LEGGE 23 marzo 1998, n. 93

Type Legge
Publication 1998-03-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 15-4-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione basata sull'articolo K3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 45 della stessa convenzione.

Art. 3

1.L'unita' nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nell'articolo 4 della convenzione e' l'Unita' nazionale EUROPOL, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

2.Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori dal territorio nazionale, personale appartenente all'Unita' nazionale EUROPOL per i compiti di ufficiale di collegamento di cui all'articolo 5 della convenzione.

3.Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito dell'EUROPOL, dell'Unita' nazionale e degli altri organismi istituiti presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con compiti di coordinamento e di cooperazione internazionale e' equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

Art. 4

1.Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi 31 dicembre 1996, n. 675, e n. 676, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

2.Il Garante per la protezione dei dati personali svolge le funzioni di controllo previste dall'articolo 23 della convenzione medesima.

Art. 5

1.Il direttore, i vice direttori, gli agenti dell'EUROPOL, i membri del consiglio di amministrazione e degli altri organi dell'EUROPOL, gli ufficiali di collegamento presso l'EUROPOL, i soggetti vincolati al segreto ed alla riservatezza in ragione delle funzioni o del servizio svolti presso l'EUROPOL, nonche' gli appartenenti alle forze di polizia in rapporto con l'EUROPOL, che, violando i doveri inerenti alla funzione o al servizio, rivelino notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete o riservate, ovvero ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2.Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione sino ad un anno.

3.I soggetti indicati nel comma 1 che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvalgono illegittimamente di notizie di ufficio destinate a rimanere segrete o riservate sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

4.La cessazione della carica o della qualita' riferite ai soggetti indicati nel comma 1 non esclude l'esistenza dei reati.

Art. 6

1.Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, assume anche funzioni di vigilanza sull'attivita' dell'Unita' nazionale EUROPOL.

2.Il Governo presenta annualmente al comitato una relazione sull'attuazione della convenzione di cui all'articolo 1.

3.Il regolamento del comitato disciplina l'attivita' di vigilanza esercitata ai sensi del comma 1.

Art. 7

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.750 milioni per l'anno 1997, in lire 3.975 milioni per l'anno 1998 ed in lire 7.315 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo, a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE BASATA SULL'ARTICOLO K3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL) LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio del ventisei luglio millenovecentonovantacinque, CONSAPEVOLI dei problemi urgenti che si pongono a causa del terrorismo, del traffico illecito di stupefacenti e di altre forme gravi di criminalita' internazionale, CONSIDERANDO la necessita' di progredire nella solidarieta' e cooperazione tra Stati membri dell'Unione europea, segnatamente migliorando la cooperazione tra le loro forze di polizia; CONSIDERANDO che tali progressi devono permettere di migliorare la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico; CONSIDERANDO che il trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992 prevede l'istituzione di un ufficio europeo di polizia (Europol); CONSIDERANDO la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 secondo la quale l'Europol viene istituito nei Paesi Bassi e ha sede all'Aia; TENENDO A MENTE l'obiettivo comune di migliorare la cooperazione tra forze di polizia nel settore del terrorismo, del traffico illecito di stupefacenti e di altre forme gravi di criminalita' internazionale mediante uno scambio di informazioni costante, sicuro e intenso tra l'Europol e le unita' nazionali degli Stati membri; PARTENDO DAL PRESUPPOSTO che le forme di cooperazione contemplate nella presente convenzione non devono pregiudicare altre forme di cooperazione bilaterale o multilaterale; CONVINTE della necessita' di rivolgere, anche nel campo della cooperazione tra forze di polizia, particolare attenzione alla tutela dei diritti dei singoli individui e in particolare alla protezione dei dati di carattere personale; CONSIDERANDO che l'attivita' svolta dall'Europol in base alla presente convenzione lascia impregiudicate le competenze delle Comunita' europee e che l'Europol e le Comunita' europee hanno un reciproco interesse, nell'ambito dell'Unione europea, a istituire forme di cooperazione che consentano a entrambi di svolgere i rispettivi compiti nel modo piu' efficace possibile, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1 ISTITUZIONE 1. Gli Stati membri dell'Unione europea, denominati in appresso "Stati membri", istituiscono con la presente convenzione un ufficio europeo di polizia, in appresso denominato "Europol". 2. L'Europol e' in contatto in ogni Stato membro con un'unica unita' nazionale creata o designata ai sensi dell'articolo 4.

