LEGGE 23 marzo 1998, n. 97

Type Legge
Publication 1998-03-23
Ultimo aggiornamento 1998-06-10
State In force
Source Normattiva
articles 4
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 17/4/1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati ed un protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 104 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo-art. 1

ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI AZERBAIGIAN, DALL'ALTRO ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e la REPUBBLICA DI AZERBAIGIAN, dall'altra, CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian e l'importanza dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica di Azerbaigian desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra, il quale, dallo scioglimento dell'URSS, si applica mutatis mutandis alle relazioni bilaterali tra le Comunita' e ciascuno degli Stati indipendenti, VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Azerbaigian a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, RICONOSCENDO in tale contesto che sostenendo l'indipendenza, la sovranita' e l'integrita' territoriale della Repubblica di Azerbaigian si contribuira' alla salvaguardia della pace e della stabilita' in Europa, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite e della Organizzazione sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (OSCE), DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' della regione, in particolare le iniziative volte a sviluppare la cooperazione e fiducia reciproca tra gli Stati indipendenti della regione Transcaucasica e gli altri Stati limitrofi, CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Azerbaigian per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento" e in altri documenti basilari dell'OSCE, PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipendera' dal - e contribuira' al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Azerbaigian nonche' dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn, DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse, RICONOSCENDO E APPOGGIANDO il desiderio della Repubblica di Azerbaigian di avviare una stretta cooperazione con le istituzioni europee, VISTA la necessita' di promuovere gli investimenti nella Repubblica di Azerbaigian, anche nel settore energetico, e l'importanza che al riguardo la Comunita' e gli Stati membri attribuiscono all'esistenza di condizioni eque per l'accesso e il transito delle esportazioni di prodotti energetici; ribadendo l'adesione della Comunita', dei suoi Stati membri e della Repubblica di Azerbaigian alla Carta europea dell'energia e il loro impegno per la piena applicazione del relativo trattato e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra la Repubblica di Azerbaigian e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto, CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base alle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento di societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela dell'ambiente, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, RICONOSCENDO che la cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale rappresenta uno dei principali obiettivi del presente accordo, DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni, HANNO DECISO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare strette relazioni politiche; - sostenere le iniziative prese dall'Azerbaigian per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato; - promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile; - gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifica e tecnologica civile e culturale;

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato e del presente accordo.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperita' e stabilita', che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi in base ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 Se necessario, le Parti riesaminano le mutate circostanze nella Repubblica di Azerbaigian, in particolare per quanto riguarda le condizioni economiche e l'attuazione delle riforme economiche orientate verso il mercato. Tenendo conto di tali circostanze, il consiglio di cooperazione puo' suggerire alle Parti di ampliare una o piu' sezioni del presente accordo.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica di Azerbaigian, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli della Repubblica di Azerbaigian con la Comunita' e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunita' degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita' nella regione e favorendo il futuro sviluppo degli Stati indipendenti della regione Transcaucasica, - impegnera' le Parti a collaborare per rafforzare la stabilita' e la sicurezza in Europa, il rispetto dei principi democratici, il rispetto e la promozione dei diritti dell'uomo, in particolare delle minoranze, e a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale, onde contribuire a risolvere conflitti e tensioni regionali.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 81 e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica di Azerbaigian, dall'altra; - avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni dell'OSCE, ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilita' di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del comitato parlamentare di cooperazione istituito a norma dell'articolo 86.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda: - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalita' di riscossione; - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo; - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate; - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolari in base alle norme OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica di Azerbaigian all'OMC, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Azerbaigian agli altri Stati dell'ex URSS.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 1. Le Parti convengono che il principio del libero transito e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Si applicano fra le Parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT. 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti, nonche' le disposizioni dell'articolo 90.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, secondo la propria legislazione. Si terra' conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12 1. Le merci originarie della Repubblica di Azerbaigian sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 14, 17 e 18 del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nella Repubblica di Azerbaigian in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 14, 17 e 18 del presente accordo.

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13 Le merci sono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14 1. Se un prodotto e' importato nel territorio di una delle Parti in quantita' talmente grandi o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o la Repubblica di Azerbaigian, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o la Repubblica di Azerbaigian, a seconda dei casi, fornisce al consiglio di cooperazione, a norma del Titolo XI, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il Consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica ne' compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT, dell'accordo sull'attuazione dell'articolo VI del GATT, dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o della relativa legislazione interna.

