LEGGE 23 marzo 1998, n. 102

Type Legge
Publication 1998-03-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 16 settembre 1993 e a Seoul il 18 ottobre 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 del memorandum stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel triennio 1997-1999, valutato in lire 22 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Memorandum - art. 1

MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE SUI SISTEMI DI DIFESA E RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI COREA PREAMBOLO Il Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica di Corea (ROK) ed il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana (ROI) in seguito denominati la "Parte" o le "Parti", tenendo presente lo spirito relativo all'Accordo sulla Cooperazione Economica firmato il 25 maggio 1982 tra il Governo della Repubblica di Corea ed il Governo della Repubblica Italiana, desiderando utilizzare i fondi della Difesa nel modo piu efficace, tenendo conto dei vantaggi che potrebbero derivare ai due Paesi da una cooperazione su scala piu larga e piu' efficiente nel settore della ricerca, sviluppo, produzione, acquisizione e supporto logistico dei sistemi di difesa, auspicando di incrementare la cooperazione tra le Forze Armate e le industrie dei due Paesi nell'ambito del supporto logistico e dei sistemi di difesa, prendendo atto che la cooperazione prevista da questo accordo sara' conforme agli impegni assunti dai due Paesi in campo internazionale, secondo le rispettive politiche, leggi e regolamenti nazionali e verra' svolta nei limiti delle risorse disponibili, hanno concordato di sostituire il Memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa tra l'MND - ROK e l'MOD - IT sottoscritto il 24 giugno 1985, come segue: Articolo 1 DEFINIZIONI 1. "Parte" sta ad indicare l'MNO - ROK o l'MOD - IT. 2. "Dati" stanno ad indicare tutti i documenti, manuali, pubblicazioni tecniche, manuali tecnici, software del computer e ogni altro materiale scritto o di altro tipo, comunque trasmesso relativo al materiale o ai servizi forniti da un Paese all'altro in attuazione di questo Memorandum d'Intesa (di seguito indicato MoU). 3. "Articolo delle industrie della Difesa" sta col indicare un materiale (articolo) costituente al sistema d'arma. 4. "Articolo logistico" sta ad indicare un articolo necessario al funzionamento e manutenzione dell'articolo della industria della difesa. 5. "Paese approvvigionante" sta ad indicare il Paese che approvvigiona od approvvigionera' materiale della difesa, servizi ed infrastrutture dell'altro Paese. 6. "Paese fornitore" sta ad indicare il Paese che fornisce o fornira' materiale della difesa, servizi ed infrastrutture all'altro Paese. 7. "Parte fornitrice" sta ad indicare il Ministero della Difesa del Paese fornitore: 8. "Parte approvvigionante" sta ad indicare il Ministero della Difesa del Paese che approvvigiona. 9. "Fornitore" sta ad indicare un'industria od un'organizzazione industriale della parte che fornisce o che fornira' il materiale della difesa, i servizi o le infrastrutture (o le industrie dell'altra parte). 10. I contratti designati stanno ad indicare i contratti che le due Parti stabiliranno congiuntamente a far includere in questo MOU. 11. "Paese terzo" sta ad indicare un Paese diverso dal ROK e dal ROI.

