LEGGE 23 marzo 1998, n. 87

Type Legge
Publication 1998-03-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 11-4-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' au torizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.

Art. 3

1.Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, e' istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo 1.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Dini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE E DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DELL'ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITA' DELL'UOMO. Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero Consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo che incombono sui rispettivi Paesi; Convinti della necessita' che venga fornita un'assistenza a favore dello Stato colpito al verificarsi di detti eventi; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. O g g e t t o La presente convenzione definisce le condizioni alle quali le parti contraenti si prestano, nel limite delle loro possibilita', reciproca assistenza nel caso in cui sopravvenga, nel territorio della controparte, una catastrofe naturale o dovuta all'attivita' dell'uomo che sia causa di gravi danni alle persone, ai beni e all'ambiente. La convenzione trova parimenti applicazione per le altre forme di collaborazione di cui all'articolo 13.

Convenzione - art. 2

Art. 2. Definizioni Ai fini del presente accordo, i termini qui di seguito impiegati significano: "Stato richiedente": Stato contraente le cui autorita' competenti domandano all'altro Stato di inviare squadre d'intervento con equipaggiamento e mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza; "Stato offerente": Stato contraente le cui autorita' competenti danno seguito ad una richiesta proveniente dall'altro Stato relativa all'invio di squadre d'intervento con equipaggiamento e mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza; "squadre di soccorso": gruppi di unita' specializzate per gli interventi di soccorso e dotate di opportuni equipaggiamenti e mezzi di soccorso; "equipaggiamento" e "mezzi di soccorso": equipaggiamento personale, materiale e veicoli in dotazione alle squadre di soccorso; "materiale per l'assistenza": beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita; "materiali di funzionamento": beni necessari all'utilizzazione dell'equipaggiamento ed al vettovagliamento delle squadre di soccorso, nella specie il carburante e le derrate alimentari.

Convenzione - art. 3

Art. 3. Competenze In vista dell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, le autorita' competenti sono: per la Repubblica italiana: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o il Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla protezione civile e il Ministro dell'interno; per la Confederazione svizzera: il Dipartimento federale degli affari esteri e, nella zona di confine, i governi dei cantoni. Tali autorita' possono designare, secondo la propria normativa interna, altre autorita' con facolta' di richiedere assistenza o ricevere richieste di assistenza, e ne danno tempestiva comunicazione alle predette autorita' dell'altra parte contraente. Le autorita' cosi' designate hanno facolta' di comunicare tra loro. Le parti contraenti si scambiano, per via diplomatica, gli indirizzi, i numeri di telefono, di telex e di telefax delle summenzionate autorita', nonche' quelli delle autorita' da esse eventualmente designate per formulare e ricevere richieste di assistenza.

Convenzione - art. 4

Art. 4. Intesa preliminare La natura, l'estensione e le modolita' di attuazione dell'assistenza sono fissate caso per caso di comune accordo dalle autorita' menzionate all'articolo 3.

Convenzione - art. 5

Art. 5. Modalita' di intervento L'assistenza sui luoghi della catastrofe naturale o dovuta all'attivita' dell'uomo e' fornita dalle squadre di soccorso che hanno ricevuto una formazione speciale, particolarmente nei seguenti settori: lotta contro gli incendi, lotta contro i pericoli della contaminazione radioattiva e chimica, pronto soccorso e soccorsi medici di emergenza, ricerca, salvataggio o sterramento. Le squadre di soccorso sono dotate dello speciale materiale previsto a tali fini. Se necessario, l'assistenza sara' data con ogni altro mezzo appropriato. Le squadre di soccorso potranno essere inviate per via terrestre, aerea, lacustre o fluviale.

Convenzione - art. 6

Art. 6. Direzione delle operazioni La direzione delle operazioni e' di competenza delle autorita' dello Stato richiedente. Le autorito' dello Stato richiedente menzionate al precedente articolo 3 indicano, al momento della formulazione della richiesta, i compiti che esse intendono affidare alle squadre di soccorso dello Stato offerente, senza entrare nel dettaglio della loro esecuzione. Le direttive per le squadre di soccorso dello Stato offerente sono comunicate unicamente ai capi di dette squadre; questi trasmettono le istruzioni esecutive ai propri subalterni. Le autorita' dello Stato richiedente offrono la debita protezione e assistenza alle squadre di soccorso dello Stato offerente. Al termine delle operazioni gli organi tecnici della parte offerente trasmettono agli organi tecnici della parte richiedente un rapporto scritto sugli interventi effettuati. Gli organi tecnici della parte richiedente trasmettono agli organi tecnici della parte offerente un rapporto finale sull'accaduto.