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15 Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica di Azerbaigian all'OMC. Il consiglio di cooperazione di cui all'articolo 75 puo' formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se li accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Accordo-art. 17

ARTICOLO 17 Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina e' contenuta in un accordo a parte siglato il 18 dicembre 1995 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1996.

Accordo-art. 18

ARTICOLO 18 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 12. 2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' da un lato e della Repubblica di Azerbaigian dall'altro. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

Accordo-art. 19

ARTICOLO 19 Gli scambi di materiali nucleari si effettuano in base alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. Se necessario, ad essi si applicano le disposizioni di un accordo specifico che sara' concluso tra la Comunita' europea dell'energia atomica e la Repubblica di Azerbaigian.

Accordo-art. 20

ARTICOLO 20 1. Secondo le leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunita' e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini azeri legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai propri cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. 2. Secondo le leggi, condizioni e procedure applicabili nella Repubblica di Azerbaigian, la Repubblica di Azerbaigian si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai propri cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

Accordo-art. 21

ARTICOLO 21 Il consiglio di cooperazione esamina in che modo sia possibile migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari in base agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

Accordo-art. 22

ARTICOLO 22 Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 20 e 21.

Accordo-art. 23

ARTICOLO 23 1. Secondo le rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' azere, definite all'articolo 25, lettera d), stabilite sul loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo. 2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle consociate delle societa' azere stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie. 3. La Comunita' e gli Stati membri concedono alle filiali delle societa' azere stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali di societa' dei paesi terzi. 4. Fatte salve le riserve elencate all'allegato V, la Repubblica di Azerbaigian concede alle societa' comunitarie, definite all'articolo 24, lettera d), che si stabiliscono sul suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' o, se migliore, alle societa' dei paesi terzi. Essa concede inoltre alle consociate e alle filiali di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sue societa' e filiali oppure, se migliore, alle societa' o filiali di paesi terzi.

Accordo-art. 24

ARTICOLO 24 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 100, le disposizioni dell'articolo 23 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che implicano una tratta marittima, comprese le attivita' intermodali, ciascuna Parte autorizza, secondo le legislazioni e normative applicabili sul suo territorio, le societa' dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle consociate e filiali di societa' di paesi terzi. 3. Dette attivita' comprendono, fra l'altro: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti; b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni); e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della societa' e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi societa' di navigazione stabilita in loco; f) le operazioni effettuate a nome delle societa', l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

Accordo-art. 25

ARTICOLO 25 Ai fini del presente accordo: a) per "societa' comunitaria" o "societa' azera" si intende una societa' costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica di Azerbaigian che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul territorio rispettivamente della Comunita' o della Repubblica di Azerbaigian. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Azerbaigian e' considerata una societa' rispettivamente comunitaria o azera se le sue attivita' sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica di Azerbaigian. b) Per "controllata" di una societa' si intende una societa' controllata di fatto dalla prima. c) Per "sede secondaria" di una societa' si intende un centro d'affari senza personalita' giuridica, che ha l'apparenza della stabilita' quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione. d) Per "diritto di stabilimento" si intende il diritto per le societa' comunitarie o azere in base al punto a) di intraprendere attivita' economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente nella Repubblica di Azerbaigian o nella Comunita'. e) Per "attivita'" si intende lo svolgimento di attivita' economiche. f) Per "attivita' economiche" si intendono le attivita' di natura industriale, commerciale e professionale. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Azerbaigian stabiliti al di fuori della Comunita' o della Repubblica di Azerbaigian rispettivamente e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Repubblica di Azerbaigian e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Azerbaigian rispettivamente, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Azerbaigian in base alle rispettive legislazioni.

Accordo-art. 26

ARTICOLO 26 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, alle Parti non e' impedita l'adozione di misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni del presente accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti. 2. Nessuna disposizione dell'accordo puo' essere interpretata nel senso di richiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' dei singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici. 3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato III.

