DECRETO 23 febbraio 1998, n. 92
Entrata in vigore del decreto: 25-4-1998
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che dispone, con riferimento alle domande di credito agevolato presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenze di fondi e per le quali e' stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, il riconoscimento, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, di un contributo pari all'abbattimento di quattro punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di due punti nei restanti territori;
Visto l'articolo 26, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa disporre la riduzione percentuale in eguale misura dell'importo del suddetto contributo sostitutivo spettante a ciascun beneficiario qualora le risorse complessivamente assegnate non risultino sufficienti;
Considerato che in base all'articolo 26, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce i criteri e le modalita' di liquidazione dei contributi sostitutivi in questione, tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1997;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 900029 del 26 gennaio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
F i n a l i t a'
1.La concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a favore delle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenze di fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, e' regolata dai criteri e modalita' di liquidazione contenuti negli articoli seguenti.
Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 26 della legge 7 agosto 1997 recante "Interventi urgenti per l'economia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1997" recita: "Art. 26 (Rifinanziamento e chiusura dell'operativita' della legge 10 ottobre 1975, 517, e successive modificazioni). - 1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, e' riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di quattro punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di due punti per i restanti territori. Le domande per le quali non e' intervenuta la stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati. 2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalita' di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - La legge 15 marzo 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - supplemento ordinario. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario, recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".
Art. 2
Verifica delle risorse necessarie
1.Al fine di accertare l'ammontare del contributo sostitutivo di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, gli istituti di credito e le societa' di locazione finanziaria interessati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle operazioni rispondenti ai requisiti previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, per le quali alla data del 1 gennaio 1997 e' intervenuta la stipula del contratto di mutuo agevolato o di locazione finanziaria agevolata, con l'indicazione degli elementi previsti, rispettivamente dagli allegati n. 1 e n. 2. Gli elenchi devono essere sottoscritti dai rappresentanti legali dei predetti istituti o societa'.
2.Qualora le risorse complessivamente disponibili, pari a lire 250 miliardi, non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verra' disposta la riduzione percentuale, in uguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario.
3.La documentazione inerente alle operazioni di finanziamento agevolato non incluse negli elenchi trasmessi ai sensi del precedente comma 1, entro il termine perentorio in esso indicato, verra' restituita agli istituti di credito e alle societa' di locazione finanziaria interessati.
Art. 3
Calcolo del contributo sostitutivo
1.La determinazione della misura di abbattimento di quattro o due punti del tasso di riferimento, avviene in base alla localizzazione o meno dell'iniziativa nei territori montani e nei territori il cui sviluppo e' in ritardo, di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni, alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
2.L'importo del contributo sostitutivo spettante e' determinato, con le modalita' previste dalla normativa attuativa della legge 10 ottobre 1975, n. 517, intendendosi sostituito al tasso agevolato il tasso di riferimento abbattuto della misura prevista dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sulla base delle indicazioni fornite con gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, dagli istituti di credito e dalle societa' di locazione finanziaria interessati. In particolare il calcolo del contributo sostitutivo per le operazioni di locazione finanziaria agevolata e' effettuato con riferimento a quanto disposto nel decreto ministeriale in data 23 luglio 1980, di attuazione dell'articolo 5 della legge n. 517 del 1975. Si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e dalla relativa normativa attuativa.
3.Per le operazioni che hanno, per qualsiasi motivo, estinto anticipatamente il mutuo agevolato o risolto anticipatamente il contratto di locazione finanziaria agevolata, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266, il contributo spettante e' calcolato in proporzione al numero di rate pagate. Il contributo non viene riconosciuto se l'estinzione o la risoluzione anticipata sono intervenute prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Note all'art. 3: - Il regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 185 del 15 luglio 1988. - Il decreto del Ministro dell'industria in data 23 luglio 1980 reca "Modalita' e procedure per la concessione di contributi in conto canoni alle imprese commerciali per investimenti effettuati con il sistema della locazione finanziaria, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni". - Il testo dell'art. 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, recita: "Art. 5 (Locazione finanziaria). - I finanziamenti agevolati a favore delle imprese commerciali disciplinati dalla presente legge sono estesi ai programmi attuati, totalmente o parzialmente, con il sistema della locazione finanziaria".
Art. 4
Modalita' di erogazione
2.Ai fini istruttori i predetti istituti e societa' possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dagli interessati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3.Qualora la misura del contributo da liquidare all'operazione ricada nei limiti della attuale disciplina antimafia gli stessi istituti e societa' provvederanno a trasmettere la necessaria documentazione.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, recita: "Art. 10(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa). - 1. In caso di anticipata estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito dovra' essere versato, in unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attivita' commerciale. 2. In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza".
Art. 5
Recupero somme
1.Per le operazioni di mutuo agevolato o di locazione finanziaria agevolata ancora non concluse e per le quali venga effettuata l'estinzione anticipata, gli istituti di credito e le societa' di locazione finanziaria procedono al ricalcolo del contributo in base alla nuova durata. La differenza risultante deve essere restituita all'erario maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella del versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1998
Registro n. 1 Industria, foglio n. 23
Allegati
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)