Convenzione - art. 7

Art. 7. Passaggio del confine Al fine di assicurare l'efficienza e la rapidita' necessarie agli interventi, le parti contraenti si impegnano a limitare al minimo indispensabile le formalita' di passaggio alla frontiera. Il responsabile di un'unita' di intervento presenta un certificato attestante la missione di soccorso, il tipo dell'unita' e la lista delle persone che ne fanno parte. Detto certificato e' rilasciato dall'autorita' dalla quale dipende l'unita'. Le persone che fanno parte dell'unita' di intervento sono dispensate dall'obbligo di presentare i documenti richiesti per l'espatrio. Dovranno essere comunque muniti di un documento di identita', ai fini di eventuali controlli. Nei casi di urgenza particolare il certificato, di cui al precedente comma, puo' essere sostituito da un'attestazione stabilita a tale scopo, dalla quale risulti che la frontiera deve essere varcata al fine di compiere una missione di soccorso. Se le circostanze lo esigono, il passaggio della frontiera puo' essere effettuato fuori dei punti di passaggio autorizzati. Le autorita' responsabili della sorveglianza della frontiera ne devono essere informate in anticipo dallo Stato richiedente. In caso di evacuazione al di la' delle frontiere, le autorita' dei due Paesi si comunicano a posteriori i nomi delle persone evacuate che e' loro possibile stabilire in maniera certa. Ciascuna delle parti contraenti ha l'obbligo di riammettere, senza riguardo alla loro nazionalita', le persone, soccorritori o evacuati, passate dal proprio territorio su quello dell'altra parte contraente, anche se esse non possiedono un documento ufficiale di identita'. Se trattasi di stranieri, essi restano soggetti al medesimo statuto di dimora e domicilio applicato nei loro confronti prima del passaggio della frontiera.

Convenzione - art. 8

Art. 8. Passaggio del confine per il materiale Le parti contraenti facilitano nella stessa maniera il passaggio della frontiera degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e dei materiali di funzionamento e per l'assistenza la cui introduzione, analogamente ai casi di attraversamento della frontiera al di fuori dei punti di passaggio autorizzati, deve essere anticipatamente portata a conoscenza delle autorita' doganali competenti e delle altre autorita' responsabili della sorveglianza della frontiera. Le squadre di soccorso non devono portare altra merce se non gli oggetti di equipaggiamento, i mezzi di soccorso ed il materiale di funzionamento e di assistenza necessari alla missione di soccorso. I mezzi indicati ai paragrafi precedenti sottostanno al regime di importazione temporanea. Nessun documento e' richiesto ne e' predisposto per l'entrata o l'uscita di questi beni. Al momento del passaggio della frontiera il responsabile di un'unita' di intervento presenta ai servizi della dogana (o fa loro pervenire nel piu' breve tempo possibile) una lista completa degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e di funzionamento. Gli equipaggiamenti, i mezzi di soccorso ed il materiale di funzionamento e per l'assistenza sono esonerati da tutti i diritti doganali se sono stati utilizzati durante un'operazione di soccorso o riesportati al compimento della stessa. Se circostanze particolari non ne permettono la riesportazione, la loro natura, il loro stato e la loro quantita' come pure il luogo ove essi si trovano devono essere portati a conoscenza delle autorita' responsabili delle missioni di soccorso che informeranno il servizio doganale competente; in tale caso e' applicabile la legge nazionale dello Stato richiedente. L'introduzione sul territorio dello Stato richiedente di prodotti medicinali contenenti stupefacenti ed il ritorno nel territorio dello Stato offerente delle quantita' non utilizzate non sono considerati come importazione o esportazione ai sensi degli accordi internazionali sugli stupefacenti sottoscritti da ambedue le parti contraenti. I prodotti medicinali di cui sopra debbono essere introdotti solamente nel quadro dei bisogni medici urgenti ed utilizzati unicamente dal personale medico qualificato secondo le norme legali dello Stato contraente di spedizione. Al termine delle operazioni di soccorso, il personale, nonche' l'equipaggiamento, i mezzi di soccorso, il materiale di funzionamento e per l'assistenza che non sono stati utilizzati devono rientrare nel territorio dello Stato offerente attraverso un punto di passaggio di frontiera autorizzato.

Convenzione - art. 9

Art. 9. Trasporti eccezionali e utilizzazione rete viaria Diritto di transito Le autorita' competenti dei due Paesi esaminano le modalita' utili al rapido conseguimento delle necessarie autorizzazioni per il trasporto eccezionale come pure le modalita' di utilizzazione gratuita delle autostrade e dei trafori a pedaggio. Qualora una delle parti contraenti necessiti di transitare con le squadre di soccorso, l'equipaggiamento, i mezzi di soccorso e il materiale per l'assistenza e il funzionamento sul territorio della controparte al fine di un intervento in un Paese terzo, le autorita' competenti delle parti contraenti alla presente convenzione si accordano per rendere detto transito il piu' agevole possibile.