Convenzione-art. 2

ARTICOLO 2 OBIETTIVO 1. L'obiettivo dell'Europol e' di migliorare, nel quadro della cooperazione tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo K.1, punto 9 del trattato sull'Unione europea e mediante le misure menzionate nella presente convenzione, l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre gravi forme di criminalita' internazionale, purche' esistano indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale e purche' due o piu' Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme di criminalita' in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravita' e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri. 2. Al fine di realizzare progressivamente l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Europol e' incaricato, in un primo tempo, della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, le organizzazioni clandestine di immigrazione, la tratta degli esseri umani e il traffico di autoveicoli rubati. L'Europol si occupera' altresi', al piu' tardi due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, dei reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attivita' terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumita' fisica, la liberta' delle persone e i beni. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, puo' decidere di incaricare l'Europol di occuparsi di queste attivita' di terrorismo prima del termine previsto. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' conformemente alla procedura contemplata nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, puo' decidere di incaricare l'Europol di occuparsi di altre forme di criminalita' tra quelle enumerate nell'allegato della presente convenzione o di aspetti specifici di tali forme di criminalita'. Prima di prendere una decisione il Consiglio incarica il consiglio di amministrazione di predisporre la decisione e di indicare in particolare le incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol. 3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalita' o per aspetti specifici di una forma di criminalita' comprende allo stesso tempo: 1) il riciclaggio di denaro collegato a tali forme di criminalita' o ai loro aspetti specifici 2) i reati ad essi connessi. Si considerano connessi e vengono presi in considerazione secondo le modalita' precisate agli articoli 8 e 10: - i reati commessi per procurarsi i mezzi volti a perpetrare gli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol; - i reati commessi per agevolare o consumare l'esecuzione degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol; - i reati commessi per assicurare l'impunita' degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol. 4. Ai sensi della presente convenzione i servizi competenti sono tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalita'. 5. Per "traffico illecito di stupefacenti" di cui ai paragrafi 1 e 2 si intendono i reati elencati nell'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, del 20 dicembre 1988, nonche' nelle disposizioni che modificano o integrano detta convenzione.

Convenzione-art. 3

ARTICOLO 3 FUNZIONI 1. Per conseguire l'obiettivo definito dell'articolo 2, paragrafo 1 l'Europol svolge prioritariamente le seguenti funzioni: 1) agevolare lo scambio di informazioni fra Stati membri; 2) raccogliere, riunire ed analizzare informazioni; 3) comunicare senza indugio ai servizi competenti degli Stati membri, attraverso le unita' nazionali definite all'articolo 4, le informazioni che li concernono e informarli immediatamente dei collegamenti constatati tra fatti delittuosi; 4) facilitare le indagini negli Stati membri trasmettendo alle unita' nazionali tutte le pertinenti informazioni al riguardo; 5) gestire raccolte informatizzate di informazioni contenenti dati conformemente agli articoli 8, 10 e 11. 2. Per migliorare tramite le unita' nazionali la cooperazione e l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri nell'ambito degli obiettivi definiti all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol svolge inoltre le seguenti ulteriori funzioni: 1) approfondire le conoscenze specializzate utilizzate dai servizi competenti degli Stati membri nel quadro delle loro indagini e offrire consigli per le indagini; 2) fornire informazioni strategiche intese a facilitare e promuovere un impiego efficace e razionale delle risorse disponibili e livello nazionale per le attivita' operative; 3) elaborare relazioni generali sull'andamento dei lavori. 3. Inoltre, nell'ambito dell'obiettivo previsto all'articolo 2, paragrafo 1 l'Europol puo', in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante consigli e attivita' di ricerca, nei seguenti settori: 1) formazione dei membri dei servizi competenti; 2) organizzazione e equipaggiamento materiale di tali servizi; 3) metodi di prevenzione dei reati; 4) metodi di polizia tecnica e scientifica e metodi di indagine.