Memorandum - art. 2

Articolo 2 PRINCIPI CHE REGOLANO LA COOPERAZIONE 1. Le due Parti coopereranno al fine di incrementare la produzione ed il potenziale di manutenzione delle industrie della difesa e di acquisire in modo piu economico e valido - armamenti moderni. 2. Le due Parti faranno ogni sforzo per facilitare la cooperazione nella ricerca, sviluppo e coproduzione del materiale della difesa. 3. Entrambe le Parti daranno piena esecuzione al requisito sulla compensazione in relazione al materiale per la difesa e al contratto di vendita degli equipaggiamenti. Le due Parti faranno del loro meglio per istituire un programma di compensazione tramite il quale cercheranno di conseguire reciproci vantaggi, grazie alla cooperazione fra le industrie della difesa dei due Paesi interessati. 4. Le due Parti coopereranno al fine di aprire ed ampliare nuovi mercati per il materiale della difesa e relativi servizi, utilizzando elevata tecnologia moderna a quelle industrie del settore nei quali i due Paesi posseggono vantaggi reciproci. 5. Ai sensi di questo MoU, la Parte approvvigionante puo' approvvigionare equipaggiamenti, materiali, parti di ricambio e servizi quali manutenzione, ispezione e riparazioni necessari per il funzionamento e il mantenimento del sistema d'arma, direttamente dalle attivita' logistiche del fornitore. In casi particolari, e a seconda della disponibilita', le forniture potrebbero essere ottenute dall'organizzazione logistica della Parte fornitrice e/o da altre organizzazioni delegate, ma sempre in base ad accordi specifici concordati tra le Parti, che dovrebbero anche controllare il rimborso dei pagamenti effettuati da una o da entrambe le Parti. 6. Nel fornire il supporto logistico alla Parte che approvvigiona, la Parte fornitrice dovra trattare la Parte che approvvigiona allo stesso modo in cui la parte fornitrice, tratta gli Enti del Paese fornitore in base al principio del non guadagno e non perdite. 7. La Parte fornitrice assicurera' che gli equipaggiamenti comuni, materiali, Parti di ricambio e servizi da fornire alla Parte approvvigionante rispondono alle specifiche militari e agli standard di qualita' della Parte approvvigionante. La Parte fornitrice definira' anche le giuste procedure per valutare eventuali rapporti di discrepanze presentati dalla parte acquirente. 8. Per migliorare l'interoperabilita' dei sistemi logistici fra le due Parti, i partecipanti si adopereranno per fornire alla parte approvvigionante l'accesso all'addestramento e formazione per il personale addetto alla logistica nel Paese fornitore, e per sviluppare e mantenere sistemi di processazione automatica di dati sulla logistica e un sistema di informazione logistica compatibili. 9. Su una base di reciprocita', ciascuna parte operera' una speciale riduzione o esenzione relativamente alle proprie richieste di rimborso rivolte all'altra parte, con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo. Ognuna delle due parti concedera' all'altra parte un trattamento preferenziale nel fornire consulenza tecnica e nel permettere l'uso di tecnologia soggetta a diritti di proprieta' intellettuale, quando cio' sia necessario.

Memorandum - art. 3

Articolo 3 SCOPO DELLA COOPERAZIONE I settori della cooperazione reciproca previsti da questo MoU, dovranno essere attuati tramite: 1. scambio di informazioni su prevedibili requisiti relativi ai sistemi di difesa in ciascuno dei due Paesi. 2. la identificazione di interessi nei rispettivi Paesi per specifici progetti di sviluppo e miglioramento programmati o realizzati dall'altro Paese; 3. lo sviluppo, produzione ed incremento dei sistemi di difesa come concordato delle due Parti e la partecipazione in programmi importanti di Paesi terzi, prescelti congiuntamente tramite accordi specifici; 4. la facilitazione dello scambio di know how in caso di trasferimento di tecnologia o di sistema di coproduzione; 5. la possibile vendita a terzi, concordata di comune accordo, di sistemi di difesa prodotti dalle due Parti, nell'ambito di programmi congiunti di ricerca, sviluppo e produzione; 6. la agevolazione delle iniziative industriali per la presentazione di progetti e sistemi gia' definiti da una delle Parti e di possibile interesse dell'altra Parte; 7. le questioni riguardanti il trasferimento di tecnologie delladifesa e gli scambi addestrativi; 8. le questioni riguardanti il Controllo di Qualita'; 9. le questioni riguardanti l'attuazione del mutuo supporto logistico;

Memorandum - art. 4

Articolo 4 AUTORITA' INCARICATE DELL'ATTUAZIONE Il primo Vice Ministro del Ministro nazionale della Difesa della Repubblica di Corea (ROK) ed il Segretario Nazionale/Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana saranno rispettivamente incaricati di sovraintendere all'attuazione di questo Accordo.

Memorandum - art. 5

Articolo 5 COMPOSIZIONE DEL COMITATO MISTO 1. Per raggiungere gli obiettivi indicati in questo Accordo, il Comitato Misto sui Sistemi di Difesa e il Supporto Logistico tra la Repubblica di Corea e la Repubblica Italiana (di seguito indicato come Comitato Misto), sara' costituito al fine di discutere le questioni inerenti la cooperazione reciproca nel settore della Difesa. Il Comitato Misto, composto da un massimo di 7 delegati per parte, si incontrera' almeno una volta l'anno a turno nei rispettivi Paesi. Il Comitato Misto sara composto da funzionari del Ministero della Difesa e di altri Ministeri/Enti interessati dei due Paesi in modo da garantire nel modo migliore la sua capacita' decisionale. Il Comitato Misto sara' presieduto dall'Autorita' del Paese in cui ha luogo - in conformita' a quanto indicato all'articolo 4 - o da un altra persona appositamente designata dalla stessa Autorita' del Paese ospitante. 2. Le due Parti designeranno l'Ufficio del Segretario Generale e l'Ufficio Politica Approvvigionamenti rispettivamente quale punto di contatto tra i Ministeri della Difesa per coordinare le attivita' inerenti a questo MoU. 3. Qualora necessario, si potranno costituire Gruppi di Lavoro costituiti da funzionari della difesa per esaminare e discutere nei dettagli settori particolari identificati dal Comitato Misto. I Gruppi di Lavoro potranno includere anche funzionari di altri Ministeri e/o industrie e/o enti, qualora necessario. Il mandato e la composizione dei Gruppi di Lavoro saranno definiti dal Comitato Misto.