Accordo-art. 27

ARTICOLO 27 Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera di ciascuna Parte, di ogni misura necessaria per impedire l'elusione delle misure riguardanti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

Accordo-art. 28

ARTICOLO 28 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una societa' comunitaria o azera stabilita rispettivamente sul territorio della Repubblica di Azerbaigian o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio rispettivamente della Repubblica di Azerbaigian e della Comunita', cittadini degli Stati membri della Comunita' e della Repubblica di Azerbaigian, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2, impiegati esclusivamente da societa' o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione abbia personalita' giuridica e le persone in questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (non come azionisti di maggioranza) almeno durante l'anno immediatamente precedente tale trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento o reparto; - supervisionano e controllano il lavoro di altri impiegati che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale. b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze puo' riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale. c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, controllata) di questa organizzazione, che effettivamente svolge attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

Accordo-art. 29

ARTICOLO 29 1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 37: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 37. 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e in base alle disposizioni dell'articolo 43, il governo della Repubblica di Azerbaigian informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' nella Repubblica di Azerbaigian di sedi secondarie e controllate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo. La Comunita' puo' chiedere alla Repubblica di Azerbaigian di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Azerbaigian di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attivita' delle controllate e sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite nella Repubblica di Azerbaigian piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie gia' stabilite nella Repubblica di Azerbaigian al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

Accordo-art. 30

ARTICOLO 30 1. In base alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di societa' comunitarie o azere stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti. 2. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.

Accordo-art. 31

ARTICOLO 31 Le Parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica di Azerbaigian un settore terziario orientato verso il mercato.

Accordo-art. 32

ARTICOLO 32 1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale. a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite su un Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale. b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. 2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti: a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunita' e l'ex Unione Sovietica; b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle societa' di navigazione di linea di una o dell'altra Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione; c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa; d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonche' gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale. 3. Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 4. I cittadini e le societa' della Comunita' che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Repubblica di Azerbaigian e viceversa.

Accordo-art. 33

ARTICOLO 33 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi, negoziati se necessario dalle Parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 34

ARTICOLO 34 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanita' pubblica. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte sul territorio di ciascuna Parte, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.

Accordo-art. 35

ARTICOLO 35 Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 34.

Accordo-art. 36

ARTICOLO 36 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo anche le societa' controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da societa' azere e comunitarie.

Accordo-art. 37

ARTICOLO 37 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non puo' comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

Accordo-art. 38

ARTICOLO 38 Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunita', dai suoi Stati membri o dalla Repubblica di Azerbaigian in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica a norma dei principi dell'articolo V del GATS.

Accordo-art. 39

ARTICOLO 39 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali che le Parti concedono o concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 2. Nessun elemento del presente titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione e altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessun elemento del presente titolo puo' essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Repubblica di Azerbaigian di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo-art. 40

ARTICOLO 40 Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV puo' essere intesa nel senso che dia diritto: - ai cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Azerbaigian di entrare o di soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica di Azerbaigian o della Comunita' in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - alle controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' azere di impiegare cittadini azeri sul territorio della Comunita'; - alle controllate o sedi secondarie azere di societa' comunitarie di impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica di Azerbaigian; - alle societa' azere o alle controllate o sedi secondarie comunitarie di societa' azere di distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini azeri che lavoreranno sotto il controllo di altre persone; - alle societa' comunitarie o alle sedi secondarie o controllate azere di societa' comunitarie di distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

Accordo-art. 41

ARTICOLO 41 1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Azerbaigian in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone che avvenga in base alle disposizioni del presente accordo. 2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in base al capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non vietano alla Repubblica di Azerbaigian di applicare restrizioni agli investimenti diretti all'estero dei residenti azeri. Dette restrizioni non si applicano alle filiali e consociate di societa' comunitarie. Le Parti decidono di consultarsi, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, sul mantenimento di dette restrizioni, tenendo conto di tutte le pertinenti considerazioni monetarie, fiscali e finanziarie. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 6, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Azerbaigian ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti. 5. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e la Repubblica di Azerbaigian per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 6. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della valuta azera a norma dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, la Repubblica di Azerbaigian e' autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Repubblica di Azerbaigian per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica di Azerbaigian nei confronti del FMI. Le restrizioni sono applicate dalla Repubblica di Azerbaigian in modo da recare il minor turbamento possibile all'esecuzione del presente accordo. La Repubblica di Azerbaigian informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa. 7. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Repubblica di Azerbaigian provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie nella Comunita' o nella Repubblica di Azerbaigian, ciascuna Parte rispettivamente puo' adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

