LEGGE 23 marzo 1998, n. 103
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo a), del memorandum stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli FLICK:
Memorandum - art. 1
MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA INDIANA Il Ministero della Difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica indiana da qui in avanti denominati " Parti"; tenuto conto: dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti da una piu' efficace collaborazione nel campo dei sistemi per la difesa, nel quadro della collaborazione in atto tra i due Paesi; nel desiderio: di trarre il maggior profitto dalle loro capacita' tecnologiche ed industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie; convenendo: che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione dovranno essere in accordo con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale e non potranno contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonche' agli impegni assunti in ambito internazionale. Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti coopereranno nel campo dei materiali per la Difesa, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi, attraverso: a. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica; b. incoraggiamento della cooperazione tecnica nel campo della ricerca e sviluppo e relative tecnologiche; c. acquisizione reciproca dei materiali per la Difesa direttamente dalle Ditte produttrici ed industrie delle Parti; d. sostegno della cooperazione industriale tra le Societa' e gli Organi Governativi dei due Paesi nel settore dei materiali per la Difesa; e. fornitura di servizi di assicurazione di qualita' incluse specifiche, standard e relativa documentazione da parte dei rispettivi Ministeri della Difesa per contratti che facciano riferimento specifico al presente Memorandum.
Memorandum - art. 2
ARTICOLO 2 Le Parti incaricano dell'attuazione generale del presente Memo- randum rispettivamente il Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti della Repubblica indiana. Per un proficuo coordinamento delle attivita', le Parti designeranno Punti di Contatto in ciascun Ministero della Difesa che riferiranno alle Autorita' incaricate della relativa attuazione.
Memorandum - art. 3
ARTICOLO 3 Per l'attuazione del Presente Memorandum le Parti concordano di costituire un Comitato Misto comprendente non piu' sette membri per ciascuna Parte. Esso si riunira' secondo quanto convenuto dalle Parti, alternativamente in Italia ed in India. Il Comitato Misto sara' presieduto alternativamente dal Segretario Generale/DNA del Ministero della Difesa italiano e dal Segretario del Ministero della Difesa indiano, nell'intesa che sara' il Paese ospitante a presiedere la riunione.
Memorandum - art. 4
ARTICOLO 4 Il Comitato Misto assolvera' alle seguenti funzioni: a. individuare e definire i settori di possibile collaborazione attraverso: (i) concorso allo studio ed alla definizione dei requisiti tecnici ed operativi dei sistemi d'arma; (ii) sostegno e promozione della cooperazione industriale, comprese le attivita' di coproduzione; b. facilitare i rapporti tra le Industrie e gli Organi governativi da ambo le Parti; c. definire il supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione; d. fare il possibile per accelerare il rilascio delle licenze di esportazione da parte dei rispettivi Governi riguardanti materiali, software, assistenza tecnica e servizi per i contratti in vigore fra industrie od Enti governativi.
Memorandum - art. 5
ARTICOLO 5 Il Comitato Misto potra' costituire Gruppi di Lavoro composti da rappresentanti dei due Paesi come necessario. I Gruppi di Lavoro potranno includere funzionari competenti di altri Dicasteri, Enti governativi o Industrie, secondo opportunita'. Tali Gruppi di Lavoro riceveranno direttive dal Comitato Misto e ad esso riferiranno circa gli esiti del loro lavoro.
Memorandum - art. 6
ARTICOLO 6 Ciascuna Parte informera' gli Enti/Industrie del proprio Paese del contenuto del presente Memorandum e dara' ogni possibile assistenza entro i limiti delle rispettive leggi e regolamenti.
Memorandum - art. 7
ARTICOLO 7 a. Ciascuna parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei sostegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Memorandum, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla parte originariatrice. b. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente: Repubblica Italiana Repubblica Indiana SEGRETO o SECRET SECRET RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL RISERVATO o RESTRICTED RESTRICTED c. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalita' del presente Memorandum. d. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili, nell'ambito del presente Memorandum, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti. e. Qualora le informazioni classificate scambiate nell'ambito di questo Memorandum riguardino Industrie ed Enti differenti dalle Parti, dovranno essere definite specifiche modalita' per la loro trattazione fra le Autorita' responsabili dei due Paesi. f. Le visite di cittadini di una delle Parti ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorita' responsabile del Paese da visitare. Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, dovra' inoltre essere certificato che e' stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.
Memorandum - art. 8
ARTICOLO 8 Le due Parti esamineranno ed adotteranno di comune accordo le decisioni piu' opportune su problemi e/o argomenti riguardanti: a. co-sviluppo e coproduzione di sistemi di comune interesse; b. inviti a Paesi terzi a partecipare a progetti comuni; c. richieste provenienti da Paesi terzi per partecipare a progetti comuni.
Memorandum - art. 9
ARTICOLO 9 Il presente Memorandum, ove ritenuto opportuno o conveniente, potra' essere integrato da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione fra i due Paesi.
Memorandum - art. 10
ARTICOLO 10 Qualsiasi chiarimento o controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Memorandum dovra' trovare soluzione attraverso la consultazione fra le Parti nell'ambito del Comitato Misto e quindi, se necessario, mediante canali diplomatici.
Memorandum - art. 11
ARTICOLO 11 a. Il presente Memorandum entrera' in vigore alla data in cui le Parti si saranno scambiate comunicazioni dell'avvenuto espletamento delle relative procedure all'uopo previste dai rispettivi ordinamenti. b. Il presente Memorandum rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni a meno che una delle due Parti non notifichi a quell'altra, per iscritto e con un preavviso di sei mesi, il proprio intendimento di recesso. c. In caso di recesso dal presente Memorandum, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'art. 7. d. Il presente Memorandum puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti. Fatto a Roma il 4 novembre 1994, in due originali in lingua italiana, inglese ed hindi. I testi sono ugualmente autentici. In caso di dispute, prevarra' il testo in lingua inglese. PER IL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL MINISTERO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DIFESA DELLA REPUBBLICA INDIANA IL SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE L'AMBASCIATORE DELL'INDIA NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI Parte di provvedimento in formato grafico KULDIP SAHDEV Generale Franco ANGIONI
Memorandum
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