LEGGE 23 marzo 1998, n. 104
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa riguardante la cooperazione per i materiali della difesa e supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa dell'Australia, fatto a Roma il 27 aprile 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 del memorandum stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dalla presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 36 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Memorandum
MEMORANDUM D'INTESA RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE PER I MATERIALI DELLA DIFESA SUPPORTO LOGISTICO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA DELL'AUSTRALIA Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Dipartimento della Difesa dell'Australia (d'ora in avanti denominati "le Parti"): - considerando i vantaggi, per ciascun Paese, nello sviluppo congiunto della cooperazione per i materiali di Difesa; - desiderando trarre il massimo beneficio dalle loro capacita' tecnologiche e industriali e promuovere la cooperazione fra le loro industrie della Difesa; - riconoscendo il mutuo interesse a potenziare le capacita' industriali partecipando congiuntamente alla ricerca, sviluppo, produzione e vendita sul mercato di equipaggiamenti di difesa; - desiderando aumentare le forniture e il supporto delle forze di Difesa di ciascun Paese; - prendendo atto del Memorandum d'Intesa fra il Ministero della Difesa italiano e il Dipartimento della Difesa australiano per la fornitura di Servizi Governativi di controllo Qualita' firmato il 18 luglio 1989; - prendendo atto dell'Accordo fra Italia e Australia per la Protezione Reciproca delle Informazioni Classificate di interesse per la Difesa, firmato il 2 settembre 1982; e - prendendo atto del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Australia riguardante le compensazioni sugli acquisti di materiali della Difesa, firmato il 31 ottobre 1980; hanno raggiunto le seguenti intese: SCOPO 1. Le Parti, facendo quanto in loro potere, promuoveranno la cooperazione fra l'Italia e l'Australia conformemente alle condizioni di questo Memorandum d'Intesa ("questo Memorandum") e qualsiasi Annesso relativo. 2. Nell'obiettivo di aumentare il potenziale delle loro forze di difesa e delle industrie a queste collegate, entrambe le Parti mireranno, attraverso una efficiente utilizzazione delle risorse, a: a. incentivare, in cooperazione, la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'approvvigionamento e il supporto logistico; e b. cooperare nelle gare di approvvigionamento di materiali per la Difesa, su una base reciprocamente definita, per soddisfare i requisiti di Paesi terzi. 3. Le Parti attueranno la cooperazione prevista da questo Memo- randum o le predisposizioni per la sua concretizzazione in accordo con le leggi, i regolamenti, le politiche nazionali, gli impegni internazionali assunti dalle Parti e nei limiti delle risorse disponibili. COOPERAZIONE BILATERALE PER I MATERIALI DI DIFESA 4. Nel rispetto del paragrafo 3, le Parti incoraggeranno la cooperazione bilaterale per i materiali di Difesa tramite: a. l'individuazione di comuni requisiti operativi e tecnici, la formulazione di proposte di cooperazione nella ricerca, sviluppo, produzione, approvvigionamento e manutenzione per l'intera vita operativa dei materiali, al fine di soddisfare, all'insorgere, detti requisiti; b. l'incoraggiare l'approvvigionamento o co-produzione del materiale a livello di contraente principale o sub-contraente dell'altro Paese; c. la promozione della cooperazione fra le industrie di ciascun Paese e, se il caso lo richiede, fra industria ed enti governativi, pur riconoscendo che la responsabilita' primaria dell'identificazione delle opportunita' commerciali e' delle industrie interessate; e d. lo scambio, se il caso lo richiede, delle informazioni e dei materiali che possono essere necessari per incoraggiare la cooperazione bilaterale, e lo sviluppo di accordi in base ai quali si possano effettuare tali scambi. PROMOZIONE COMMERCIALE 5. Le Parti hanno un interesse comune a promuovere congiuntamente sui mercati di Paesi Terzi da loro determinati, specifici materiali di difesa. Di conseguenza, le stesse, in consultazione con l'industria e in conformita' con il paragrafo 3: a. si scambieranno informazioni riguardo ai mercati di Paesi Terzi; b. agevoleranno le attivita' di