Accordo-art. 42

ARTICOLO 42 1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Repubblica di Azerbaigian continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Azerbaigian aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato II di cui gli Stati membri sono parti o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

Accordo-art. 43

ARTICOLO 43 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Azerbaigian a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Azerbaigian si adoperera' al fine di rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estendera' in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle societa', proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente e alla disciplina in materia di sfruttamento e di utilizzazione delle risorse naturali, di tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare e trasporti. 3. La Comunita' fornisce alla Repubblica di Azerbaigian l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che puo' comprendere, tra l'altro: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinente; - l'organizzazione di seminari; - attivita' di formazione; - ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti. 4. Le Parti si consultano sulle modalita' per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui queste incidono sugli scambi commerciali.

Accordo-art. 44

ARTICOLO 44 1. La Comunita' e la Repubblica di Azerbaigian istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Azerbaigian. Tale cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare delle riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico nella Repubblica di Azerbaigian, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale. 3. A tal fine la cooperazione si concentrera' in particolare nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi la privatizzazione, gli investimenti e lo sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, trasporti, turismo, tutela dell'ambiente, cooperazione regionale e politica monetaria. 4. In base alla legislazione in vigore nella Repubblica di Azerbaigian, si rivolgera' particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti della regione Transcaucasica con gli Stati limitrofi, al fine di promuovere uno sviluppo armonioso nella regione. 5. Se del caso, la Comunita' puo' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' alla Repubblica di Azerbaigian e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.

Accordo-art. 45

ARTICOLO 45 Cooperazione per gli scambi di beni e di servizi Le Parti collaboreranno affinche' il commercio internazionale della Repubblica di Azerbaigian avvenga in base alle norme dell'OMC. La cooperazione riguardera' aspetti specifici direttamente connessi all'agevolazione degli scambi, tra cui: - l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; - l'elaborazione della legislazione pertinente; - l'assistenza per preparare l'eventuale adesione della Repubblica di Azerbaigian all'OMC.

Accordo-art. 46

ARTICOLO 46 Cooperazione industriale 1. La cooperazione e' tesa a promuovere, in particolare: - lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Azerbaigian per ristrutturare la propria industria; - il miglioramento dell'organizzazione gestionale; - la definizione di norme e di adeguate prassi commerciali basate sul mercato, nonche' il trasferimento del know-how; - la tutela dell'ambiente. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

Accordo-art. 47

ARTICOLO 47 Edilizia Le Parti collaborano nel settore dell'edilizia. La cooperazione mira tra l'altro a modernizzare e a ristrutturare il settore edilizio nella Repubblica di Azerbaigian secondo i principi dell'economia di mercato tenendo nel debito conto gli aspetti connessi alla sanita', alla sicurezza e all'ambiente.

Accordo-art. 48

ARTICOLO 48 Promozione e tutela degli investimenti 1. Sulla base dei poteri e delle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri, la cooperazione e' tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati, nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la protezione degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento. 2. La cooperazione si prefigge in particolare: - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti; - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione; - la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia azera; - l'adozione di una legislazione commerciale e la creazione di condizioni per gli affari entrambi stabili e appropriate e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti; - lo scambio di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

Accordo-art. 49

ARTICOLO 49 Commesse pubbliche Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

Accordo-art. 50

ARTICOLO 50 Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformita' 1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualita'. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformita' oltre a migliorare la qualita' dei prodotti azeri. 2. A tal fine, le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica tesi a: - promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate del settore; - favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunita' e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di standards di valutazione della conformita'; - mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualita'.

Accordo-art. 51

ARTICOLO 51 Prodotti minerari e materie prime 1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime. 2. La cooperazione riguarda principalmente: - gli scambi di informazioni sulle prospezioni nel settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi; - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale; - la formazione; - la sicurezza nell'industria mineraria.