Convenzione-art. 4

ARTICOLO 4 UNITA' NAZIONALI 1. Ciascuno Stato membro crea o designa un'unita' nazionale incaricata di svolgere le funzioni elencate nel presente articolo. 2. L'unita' nazionale e' l'unico organo di collegamento tra l'Europol e i servizi nazionali competenti. Le relazioni tra l'unita' nazionale e i servizi competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, segnatamente dalle norme costituzionali. 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'unita' nazionale e, in particolare, organizzare l'accesso di tale unita' ai pertinenti dati nazionali. 4. Le unita' nazionali svolgono le seguenti funzioni: 1) fornire di loro iniziativa all'Europol le informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni; 2) rispondere alle richieste di informazioni e consulenza rivolte loro dell'Europol; 3) tenere aggiornate le informazioni; 4) utilizzare e diffondere informazioni a vantaggio dei servizi competenti, nel rispetto della legislazione nazionale; 5) chiedere all'Europol consulenza, informazioni e analisi; 6) trasmettere all'Europol informazioni da memorizzare nelle raccolte informatizzate; 7) assicurare la legittimita' di qualsiasi scambio di informazioni fra l'Europol e le unita' nazionali stesse. 5. Fatto salvo l'esercizio delle responsabilita' incombenti agli Stati membri, quali sono enunciate nell'articolo K.2, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'unita' nazionale non e' tenuta, in singoli casi concreti, a trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 4, punti 1, 2 e 6, nonche' agli articoli 8 e 10 se cosi' facendo: 1) si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali di sicurezza nazionale; 2) e' compromesso il successo di indagini in corso o la sicurezza delle persone; 3) vengono trasmesse informazioni riguardanti servizi o attivita' specifiche di informazione in materia di sicurezza dello Stato. 6. Le spese sostenute dalle unita' nazionali per la comunicazione con l'Europol sono a carico degli Stati membri e non sono imputate all'Europol, ad eccezione delle spese di collegamento. 7. I capi delle unita' nazionali si riuniscono ove necessario per assistere l'Europol fornendo le loro consulenze.

Convenzione-art. 5

ARTICOLO 5 UFFICIALI DI COLLEGAMENTO 1. Ciascuna unita' nazionale invia all'Europol almeno un ufficiale di collegamento. Il numero di ufficiali di collegamento che possono essere inviati all'Europol degli Stati membri e' deciso all'unanimita' dal consiglio di amministrazione; tale decisione puo' essere modificata in qualsiasi momento con decisione unanime del consiglio di amministrazione. Fatte salve le disposizioni specifiche della presente convenzione, gli ufficiali di collegamento sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. 2. Gli ufficiali di collegamento sono incaricati dalle rispettive unita' nazionali di difendere gli interessi di queste ultime nell'ambito dell'Europol conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro di origine e nel rispetto delle disposizioni applicabili al funzionamento dell'Europol. 3. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5 gli ufficiali di collegamento facilitano, nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lo scambio di informazioni tra le unita' nazionali da cui provengono e l'Europol, in particolare 1) trasmettendo all'Europol informazioni provenienti delle rispettive unita' nazionali, 2) comunicando alle rispettive unita' nazionali le informazioni dell'Europol e 3) cooperando con gli agenti dell'Europol mediante informazioni e consulenza nell'analisi delle informazioni concernenti lo Stato membro di origine. 4. Al tempo stesso gli ufficiali di collegamento contribuiscono, in conformita' della legislazione nazionale e nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 allo scambio di informazioni provenienti delle unita' nazionali e al coordinamento delle misure che ne derivano. 5. Ove sia necessario per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 3, gli ufficiali di collegamento hanno il diritto di accedere ai diversi archivi, secondo le opportune disposizioni precisate nei pertinenti articoli. 6. All'attivita' degli ufficiali di collegamento si applica per analogia l'articolo 25. 7. Fatte salve le altre disposizioni della presente convenzione, i diritti ed i doveri degli ufficiali di collegamento nei confronti dell'Europol sono decisi all'unanimita' dal consiglio d'amministrazione. 8. Gli ufficiali di collegamento godono dei privilegi e delle immunita' necessari per lo svolgimento dei loro compiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 2. 9. Nel suo edificio l'Europol mette a disposizione degli Stati membri, a titolo gratuito, i locali necessari per l'attivita' degli ufficiali di collegamento. Tutte le altre spese connesse con l'invio degli ufficiali di collegamento sono a carico dello Stato membro di origine; cio' vale anche per le spese relative alla loro attrezzatura, salvo i casi particolari in cui il consiglio di amministrazione, all'unanimita', raccomandi una deroga nell'ambito della stesura del bilancio dell'Europol.

Convenzione-art. 6

ARTICOLO 6 SISTEMA INFORMATIZZATO DI RACCOLTE DI INFORMAZIONI 1. L'Europol gestisce un sistema informatizzato di raccolte di informazioni che consta dei seguenti elementi: 1) il sistema di informazioni di cui all'articolo 7 di contenuto limitato e definito con precisione, che consente di accertare rapidamente di quali informazioni dispongono gli Stati membri e l'Europol, 2) gli archivi di lavoro di cui all'articolo 10, istituiti per una durata variabile, e contenenti informazioni esaurienti, nonche' 3) il sistema di indice, che contiene elementi tratti dagli archivi di analisi di cui al punto 2 secondo le modalita' previste all'articolo 11. 2. Il sistema informatizzato di raccolte di informazioni attuato dall'Europol non deve in alcun caso essere collegato ad altri sistemi di trattamento automatizzato, fatta eccezione per il sistema di trattamento automatizzato delle unita' nazionali.

Convenzione-art. 7

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