promozione sui mercati di Paesi Terzi congiuntamente specificati da parte loro o dalle loro rispettive industrie della difesa; e c. illustreranno, quando necessario, le rispettive politiche e relativi procedimenti amministrativi per il controllo dell'esportazione di materiali. SUPPORTO LOGISTICO 6. Ai fini dei paragrafi 7 e 8, saranno valide le seguenti definizioni: a. "supporto logistico" sono gli articoli e servizi forniti alle forze militari nell'espletamento di missioni e compiti; b. "articoli e servizi" comprendono qualsiasi arma, sistema d'arma o munizionamento e macchinari, strumenti, equipaggiamenti, inclusi quelli per uso medico o dentistico o altri articoli; qualunque vettovaglia, carburante, olio, lubrificanti o altri materiali di consumo; qualsiasi tipo di collaudo, ispezione, riparazione, manutenzione, immagazzinamento, trasporto, addestramento, o altro servizio; qualunque assistenza medica, dentistica, tecnica o di altro tipo; qualunque informazione registrata o non registrata; programmi, banche dati o moduli sorgente e codici d'oggetto per computer di qualsiasi tipo; e qualsiasi parte o componente di quanto sopra. 7. Le Parti sono interessate a realizzare un supporto logistico reciprocamente soddisfacente. Di conseguenza, ciascuna; in osservanza al paragrafo 3: a. fornira' supporto logistico all'altra Parte quando: I) le proprie forze di difesa siano schierate insieme a quelle dell'altra Parte in circostanze contingenti o d'emergenza per il perseguimento di obiettivi comuni; e II) elementi delle proprie forze di difesa necessitino di supporto logistico quando siano nel territorio e nelle acque territoriali dell'altro Paese. b. assicurera' il supporto logistico per consentire ad una Parte di tenere efficienti i materiali e servizi per la difesa acquistati dall'altra Parte per tutta la loro vita operativa; c. quando una Parte riceve supporto da una fonte commerciale nel territorio dell'altra Parte, quest'ultima fara' tutto il possibile per facilitare la fornitura di tale supporto logistico per il funzionamento e la manutenzione dei materiali e dei servizi per la difesa durante l'intera vita operativa di tali materiali e servizi. 8. Gli articoli e servizi forniti a seguito di questo Memorandum o qualsiasi Annesso a questo Memorandum non saranno usati per fini diversi da quelli contemplati e non verranno forniti a terzi, se non dopo aver ottenuto il preventivo assenso scritto dalla Parte fornitrice. TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA 9. Le Parti riconoscono l'importanza del trasferimento di tecnologia fra i loro Paesi. Le stesse, faciliteranno lo scambio e trasferimento di tecnologia a fini di reciproco vantaggio in osservanza del paragrafo 3 (in particolare, i controlli delle esportazioni delle Parti) e conformemente a forme di tutela congiuntamente stabilite. PROPRIETA' INTELLETTUALE 10. Le Parti si scambieranno informazioni concernenti le loro rispettive leggi, politiche e procedure riguardo alla protezione e uso della proprieta' intellettuale e relativi diritti e forniranno tali informazioni alle loro rispettive industrie interessate alla cooperazione per i materiali. Ove necessario, le Parti emaneranno disposizioni per la tutela della proprieta' intellettuale e relativi diritti nell'ambito della cooperazione prevista da questo Memorandum. INFORMAZIONI E MATERIALE CLASSIFICATO 11. Ciascuna Parte gestira' e proteggera' tutte le informazioni e i materiali classificati scambiati, forniti o in altro modo divulgati ai sensi di questo Memorandum o di qualsiasi Annesso associato. in conformita' alla Convenzione fra Italia e Australia per la reciproca protezione del materiale classificato firmato il 2 settembre 1982. SCAMBIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE RISERVATE 12. Ove una Parte fornisca all'altra informazioni o materiali chiaramente identificati come commercialmente riservati, la Parte che riceve tali informazioni o materiale li trattera' come riservati fra le Parti e in conformita' alle eventuali limitazioni rispetto all'uso di essi disposte dalla Parte che le fornisce. 