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LEGGE 23 marzo 1998, n. 106

Current text a fecha 1998-04-17

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica ungherese, fatto a Budapest il 7 aprile 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 del memoran- dum stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1997-1999, valutato in lire 18 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Memorandum - art. 1

MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA UNGHERESE APRILE 1993 Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica ungherese da qui in avanti denominati " Parti". - in conformita' con il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Ungheria, firmato a Budapest il 6 luglio 1991, - nel desiderio di trarre il maggior profitto dalle loro capacita' tecnologiche ed industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie; - tenuto conto dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti da una piu' efficace collaborazione nel campo dei sistemi per la difesa, nel quadro della collaborazione in atto tra i due paesi, hanno deciso di concludere la presente Intesa di cooperazione, convengono che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione non potranno mai contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonche' agli impegni assunti in ambito internazionale e alle rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale. ARTICOLO 1 Le Parti convengono di attuare, nel rispetto delle leggi e dei Regolamenti vigenti nei due Paesi, una cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa, attraverso: a. concorso alla definizione dei requisiti tecnici dei mezzi e dei sistemi d'arma necessari alle reciproche esigenze di Difesa; b. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica; c. acquisizione reciproca, anche mediante intese dirette con le Ditte produttrici, dei materiali per la Difesa prodotti dalle rispettive Industrie, fermo restando che ciascun acquisto dovra' rientrare nell'ambito della presente Intesa; d. sostegno ad iniziative tendenti a promuovere tra le Societa' e tra queste e gli Organi Governativi dei due Paesi, la cooperazione industriale; e. fornitura, se richiesta e a titolo oneroso, di servizi di assicurazione di qualita' da parte del Ministero della Difesa italiana, per contratti che facciano riferimento specifico al presente Memorandum. Le modalita' attraverso le quali tali servizi potranno essere richiesti e forniti saranno precisate e concordate tra le Parti.

Memorandum - art. 2

ARTICOLO 2 Le Parti incaricano dell'attuazione della presente Intesa rispettivamente il SEGRETARIO GENERALE della DIFESA/DIRETTORE NAZIONALE degli ARMAMENTI della Repubblica Italiana ed il SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLA DIFESA/ISPETTORE degli AFFARI ECONOMICI della Repubblica ungherese.

Memorandum - art. 3

ARTICOLO 3 a. Per l'attuazione della presente Intesa sara' costituito un Comitato Misto Italo-Ungherese comprendente sette membri per ciascuna Parte. Di massima esso si riunira', con le modalita' e la frequenza dettate dalle circostanze e convenute tra le Parti, alternativamente nei due Paesi e sara' presieduto dall'Autorita', tra quelle specificate nell'Art. 2, appartenente alla Nazione nella quale avra' luogo l'incontro (Nazione Ospitante) o da altra persona delegata da quell'Autorita'. b. Saranno Membri permanenti del Comitato: - le Autorita' menzionate all'Art. 2 o i loro sostituti; - Ufficiali e/o Funzionari dei Dicasteri direttamente interessati all'attuazione della presente Intesa. c. Il Comitato Misto assolvera' alle seguenti funzioni: (1) individuare e definire i settori di possibile collaborazione, attraverso: (a) concorso allo studio ed alla definizione dei requisiti tecnici ed operativi dei sistemi d'arma; (b) individuazione dei materiali prodotti dalle rispettive Industrie, piu' idonei a soddisfare tali requisiti; (c) favorire e promuovere la cooperazione industriale, comprese le attivita' di coproduzione; (2) facilitare le attivita', i rapporti e gli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi governativi e tra gli uni e le altre; (3) definire l'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione; (4) sottoporre all'esame delle rispettive Autorita' nazionali, proposte e raccomandazioni per il miglior perseguimento degli obiettivi della presente Intesa; (5) proporre ed esaminare eventuali emendamenti alla presente Intesa.