Accordo-art. 52

ARTICOLO 52 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende: - scambi di informazioni scientifiche e tecniche; - attivita' comuni di RST; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati in attivita' di RST. Ove tale cooperazione assumesse la forma di attivita' di istruzione e/o formazione, questa si deve conformare alle disposizioni dell'articolo 53. Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica. 3. La cooperazione prevista al presente articolo e' attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Accordo-art. 53

ARTICOLO 53 Istruzione e formazione 1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica di Azerbaigian, sia nel settore pubblico che in quello privato. 2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori: - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica di Azerbaigian, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento; - la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei funzionari in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri e le imprese; - la mobilita' degli insegnanti, dei laureati, del personale amministrativo, dei giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere; - la promozione degli studi europei presso gli istituiti appropriati; - l'insegnamento delle lingue comunitarie; - la formazione postlaurea degli interpreti; - la formazione dei giornalisti; - la formazione degli insegnanti; - gli scambi dei metodi didattici, incoraggiando l'uso dei programmi educativi moderni e dei mezzi tecnici. 3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potra' essere esaminata secondo le rispettive procedure; se del caso saranno definiti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Azerbaigian al programma TEMPUS della Comunita'.

Accordo-art. 54

ARTICOLO 54 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione in questo settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Azerbaigian, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti azeri, in condizioni da assicurare la protezione dell'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare, nonche' lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le Parti cercano inoltre di ravvicinare progressivamente le norme azere alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

Accordo-art. 55

ARTICOLO 55 Energia 1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia tenendo conto del trattato sulla carta dell'energia e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei. 2. La cooperazione riguarda, fra l'altro: - la definizione e l'attuazione di una politica energetica; - il miglioramento della gestione e della disciplina del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; - il miglioramento della qualita' e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico secondo modalita' valide dal punto di vista economico e ambientale; - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia e l'applicazione del protocollo della Carta dell'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi; - l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico; - il trasporto e il transito dell'energia e dei materiali e dei prodotti energetici; - l'introduzione di una serie di presupposti istituzionali, giuridici, fiscali e di altro tipo necessari per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico; - lo sviluppo delle risorse idroelettriche e delle altre energie rinnovabili. 3. Le Parti si scambiano informazioni sui progetti d'investimenti nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda la costruzione e il ripristino degli oleodotti, dei gasdotti o degli altri mezzi di trasporto dei prodotti energetici. Esse collaborano per applicare al meglio le disposizioni del Titolo IV e dell'articolo 48 riguardo agli investimenti nel settore energetico.

Accordo-art. 56

ARTICOLO 56 Ambiente 1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulla dichiarazione della conferenza di Lucerna del 1993, sul trattato della Corte per l'energia, in particolare l'articolo 19, e sul protocollo della Carta per l'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone. 2. La cooperazione e' intesa a combattere il degrado ambientale, mediante, in particolare: - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente; - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua; - ripristino ecologico; - produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia; - sicurezza ecologica degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici; - qualita' dell'acqua; - riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, attuazione della convenzione di Basilea; - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici; - protezione e rinnovamento delle foreste; - salvaguardia delle biodiversita', zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso degli strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali; - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; - assistenza tecnica per il risanamento delle zone radioattive e per i relativi problemi sanitari e sociali; - applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale. 3. La cooperazione ha luogo in particolare attraverso: - la predisposizione di programmi per fronteggiare catastrofi e altre situazioni di emergenza; - scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie; - attivita' comuni di ricerca; - il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie; - la formazione ambientale e il potenziamento istituzionale; - la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale; - l'elaborazione di strategie, in particolare per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonche' ai fini di uno sviluppo sostenibile; - studi sull'impatto ambientale. - il monitoraggio ecologico.

Accordo-art. 57

ARTICOLO 57 ((Trasporti Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti. Scopo della cooperazione e tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Azerbaigian migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilita' dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema piu' globale. Si terranno presenti in particolare i collegamenti tradizionali tra gli Stati indipendenti della regione Trancaucasica e quelli con le regioni limitrofe. La cooperazione comprende, tra l'altro: - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale; - la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti, in particolare quelli collegati al progetto TRACECA; la formazione nei suddetti settori; - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo; - la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.))