13. Ove una Parte passi le informazioni o materiali commercialmente riservati ricevuti dall'altra Parte a terzi (comprese ditte interessate a una qualunque forma di cooperazione nell'ambito di questo Memorandum) assicurera' che le stesse obbligazioni in materia di riservatezza e uso siano imposte anche alle terze parti. Nessuna delle Parti passera' a terzi informazioni o materiale commercialmente riservati ricevuti dall'altra Parte, senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte. 14. Nel soddisfare le condizioni poste dai paragrafi 12 e 13, ciascuna Parte riconosce che le informazioni o il materiale non saranno mai usati o forniti per fini diversi da quelli autorizzati dal proprietario delle informazioni. ATTUAZIONE 15. Il Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Capo per l'Acquisizione e la Logistica del Dipartimento della Difesa dell'Australia saranno i responsabili dell'attuazione di questo Memorandum per conto delle Parti. Il Capo del III Reparto "Affari Tecnici, Produzione e Approvvigionamento" dell'Ufficio del Segretario Generale del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Primo Assistente delegato alla partecipazione dell'Industria e Attivita' Contrattuali del Dipartimento della Difesa dell'Australia saranno i rispettivi punti di contatto per il coordinamento delle attivita' relative a questo Memorandum. 16. Al fine di dare attuazione a questo Memorandum verra' costituito un Comitato Misto Italo-Australiano. Il Comitato Misto verra' presieduto dal Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Capo per l'Acquisizione e la Logistica del Dipartimento della Difesa dell'Australia o loro delegati. I Capi del Comitato Misto o i loro delegati nomineranno e approveranno congiuntamente gli altri membri permanenti del Comitato Misto e i partecipanti da invitarsi "ad hoc". 17. Il Comitato Misto si riunira' ogni anno, o secondo quanto deciso congiuntamente, una volta in Australia e una volta in Italia, sotto la presidenza del Capo Delegazione della nazione ospitante. 18. Il Comitato Misto supervisionera' e sgevolera' le forme di cooperazione intraprese a seguito di questo Memorandum. Il Comitato Misto, se necessario, istituira' dei Gruppi di Lavoro che possono essere composti da rappresentanti di Ministeri o Enti Governativi e dell'Industria per esaminare specifiche proposte a questo Memorandum. I Gruppi di Lavoro dipenderanno dal Comitato Misto e ad esso riferiranno. PROMULGAZIONE 19. Per concorrere all'attuazione di questo Memorandum, le Parti lo diffonderanno ai funzionari governativi e alle industrie del loro Paese interessati a questo settore. ANNESSI 20. Ove sia opportuno, le Parti concluderanno accordi per dare effetto a questo Memorandum, anche attraverso specifici Annessi. Gli Annessi, che incorporano le intese concordate dalle Parti, verranno considerati parte integrante di questo Memorandum. TERZI 21. La partecipazione di terzi a qualsiasi forma di cooperazione da intraprendersi a seguito di questo Memorandum o dei suoi Annessi sara' soggetta all'assenso di entrambe le Parti. CONTRONTROVERSIE 22. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o attuazione di questo Memorandum verra' risolta tramite consultazione e trattativa fra le Parti nell'ambito del Comitato Misto e non verra' portata davanti a terzi o tribunali per essere appianata. EMENDAMENTI 23. Questo Memorandum puo' essere modificato con il mutuo assenso delle Parti, per iscritto, in qualsiasi momento. DATA DI ENTRATA IN VIGORE E RECESSO 24. Questo Memorandum entrera' in vigore alla data in cui verra' reciprocamente notificato il completamento delle procedure nazionali che lo rendono efficace. Avra' una durata a tempo indeterminato. Ciascuna Parte puo' porre termine a questo Memorandum, previa comunicazione scritta, all'altra Parte, con sei mesi di anticipo. In alternativa, in qualsiasi momento, le Parti possono dare il loro mutuo assenso in ordine al recesso di questo Memorandum. 25. Le rispettive responsabilita' e obblighi delle Parti circa gli accordi sulla sicurezza e la protezione delle informazioni e del materiale continueranno ad essere vigenti indipendentemente dal recesso del Memorandum. 26. Il recesso di questo Memorandum non arrechera' pregiudizio a qualsiasi obbligo o responsabilita' che possa essere stata accettata secondo le disposizioni di questo Memorandum. Firmato in inglese e in italiano, entrambi i testi essendo parimenti vincolanti, il giorno 27 aprile 1995, in Roma. IL MINISTRO DELLA DIFESA IL MINISTRO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'AUSTRALIA Generale Domenico CORCIONE Senator Robert RAY
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