Memorandum - art. 4

ARTICOLO 4 Se necessario, per lo studio e l'approfondimento di specifici argomenti, il Comitato Misto potra' proporre la costituzione di Gruppi di lavoro composti da Ufficiali della Difesa dei due Paesi ed eventualmente da funzionari competenti di altri Dicasteri, Enti governativi o Industrie, secondo opportunita'. Tali Gruppi di lavoro dipenderanno dal Comitato Misto. Da esso otterranno direttive e ad esso riferiranno circa gli esiti del loro lavoro. I Capi delle due delegazioni costituenti ciascun Gruppo di lavoro saranno designati dalle Autorita' indicate al precedente Art. 2. Di tale designazione ciascuna Parte informera' l'altra nei modi piu' opportuni.

Memorandum - art. 5

ARTICOLO 5 Le Parti designano rispettivamente il III Reparto "AFFARI TECNICI PRODUZIONE E APPROVVIGGIONAMENTO" dell'Ufficio del Segretario Generale della Difesa della Repubblica Italiana e il Reparto Generale " AFFARI TECNICI E MATERIALI" della Difesa della Repubblica ungherese, quali rispettivi punti di contatto per il coordinamento delle attivita' connesse con la presente Intesa.

Memorandum - art. 6

ARTICOLO 6 a. Ciascuna Parte informera' gli Enti/Industrie del proprio Paese del contenuto della presente Intesa e stabilira' regole interne per facilitarne l'attuazione. b. Ciascuna Parte interporra' i propri buoni uffici affinche' le Ditte onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della collaborazione prevista dalla presente Intesa. c. In conformita' delle rispettive leggi e normative nazionali, ciascuna delle Parti assistera' i contraenti dell'altra Parte nella negoziazione di licenze e, in generale, in qualsiasi altra materia pertinente l'attuazione della presente Intesa.

Memorandum - art. 7

ARTICOLO 7 a. Ciascuna Parte garantira' il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base della presente Intesa, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adottera' tutti i provvedimenti necessari affinche' tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice. b. Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni. c. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti e' la seguente: Repubblica Italiana Repubblica Ungherese SEGRETO o SECRET Tithos RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL Szigoruan Bizalmas RISERVATO o RESTRICTED Bizalmas d. Le Parti garantiscono che i documenti i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito della finalita' della presente Intesa. e. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito della presente Intesa, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Societa' che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti. f. Visite Le visite di cittadini di una delle Parti ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorita' responsabile del Paese da visitare. Le richieste dovranno contenere i dati di identita' completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonche' l'oggetto lo scopo e la durata della visita. Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, dovra' inoltre essere certificato che e' stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.

Memorandum - art. 8

ARTICOLO 8 Le due Parti esamineranno ed adotteranno di comune accordo le decisioni piu' opportune su problemi e/o argomenti riguardanti: a. gli inviti a Paesi terzi a partecipare a progetti comuni; b. le richieste provenienti da Paesi terzi per partecipare a progetti comuni.

Memorandum - art. 9

ARTICOLO 9 La presente Intesa, ove ritenuto opportuno o conveniente, potra' essere integrata da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione fra i due Paesi.

Memorandum - art. 10

ARTICOLO 10 Nel caso di controversie in merito all'interpretazione o applicazione della presente Intesa, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema nell'ambito del Comitato Misto e quindi, se necessario, mediante canali ufficiali.

Memorandum - art. 11

ARTICOLO 11 a. La presente Intesa entrera' in vigore alla data in cui le Parti avranno notificato l'adempimento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore ed avra' una durata a tempo indeterminato, con facolta' di recesso su richiesta di una delle due Parti, con un preavviso di sei mesi. b. In caso di recesso della presente Intesa, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'Art. 7. c. La presente Intesa puo' essere modificata in qualsiasi momento previo consenso delle Parti. Fatto a Budapest il 7 aprile 1993. in due originali in lingua italiana ed ungherese, essendo ambedue i testi egualmente autentici. PER IL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA UNGHERESE IL SEGRETARIO GENERALE/DNA IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLA DIFESA/ISPETTORE DEGLI AFFARI ECONOMICI (Gen. SA. Luciano MELONI) (Dr. Sandor TURJAN) Parte di provvedimento in formato grafico