Convenzione - art. 10

Art. 10. Interventi con aeromobili Ciascuna parte contraente autorizza gli aeromobili in partenza dal territorio dell'altra parte a sorvolare il suo territorio; ad atterrare ed a decollare anche al di fuori degli aeroporti. L'intenzione di utilizzare degli aeromobili in caso di intervento deve essere immediatamente comunicata all'autorita' richiedente, con l'indicazione piu' precisa possibile del tipo e dell'immatricolazione, nonche' dell'equipaggio di bordo, del carico, del luogo e dell'ora di decollo e di atterraggio. Le disposizioni relative al soccorso su strada sono applicabili mutatis mutandis al trasporto aereo. l voli devono essere effettuati secondo la normativa della navigazione aerea in vigore nello Stato richiedente. Se le squadre di soccorso comprendono personale militare, questo personale sara' sottoposto per la durata dell'intervento alla legislazione nazionale regolante il suo status. L'eventuale passaggio di frontiera di armi deve essere preventivamente autorizzato dalla parte richiedente.

Convenzione - art. 11

Art. 11. Spese di intervento Le spese dell'operazione di soccorso, ivi comprese le spese risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale del materiale, sono assunte dalle autorita' competenti dello Stato offerente. Le squadre di soccorso dello Stato offerente saranno mantenute ed alloggiate, per la durata della loro missione, a spese dello Stato richiedente, e approvvigionate con rifornimenti diversi nella misura del loro fabbisogno. Esse riceveranno, in caso di bisogno, l'assistenza medica necessaria.

Convenzione - art. 12

Art. 12. Risarcimento Lo Stato richiedente si impegna a prendersi carico di ogni danno accertato come derivante direttamente dalle operazioni di soccorso effettuate in applicazione della presente convenzione sul proprio territorio. In caso di decesso, di danno fisico o di ogni altro pregiudizio arrecato alla salute fisica del personale di soccorso dello Stato offerente, quest'ultimo rinuncia a formulare qualsiasi domanda di indennizzo allo Stato richiedente a condizione che tali incidenti siano direttamente legati all'esecuzione e all'intervento. Le autorita' delle parti contraenti si scambiano tutte le informazioni utili relative agli interventi durante i quali sono stati causati i danni relativi al presente articolo.

Convenzione - art. 13

Art. 13. Altre forme di collaborazione Le autorita' indicate all'articolo 3 della presente convenzione cooperano nei limiti dei rispettivi ordinamenti nazionali e possono concludere intese, concernenti particolarmente: a) l'esecuzione di operazioni di soccorso; b) le misure di prevenzione e di lotta contro le catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo. In tale ambito dette autorita': si scambiano tra di loro tutte le informazioni utili di carattere scientifico e tecnico, comprese quelle concernenti le modalita' di gestione degli incidenti che hanno avuto luogo o che potrebbero verificarsi nei rispettivi territori; mettono a punto programmi di ricerca; organizzano seminari e corsi scientifici e tecnici, prevedendo scambi di visite del personale specializzato; c) le esercitazioni congiunte in vista di operazioni di soccorso sul territorio di ciascuna delle parti contraenti.

Convenzione - art. 14

Art. 14. Riunione annuale Al fine di stabilire gli aspetti tecnici su come regolamentare ed organizzare la cooperazione prevista nella presente convenzione, e' prevista una riunione dei funzionari ed esperti, nominati rispettivamente dall'autorita' competente di ogni parte, che si riunira', a turno in ciascuno dei due Stati, una volta all'anno o, eccezionalmente, piu' di una volta, su richiesta di una delle parti.

Convenzione - art. 15

Art. 15. Collegamenti radio La possibilita' di utilizzare collegamenti radio fra le autorita' indicate all'articolo 3, fra dette autorita' e le squadre di soccorso o fra le diverse squadre di soccorso saranno esaminate dalle competenti amministrazioni delle telecomunicazioni delle parti contraenti che emaneranno le necessarie direttive. Dette amministrazioni sono: per la Repubblica italiana: la amministrazione PT - Direzione centrale servizi radioelettrici; per la Confederazione Svizzera: la Direzione generale delle PTT. Le frequenze dei collegamenti radio saranno stabilite con accordi particolari e nei limiti delle direttive emanate dalle competenti amministrazioni.

Convenzione - art. 16

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.