LEGGE 23 marzo 1998, n. 105

Type Legge
Publication 1998-03-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 della convenzione stessa.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 9 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina - Desiderosi di sviluppare e rafforzare i rapporti d'amicizia esistenti tra i due Paesi; - coscienti del fatto che la cooperazione e la comprensione reciproca rappresentano un importante contributo per lo sviluppo economico; - convinti che la cooperazione tra i due Paesi in campo militare, tecnico ed industriale in materia di difesa avra' effetti favorevoli sulla pace e la sicurezza internazionale nella regione: Convengono: ARTICOLO 1: Le due parti concordano di promuovere, di comune accordo, la cooperazione e gli scambi tra le loro forze Armate, in particolare per quanto riguarda: - l'organizzazione delle visite, lo scambio delle delegazioni e di punti di vista circa i concetti di organizzazione, strategia, tattica e logistica; - lo scambio di osservatori alle manovre nazionali su invito speciale; - lo scambio di personale che segua corsi e stages di formazione e di perfezionamento; - lo scalo di unita' e di velivoli nel quadro delle disposizioni regolamentari in vigore in ognuno dei due Paesi.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2: Tale cooperazione si propone anche: - l'istituzione e la realizzazione di programmi comuni per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la manutenzione di sistemi d'arma e di materiali di difesa; - l'assistenza reciproca, mediante scambi d'informazioni tecniche, tecnologiche e industriali e l'impiego della loro capacita' scientifica, tecnica e industriale per lo sviluppo e la produzione di materiali e di equipaggiamenti di difesa destinati a soddisfare le esigenze dei due Paesi;

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3: La partecipazione di un Paese terzo a tale cooperazione e' subordinata al preventivo accordo delle due parti. Tutte le informazioni, documenti, equipaggiamenti ed esperienze tecniche scambiati o prodotti nel quadro di questa cooperazione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del Paese beneficiario. In caso di sviluppo o produzione in comune, l'informazione, la documentazione, l'equipaggiamento e la tecnologia elaborati in collaborazione non possono essere trasferiti ne' temporaneamente ne' in maniera definitiva e non possono essere ne' riprodotti ne' ceduti a terzi senza il preventivo accordo scritto delle due parti. Le disposizioni per disciplinare l'esportazione verso altri paesi di informazioni, documentazioni, equipaggiamenti ed esperienze tecniche sviluppati o prodotti in collaborazione nel quadro della presente convenzione, saranno espressamente precisate con accordo a parte.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4: Lo scambio di qualsiasi informazione relativa alle attivita' che derivano dall'attuazione della presente convenzione sara' regolato da un Accordo di protezione dell'Informazione classificata. In ogni caso, ognuna delle due parti stabilira' un livello di protezione equivalente a quello attribuito dall'altra parte e adottera' le necessarie misure di sicurezza.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5: Considerato lo spirito di grande amicizia e tenendo conto dell'impatto reciproco e benefico che deriverebbe da una migliore comprensione delle rispettive culture, le due parti svilupperanno gli scambi d'interesse culturale e di dizione sociale tra i membri delle forze armate dei due Paesi e le loro famiglie.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6: La collaborazione istituita nel quadro della presente convenzione verra' sviluppata attraverso accordi specifici che saranno elaborati separatamente per ciascun settore previsto.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7: Allo scopo di assicurare le migliori condizioni all'attuazione delle disposizioni della presente convenzione, le due parti decidono di costituire una Commissione Mista, per l'attuazione ed il controllo di questa convenzione. Tale commissione mista sara' presieduta dai Ministri della Difesa o da loro rappresentanti. Si riunira' almeno una volta all'anno alternativamente in Italia ed in Tunisia.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8: Le due parti designeranno i rappresentanti e sostituti alla Commissione Mista che riterranno utili e possono inoltre invitare alle sessioni di detta commissione, qualsiasi persona la cui presenza riterranno opportuna per quanto riguarda i problemi da trattare.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9: La presente convenzione ha una durata di 5 anni rinnovabile per tacito accordo. Puo' essere denunciata per iscritto dall'una o dall'altra delle due parti sei (6) mesi prima della scadenza.

Convenzione - art. 10

ARTICOLO 10: In caso di denuncia, le due parti inizieranno le consultazioni per risolvere amichevolmente le questioni pendenti. Gli accordi "specifici conclusi nel quadro della presente convenzione, sia tra enti statali che tra imprese private con o senza la partecipazione di terzi, rimarranno in vigore e termineranno secondo le rispettive clausole di scadenza.

Convenzione - art. 11

ARTICOLO 11: Il presente accordo entrera' in vigore dal momento in cui ciascuna delle due Parti ricevera' dall'altra parte la notificazione della sua ratifica secondo le regole costituzionali in vigore in ciascun Paese. Redatta in due esemplari, uno in italiano e l'altro arabo, entrambi facenti ugualmente fede. 03 DEC. 1991 Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Tunisina Parte di provvedimento in formato grafico

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