LEGGE 23 marzo 1998, n. 101

Type Legge
Publication 1998-03-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Malaysia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del memorandum stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 52 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli FLICK

Memorandum d'Intesa - art. 1

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MALAYSIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Malaysia da qui in avanti denominati "PARTI" se indicati congiuntamente e "PARTE" se singolarmente: considerando le relazioni amichevoli esistenti tra l'Italia e la Malaysia ed i rispettivi popoli; desiderando rafforzare queste relazioni amichevoli; considerando il desiderio delle PARTI di promuovere la cooperazione nel settore della Difesa; considerando che questa cooperazione sara' di beneficio reciproco; impegnandosi ad incoraggiare l'incremento di una tale cooperazione al servizio dei rispettivi interessi economici e della Difesa; hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 OBIETTIVO DELLA COOPERAZIONE Le PARTI convengono di promuovere attivamente, nel rispetto della legge internazionale e delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi, la cooperazione nel campo della Difesa, nei settori sottoindicati: 1.1. cooperazione in ambito militare come indicato all'Articolo 2; 1.2. agevolazione per gli acquisti e gli approvvigionamenti di materiali per la difesa e ricambi, come indicato all'Articolo 3; 1.3. cooperazione tra le industrie della difesa, come indicato all'Articolo 4.

Memorandum d'Intesa - art. 2

ARTICOLO 2 COOPERAZIONE MILITARE Le PARTI concordano di focalizzare la loro cooperazione militare sui seguenti punti: 2.1. ADDESTRAMENTO MILITARE L'addestramento militare del personale della difesa dovra' basarsi, tutte le volte che sia possibile ed opportuno, sul concetto di reciprocita'. Il Comitato per la cooperazione nel settore organizzativo ed addestrativo esaminera' le esigenze e possibilita' di ciascuna PARTE, per quanto riguarda vari tipi di addestramento disponibili o possibili, sia nelle istituzioni militari che in quelle universitarie. 2.2. SCAMBIO DI INFORMAZIONI 2.2.1. Lo scambio di informazioni avverra' secondo le linee seguenti: - concetti e dottrine operative; - informazioni tecniche; - ricerca e sviluppo nelle scienze della difesa. 2.2.2. Le modalita' di tale scambio verranno stabilite dal Comitato per la cooperazione nel settore organizzativo e addestrativo e potranno consistere, tra l'altro, in: - scambio di documenti; - partecipazione in veste di osservatori ad attivita' collegate alla difesa, secondo quanto stabilito dalla PARTE che le ha avviate; - seminari tecnico-operativi. 2.3. ESERCITAZIONI MILITARI Le PARTI, nella misura in cui cio' sia realistico, pratico e di reciproco vantaggio, parteciperanno ad esercitazioni congiunte fra le loro Forze Armate. La fattibilita', il tipo e le modalita' di svolgimento di tali esercitazioni congiunte saranno stabiliti dal Comitato Misto per la cooperazione nel settore organizzativo ed addestrativo. 2.4. USO DELLE INFRASTRUTTURE Ogni PARTE potra' permettere all'altra di usare le proprie infrastrutture militari, per usi diversi da quello operativo, in caso di transito, manutenzione e riparazioni in base a quanto stabilito dalla PARTE che le fornisce. Ogni PARTE paghera' il costo per il rispettivo uso di tali infrastrutture. 2.5. SCAMBIO DI PERSONALE 2.5.1. Ogni PARTE fara' del suo meglio per realizzare lo scambio di personale militare nei settori di vantaggio reciproco. 2.5.2. Eventuali ulteriori esigenze connesse con le attivita' sopra menzionate, saranno di volta in volta concordate e definite fra le PARTI.

Memorandum d'Intesa - art. 3

ARTICOLO 3 AGEVOLAZIONE PER GLI ACQUISTI E GLI APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIALI PER LA DIFESA E DI PARTI DI RICAMBIO 3.1. Ciascuna parte dovra' facilitare e controllare i contratti nel settore della difesa tra ditte, appaltatori ed Enti dei due Paesi per l'acquisto ed approvvigionamento di materiale per la difesa e di parti di ricambio. 3.2. Ciascuna PARTE fara' del proprio meglio per assicurare una agevole realizzazione di quanto stabilito all'Articolo 3.1..