Memorandum - art. 6

Articolo 6 COMPITI DEL COMITATO MISTO Il Comitato Misto avra i seguenti compiti: 1. identificare e definire i settori d'una possibile cooperazione reciproca, tenendo in debito conto i rispettivi piani nazionali; 2. esaminare eventuali difficolta' emerse per l'attuazione del supporto logistico dei principali sistemi d'arma e, se possibile, trovare soluzioni; 3. stabilire direttive per l'assistenza reciproca nello sviluppo di potenzialita' di sistemi di produzione nel settore difesa; 4. identificare la relativa cooperazione, coproduzione e/o acquisizione e/o programmi di vendita; 5. valutare la possibile partecipazione nei progetti comuni, da parte di Paesi terzi; 6. esaminare le questioni collegate all'addestramento ed alla manutenzione del materiale risultante dalla cooperazione; 7. facilitare lo scambio di informazioni e/o di punti di vista su qualsiasi altro argomento collegato identificato con la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e la vendita, sulla base del caso per caso. I risultati della consultazione e le relative raccomandazioni dovranno essere presentate alle rispettive Autorita' Governative perche' li approvino.

Memorandum - art. 7

Articolo 7 FORNITURA DI SISTEMI PER LA DIFESA (ARTICOLI) SERVIZI ED INFRASTRUTTURE. 1. Contratti Ogni contratto per l'approvvigionamento di un equipaggiamento, (articolo), servizio o attrezzatura ai sensi di questo MoU verra' eseguito fra la Parte acquirente (o ditta del Paese acquirente nominata dalla Parte fornitrice) e il fornitore. Entrambe le Parti riconoscono che la responsabilita' dell'esecuzione dei contratti di approvvigionamento e' del fornitore. 2. Assistenza e supporto di carattere generale saranno forniti dalla Parte fornitrice per i materiali (articoli) della difesa, o servizi ed infrastrutture, dati dal Paese fornitore. 2.1. Dietro notifica della Parte acquirente alla Parte fornitrice dell'intenzione di quest'ultima di acquistare qualche importante Sistema d'Arma, la Parte fornitrice dara' assistenza alla Parte acquirente, a supporto del programma di acquisizione degli equipaggiamenti. 2.2. Prima di ciascun singolo approvvigionamento e della conclusione di ogni contratto volto a tale approvvigionamento, su richiesta della Parte acquirente, la Parte fornitrice assistera' la Parte approvvigionante: a) fornendo alla Parte approvvigionante un elenco raccomandato di fornitori, che, secondo la Parte fornitrice, avuto riguardo all'esperienza, livello tecnico e finanziario di tali fornitori, sarebbero adatti per l'acquisto previsto; b) dando informazioni alla Parte approvvigionante: 1) sugli standard di controllo qualita' su cui si basa l'autorizzazione per forniture di equipaggiamenti o servizi adottati dalle Forze Armate del Paese fornitore; 2) sulla ragionevolezza dei prezzi quotati dai fornitori. 3) sulla congruita' dei periodi di consegna proposti dai fornitori; 4) sul programma di addestramento e mantenimento necessario per mettere in grado la Parte approvvigionante di far funzionare e manutenere efficientemente l'equipaggiamento da approvvigionare; 5) sulla disponibilita di Parti di ricambio, materiali e servizi per il relativo supporto logistico. 2.3. Ciascuna Parte fara' si che all'altra Parte sia dato avviso, con ragionevole anticipo, di modifiche/cambiamenti relativi alla configurazione del sistema d'arma dell'altra Parte. A questo fine, ciascuna parte stabilira' adeguate procedure per lo scambio di informazioni sui rispettivi sistemi di controllo delle a modificazioni/cambiamenti. Ciascuna Parte si riservera' il diritto di attuare o non la modifica/cambiamento attuato dall'altra Parte. 