. 83
Entrata in vigore della legge: 10-4-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Accordo - art. 1
ACCORDO DI COPRODUZIONE E RELAZIONI CINEMATOGRAFICHE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SPAGNA La Repubblica Italiana e il Regno di Spagna Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche. Cosi' come ella crescita degli scambi economici e culturali tra i due Paesi; Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra Italia e Spagna Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo" il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ognuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.
Accordo - art. 2
Articolo 2 I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi. Comunque, le Autorita' competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche. Detta limitazione dovra' essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verra' approvato il progetto di coproduzione. Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.
Accordo - art. 3
Articolo 3 La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorita' competenti. Ciascuna Parte notifichera' all'altra, per le vie diplomatiche, le Autorita' competenti nel proprio Paese per l'approvazione dei progetti di coproduzione.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori che dispongano di una buona organizzazione tanto tecnica che finanziaria e una esperienza e qualificazione professionale riconosciuta dalle Autorita' competenti menzionate nell'articolo 3.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le Norme di Procedura previste nell'Allegato del presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso. Questa approvazione e' irrevocabile, salvo il caso di sostanziali modificazioni delle previsioni iniziali in materia artistica, economica e tecnica.
Accordo - art. 6
Articolo 6 La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 - 80%). L'apporto del coproduttore minoritario deve includere obbligatoriamente una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorita competenti dei due Paesi. Si considera personale creativo, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sara' valutato individualmente. In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includera' almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato. A tali fini, l'attore in un ruolo principale potra' essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.
Accordo - art. 7
Articolo 7 I film devono essere realizzati da registi italiani o spagnoli, o provenienti da un Paese dell'Unione Europea, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalita' italiana o spagnola o appartenenti a un Paese dell'Unione Europea. Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi. Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori. Potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorita' competenti.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere interiore al 10% (dieci per cento), e' la piu elevata non potra' eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale. Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori). Ai fini dell'equilibrio finanziario e del numero dei film potranno essere presi in considerazione i film nazionali spagnoli e italiani distribuiti e/o diffusi in Italia e in Spagna, che abbiano ottenuto un minimo garantito da parte del distributore e/o un preacquisto da parte di un canale televisivo. La Commissione Mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminera' il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adottera' le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.
Accordo - art. 10
Articolo 10 I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni: - Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nel Paese del coproduttore maggioritario. - Ciascun produttore e', in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato. - Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sara' depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori. - In linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sara' effettuato negli studi e nei laboratori del Paese maggioritario, cosi' come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritario saranno effettuate in un laboratorio di questo Paese. - L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione; ciascuna delle due Parti contraenti facilitera' l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte. Nello stesso modo, autorizzera' l'ingresso e l'uscita, senza assoggettamento ad imposte indirette, del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate: a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria. b) Nel caso di film per i quali vi e' una partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione. c) In caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente del Paese di origine del regista. d) Se uno dei Paesi coprodudori ha la possibilita' di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilita'.
Accordo - art. 14
Articolo 14 I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coprouzione italo-spagnola" o "Coproduzione ispano-italiana. Tale dizione dovra' figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicita' e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.
Accordo - art. 15
Articolo 15 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.
Accordo - art. 16
Articolo 16 In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo, possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita sei film realizzati in ciascuno dei due Paesi che rispondano alle seguenti condizioni: 1) Avere una qualita' tecnica e un valore artistico o spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; queste caratteristiche dovranno essere riconosciute dalle Autorita' competenti dei due Paesi. 2) Avere un costo uguale o superiore a 2,4 miliardi di lire o l'equivalente in pesetas. 3) Comportare una partecipazione minoritaria del 20% (venti per cento), che potra' essere limitata all'ambito finanziario, in conformita' al contratto di coproduzione; nel caso che il preventivo di costo del film sia superiore a 5 miliardi di lire italiane o l'equivalente in pesetas, l'apporto minoritario puo' essere ridotto sino a non meno del 10% (dieci per cento). Eccezionalmente, le Autorita competenti potranno approvare percentuali di partecipazione finanziaria superiore al 20% (venti per cento). 4) Avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalita' dalla legislazione vigente del Paese maggioritario in ogni caso, la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario puo' essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari. 5) Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla ripartizione degli incassi. Il beneficio della coproduzione bilaterale sara' concesso soltanto ad ogni opera, previa autorizzazione concessa, caso per caso, dalle Autorita' italiane e spagnole competenti. In ogni caso, nel computo globale delle coproduzioni finanziarie dovra' aversi un numero uguale di film con partecipazione maggioritaria Italiana e di film con partecipazione maggioritaria spagnola. Gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovranno essere globalmente equilibrati. Ai fini del suddetto equilibrio, potra' tenersi conto di quanto disposto nel secondo paragrafo dell'articolo 9 del presente Accordo. Se nel corso di due anni, il numero di film rispondenti alle condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione Mista si riunira' allo scopo di esaminare se l'equilibrio finanziario e' rispettato e determinare se altre opere cinematografiche possono essere ammesse al beneficio della coproduzione. Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa tenersi, le Autorita' competenti potranno ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria, a condizione di reciprocita', caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.
Accordo - art. 17
Articolo 17 L'ingresso, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Spagna e di quelli spagnoli in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. Ugualmente, le Parti contraenti riaffermano la loro volonta' di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.
Accordo - art. 18
Articolo 18 Le Autorita' competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessita', le condizioni di applicazione del presente Accordo, al fine di risolvere le difficolta' sorte nell'attuazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi. Si riuniranno, nell'ambito di una Commissione Mista che avra' luogo, di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una delle due Autorita' competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica e nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato.
Accordo - art. 19
Articolo 19 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data del perfezionamento delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicato ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo, e sostituira' il precedente Accordo firmato a Madrid il 5 novembre 1966. Il presente Accordo avra' durata biennale e sara' rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle Parti, notificato per via diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo. Ognuna delle Parti potra' denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avra' effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica. La risoluzione anticipata del presente Accordo non avra' effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validita'. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Bologna il 10 settembre 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER IL REGNO DI SPAGNA Parte di provvedimento in formato grafico Walter Veltroni Aguirra Gil de Biedme
Norme di Procedura
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