Memorandum d'Intesa - art. 4

ARTICOLO 4 COOPERAZIONE TRA LE INDUSTRIE PER LA DIFESA 4.1. Ogni PARTE fara' del proprio meglio per promuovere la cooperazione industriale tra le industrie per la difesa dei due Paesi. 4.2. Ciascuna PARTE informera' le industrie del proprio Paese del contenuto di questo Memorandum d'Intesa. 4.3. Ogni PARTE facilitera' e controllera' che le ditte adempino agli obblighi contrattuali assunti nel quadro della cooperazione prevista da questo Memorandum d'Intesa. 4.4. In conformita' a quanto stabilito dalle rispettive leggi e regolamenti nazionali, ciascuna PARTE fornira', ogni qualvolta possibile, assistenza ai contraenti dell'altra PARTE per ogni questione inerente a quanto disposto da questo Memorandum d'Intesa.

Memorandum d'Intesa - art. 5

ARTICOLO 5 GESTIONE DELLA COOPERAZIONE 5.1. FORMAZIONE DI COMITATI 5 1.1. Per il controllo, la gestione e l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa, le PARTI concordano di costituire i seguenti due Comitati Misti: - Comitato per la logistica ed i materiali; - Comitato per la cooperazione nel settore organizzativo ed addestrativo. 5.1.2. Ciascuno di questi Comitati sara' presieduto alternativamente da un funzionario designato dal Ministero della Difesa della Malaysia, se la riunione avra' luogo in Malaysia, o da un funzionario nominato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana se la riunione si terra' in Italia. Questi Comitati potranno essere assistiti da esperti, provenienti da altri Ministeri o Enti, qualora cio' sia ritenuto opportuno da ciascuna PARTE. 5.1.3. Questi Comitati, in linea di massima, si riuniranno alternativamente in Malaysia ed in Italia. Tali riunioni si terranno soltanto se e quando sara' ritenuto opportuno. 5.1.4. Questi Comitati presenteranno, a conclusione di ogni riunione, un rapporto congiunto al Ministero della Difesa di ciascuna PARTE. 5.1.5. Alla prima riunione di questi Comitati dovranno essere definiti i loro rispettivi ambiti di competenza. 5.1.6. Al fine di facilitare la reciproca comprensione, sara' utilizzato l'inglese come lingua di lavoro per le attivita' derivanti da questo Memorandum d'Intesa.

Memorandum d'Intesa - art. 6

ARTICOLO 6 DISPOSIZIONI GENERALI 6.1. ACCORDO DI SICUREZZA 6.1.1. Ciascuna PARTE garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Memorandum d'Intesa, secondo misure di sicurezza non inferiori a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla PARTE originatrice e adottera' tutti i provvedimenti neecessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla PARTE originatrice. 6.1.2. La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle PARTI e' la seguente: REPUBBLICA ITALIANA MALAYSIA SEGRETO o SECRET RAHSIA o SECRET RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL SULIT o CONFIDENTIAL RISERVATO o RESTRICTED TERHAD o RESTRICTED 6.1.3. Le PARTI garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate sulla base del presente Memorandum d'Intesa, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificamente destinati secondo le intese tra le PARTI e nell'ambito delle finalita' del presente Memorandum d'Intesa. 6.1.4. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia della PARTE sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le PARTI. 6.1.5. Le visite di funzionari di una delle PARTI ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra PARTE, saranno regolate dalle procedure ed esigenze di ciascuna PARTE. 6.1.6. Qualora lo scambio di informazioni classificate nell'ambito di questo Memorandum d'Intesa dovesse avvenire tra Industrie od Enti diversi dalle PARTI, dovranno essere presi separati accordi fra le Autorita' responsabili dei due Paesi. 6.2. RISOLUZIONI DI CONTROVERSIE Ogni controversia o disputa in merito all'interpretazione o applicazione del presente Memorandum d'Intesa, dovra' essere risolta dalle Parti attraverso consultazioni reciproche nell'ambito dei Comitati Misti e, ove necessario, attraverso canali diplomatici. 6.3. VALIDITA' 6.3.1. Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data in cui le PARTI si saranno scambiate comunicazione dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste per la sua entrata in vigore ed avra' una durata a tempo indeterminato, con facolta' di recesso di una delle due PARTI, con un preavviso di sei mesi. 6.3.2. In caso di recesso dal presente Memorandum d'Intesa, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Gli impegni e gli obblighi previsti dall'Articolo 6.1. dovranno essere mantenuti. 6.3.3. Il presente Memorandum d'Intesa puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle PARTI. Fatto a Kuala Lumpur il 28 settembre 1993 in due copie originali in lingua italiana ed inglese, essendo ciascun testo ugualmente autentico. In fede le PARTI firmatarie debitamente autorizzate dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Memorandum d'Intesa. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA MALAYSIA Parte di provvedimento in formato grafico Sen. Fabio Fabbri YB Dato'Sri Mohd Najib Ministro della Difesa Bin Tun Haji Abdul Razak

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