2.4. Per ciascun contratto concluso per l'approvvigionamento di materiale di difesa, la Parte fornitrice concorda di: a) mettere a disposizione della Parte approvvigionante il pieno supporto dell'Agenzia preposta all'Assicurazione di Qualita del Paese fornitore, che ispezionera' la produzione, controllera' la qualita' e fornira' una certificazione di qualita' in armonia con i regolamenti in vigore per il Sistema di Qualita' del fornitore. La parte fornitrice assicurera' che gli equipaggiamenti approvvigionati dalla parte approvvigionante siano prodotti secondo le loro specifiche, con la stessa qualita' posseduta dagli equipaggiamenti destinati alle Forze Armate del Paese fornitore. Questo servizio sara' disponibile solo per gli equipaggiamenti di difesa fabbricati nel Paese fornitore, e servizi forniti nel Paese fornitore; b) su richiesta della parte che approvvigiona, discutere con la parte che approvvigiona le procedure che siano ad essa di aiuto nella analisi e convalida dei rapporti di discrepanza presentati dalla parte che approvvigiona. Il livello di supporto della parte fornitrice dipendera' dal livello di informazione fornita dalla parte che approvvigiona sulle specifiche e standards inclusi nel contratto di approvvigionamento; c) su richiesta della Parte che approvvigiona, dare raccomandazioni sul piano di supporto logistico per il relativo materiale di difesa. La Parte fornitrice concorda di dare consiglio alla parte che approvvigiona sul livello di parti di ricambio programmate o effettivamente in atto, necessario per il supporto logistico di un sistema d'arma. Tale consiglio potrebbe riguardare la prima dotazione o il rifornimento di Parti di ricambio: d) se vengono forniti i dettagli delle specifiche e standard di qualita' militari della parte che approvvigiona, dare appoggio alla parte che approvvigiona per valutare se questi materiali e servizi li soddisfano. 2.5 Entrambe le parti riconoscono che la responsabilita' primaria dell'addestramento relativo agli equipaggiamenti sara' sempre dei fornitori. Per far si che la parte approvvigionante possa far funzionare adeguatamente gli equipaggiamenti approvvigionati, tale addestramento sugli equipaggiamenti coprira' ogni aspetto tecnico e tecnologico di essi, compresa la manutenzione, la revisione, la riparazione degli equipaggiamenti individuati e approvvigionati, o che devono essere approvvigionati nell'ambito di attivita' di cooperazione. 2.6. Se richiesto dalla parte che approvvigiona, allo scopo di fornire ulteriore addestramento sul materiale oltre a quello che puo essere offerto dai fornitori e posto che materiale analogo sia in uso nelle Forze Armate del Paese fornitore, la parte fornitrice concorda di stabilire procedure adeguate per l'addestramento del personale delle Forze Armate del Paese approvvigionante da parte di istruttori appartenenti alle Forze Armate del Paese fornitore, o che abbiano l'esperienza tecnica e operativa propria delle Forze Armate del Paese fornitore. Tale addestramento sara' reciprocamente concordato dalle due parti, e potra' riguardare aspetti relativi al funzionamento o alla manutenzione. Di norma verra' eseguito nel Paese fornitore; tuttavia se richiesto dal Paese approvvigionante, il Paese fornitore e' d'accordo ad esaminare la possibilita' di inviare istruttori per l'assistenza all'addestramento nel Paese approvvigionante. 2.7. I termini e le condizioni per i servizi relativi all'addestramento, a cui si fa riferimento alla clausola 2.6., incluse le disposizioni sul risarcimento e i costi di tale supporto, e i dettagli dei supporti logistici che la parte fornitrice concorda di fornire alla parte approvvigionante per specifici sistemi d'arma, saranno oggetto di accordi separati fra le Parti. 2.8. Per articoli della Difesa approvvigionati dalla Parte approvvigionante da fornitori del Paese fornitore e in uso nelle sue Forze Armate, la Parte fornitrice concorda di scambiare relativi dati tecnico-operativi, anche attraverso contatti fra le Forze Armate coreane ed italiane. 2.9. La Parte fornitrice si adoperera' per assicurare alla Parte approvvigionante che il livello di affidabilita' delle forniture sia lo stesso di quello dei sistemi approvvigionati dalle Forze Armate del Fornitore, posto che siano stabilite fra le due Parti adeguate procedure.

Memorandum - art. 8

Articolo 8 REGOLE E PROCEDURE DI ATTUAZIONE L'attuazione di questo Accordo richiede la piena partecipazione delle industrie interessate. Ciascuna Parte informera' le industrie interessate nella propria sfera di competenza sui principi fondamentali di questo Accordo e stabilira' regole interne per facilitare la loro attuazione. Ciascuna Parte fara' del proprio meglio per far onorare dalle industrie i propri impegni contrattuali, sottoscritti nel quadro del presente Accordo.

Memorandum - art. 9

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