LEGGE 23 marzo 1998, n. 97

Type Legge
Publication 1998-03-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 17/4/1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati ed un protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 104 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo-art. 1

ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI AZERBAIGIAN, DALL'ALTRO ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e la REPUBBLICA DI AZERBAIGIAN, dall'altra, CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian e l'importanza dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica di Azerbaigian desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra, il quale, dallo scioglimento dell'URSS, si applica mutatis mutandis alle relazioni bilaterali tra le Comunita' e ciascuno degli Stati indipendenti, VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Azerbaigian a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, RICONOSCENDO in tale contesto che sostenendo l'indipendenza, la sovranita' e l'integrita' territoriale della Repubblica di Azerbaigian si contribuira' alla salvaguardia della pace e della stabilita' in Europa, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite e della Organizzazione sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (OSCE), DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' della regione, in particolare le iniziative volte a sviluppare la cooperazione e fiducia reciproca tra gli Stati indipendenti della regione Transcaucasica e gli altri Stati limitrofi, CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Azerbaigian per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento" e in altri documenti basilari dell'OSCE, PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipendera' dal - e contribuira' al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Azerbaigian nonche' dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn, DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse, RICONOSCENDO E APPOGGIANDO il desiderio della Repubblica di Azerbaigian di avviare una stretta cooperazione con le istituzioni europee, VISTA la necessita' di promuovere gli investimenti nella Repubblica di Azerbaigian, anche nel settore energetico, e l'importanza che al riguardo la Comunita' e gli Stati membri attribuiscono all'esistenza di condizioni eque per l'accesso e il transito delle esportazioni di prodotti energetici; ribadendo l'adesione della Comunita', dei suoi Stati membri e della Repubblica di Azerbaigian alla Carta europea dell'energia e il loro impegno per la piena applicazione del relativo trattato e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra la Repubblica di Azerbaigian e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto, CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base alle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento di societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela dell'ambiente, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, RICONOSCENDO che la cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale rappresenta uno dei principali obiettivi del presente accordo, DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni, HANNO DECISO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare strette relazioni politiche; - sostenere le iniziative prese dall'Azerbaigian per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato; - promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile; - gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifica e tecnologica civile e culturale;

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato e del presente accordo.

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperita' e stabilita', che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi in base ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 Se necessario, le Parti riesaminano le mutate circostanze nella Repubblica di Azerbaigian, in particolare per quanto riguarda le condizioni economiche e l'attuazione delle riforme economiche orientate verso il mercato. Tenendo conto di tali circostanze, il consiglio di cooperazione puo' suggerire alle Parti di ampliare una o piu' sezioni del presente accordo.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica di Azerbaigian, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli della Repubblica di Azerbaigian con la Comunita' e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunita' degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita' nella regione e favorendo il futuro sviluppo degli Stati indipendenti della regione Transcaucasica, - impegnera' le Parti a collaborare per rafforzare la stabilita' e la sicurezza in Europa, il rispetto dei principi democratici, il rispetto e la promozione dei diritti dell'uomo, in particolare delle minoranze, e a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale, onde contribuire a risolvere conflitti e tensioni regionali.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 81 e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunita' e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica di Azerbaigian, dall'altra; - avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni dell'OSCE, ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilita' di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del comitato parlamentare di cooperazione istituito a norma dell'articolo 86.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda: - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalita' di riscossione; - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo; - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate; - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolari in base alle norme OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica di Azerbaigian all'OMC, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Azerbaigian agli altri Stati dell'ex URSS.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 1. Le Parti convengono che il principio del libero transito e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Si applicano fra le Parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT. 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti, nonche' le disposizioni dell'articolo 90.

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, secondo la propria legislazione. Si terra' conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12 1. Le merci originarie della Repubblica di Azerbaigian sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 14, 17 e 18 del presente accordo. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nella Repubblica di Azerbaigian in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 14, 17 e 18 del presente accordo.

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13 Le merci sono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14 1. Se un prodotto e' importato nel territorio di una delle Parti in quantita' talmente grandi o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o la Repubblica di Azerbaigian, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o la Repubblica di Azerbaigian, a seconda dei casi, fornisce al consiglio di cooperazione, a norma del Titolo XI, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il Consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica ne' compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT, dell'accordo sull'attuazione dell'articolo VI del GATT, dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o della relativa legislazione interna.

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15 Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica di Azerbaigian all'OMC. Il consiglio di cooperazione di cui all'articolo 75 puo' formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se li accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Accordo-art. 17

ARTICOLO 17 Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina e' contenuta in un accordo a parte siglato il 18 dicembre 1995 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1996.

Accordo-art. 18

ARTICOLO 18 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 12. 2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' da un lato e della Repubblica di Azerbaigian dall'altro. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

Accordo-art. 19

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