LEGGE 30 marzo 1998, n. 88

Type Legge
Publication 1998-03-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Denominazioni

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il regolamento (CEE) n. 3911 /92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2 serie speciale - n. 17 del 1 marzo 1993. Lo stesso è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996. - La direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 74 del 27 marzo 1993, ed è stata modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 60 il 1 marzo 1997. - La legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939. - L'art. 36 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317 dispone: "Art. 36. - Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri".

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