Accordo-art. 58

ARTICOLO 58 ((Servizi postali e telecomunicazioni Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di: - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - definire i principi di una politica tariffaria e di commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei; - promuovere lo sviluppo di progetti in materia di telecomunicazioni e/o di servizi postali e favorire gli investimenti in questi settori; - migliorare l'efficienza e la qualita' nella fornitura dei servizi, delle poste e delle telecomunicazioni anche liberalizzando le attivita' dei sottosettori; - applicare le tecnologie piu' avanzate in materia di telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi; - gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione; - definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.))

Accordo-art. 59

ARTICOLO 59 ((Servizi finanziari La cooperazione e' in particolare intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Azerbaigian nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentra su: - lo sviluppo di un sistema moderno di banche private, soprattutto di quelle commerciali, dei servizi bancari e finanziari nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Azerbaigian in un sistema di transazioni reciproche universalmente accettato; - lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica di Azerbaigian, e gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria, - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche al fine di creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla costituzione di "joint ventures" nel settore assicurativo della Repubblica di Azerbaigian, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. Tale cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica di Azerbaigian e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.))

Accordo-art. 60

ARTICOLO 60 ((Ristrutturazione e privatizzazione delle imprese Riconoscendo che la privatizzazione e di capitale importanza per una ripresa economica sostenbibile, le Parti decidono di collaborare per sviluppare il necessario quadro istituzionale, giuridico e metodologico. A tal fine, si fornisce assistenza tecnica per attuare il programma di privatizzazione adottato dal Parlamento dell'Azerbaigian. Si insistera' in modo particolare sulla necessita' che il processo di privatizzazione avvenga in modo ordinato e trasparente. L'assistenza tecnica si concentra sui seguenti aspetti: - sviluppo di una base istituzionale, nell'ambito del governo dell'Azerbaigian, in grado di definire e di gestire il processo di privatizzazione; - creazione di una banca dati sulle imprese; - trasformazione delle imprese in societa' per azioni; - creazione di un sistema di privatizzazione di massa, basato su un sistema di buoni, per trasferire la proprieta' alla popolazione; - creazione di un sistema di registrazione delle partecipazioni azionarie; - creazione di un sistema per la vendita all'asta di imprese ritenute inadatte al programma di privatizzazione di massa; - ristrutturazione delle imprese non ancora pronte per la privatizzazione; - sviluppo dell'iniziativa privata, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese. L'obiettivo della cooperazione in questo settore e' di contribuire a rilanciare l'economia dell'Azerbaigian, di promuovere gli investimenti esteri e di sviluppare le relazioni tra l'Azerbaigian e gli Stati membri.))

Accordo-art. 61

ARTICOLO 61 Sviluppo regionale 1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali della Comunita' e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Azerbaigian sulla politica regionale e di pianificazione territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone depresse. Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le suddette autorita' e le organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro, tra l'altro, di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.

Accordo-art. 62

ARTICOLO 62 Cooperazione sociale 1. Riguardo alla salute e alla sicurezza le Parti collaborano tra loro al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione prevede, in particolare: - istruzione e formazione in materia di sanita' e di sicurezza, con specifico riguardo ai settori di attivita' ad alto rischio; - sviluppo e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonche' sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 2. Per quanto riguarda l'occupazione, la cooperazione prevede, in particolare, assistenza tecnica nei seguenti settori: - ottimizzazione del mercato del lavoro; - modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza; - pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione; - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale; - scambio di informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la cooperazione nella pianificazione e nell'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Azerbaigian. Dette riforme sono volte ad introdurre nella Repubblica di Azerbaigian metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprendono tutte le forme di previdenza sociale.

Accordo-art. 63

ARTICOLO 63 Turismo Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprende azioni intese a: - agevolare il turismo; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

Accordo-art. 64

ARTICOLO 64 Piccole e medie imprese 1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni nonche' la cooperazione tra PMI della Comunita' e della Repubblica di Azerbaigian. 2. E' prevista un'assistenza tecnica in particolare nei seguenti settori: - definizione di un quadro legislativo per le PMI; - creazione di un'infrastruttura adeguata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI); - sviluppo di parchi tecnologici; - formazione in materia di marketing, contabilita' e controllo della qualita' dei prodotti.

Accordo-art. 65

ARTICOLO 65 Informazione e comunicazione Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' e sulla Repubblica di Azerbaigian compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.

Accordo-art. 66

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)