LEGGE 23 marzo 1998, n. 108
Entrata in vigore della legge: 19/4/1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 131 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo-art. 1
ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, CHE AGISCONO NEL QUADRO DELL'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'", che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte e la REPUBBLICA DI SLOVENIA, in appresso denominata "Slovenia", dall'altra, RICORDANDO i legami storici fra le Parti e i valori comuni che condividono; RICONOSCENDO che la Comunita' e la Slovenia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che favorisca la partecipazione della Slovenia al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti gia' avviati, in particolare con l'accordo di cooperazione e con il protocollo relativo alla cooperazione finanziaria firmati il 5 aprile 1993 tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Slovenia, entrati in vigore il 1 settembre 1993, con l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Slovenia, firmato il 5 aprile 1993; CONSIDERANDO che le relazioni tra le Parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo sui trasporti firmato il 5 aprile 1993 tra la Comunita' europea e la Repubblica di Slovenia, entrato in vigore il 29 luglio 1993; CONSIDERANDO le opportunita' di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerte dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico in Slovenia; CONSIDERANDO che le Parti si sono impegnate e rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione; RICONOSCENDO che si e' instaurato in Slovenia un nuovo ordinamento politico, che rispetta lo Stato di diritto e i diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, e che prevede un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche; RICONOSCENDO che la Comunita' e' disposta a contribuire al consolidamento di questo nuovo ordine democratico e a sostenere la creazione in Slovenia di un nuovo ordinamento economico basato sui principi del libero mercato; CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni del processo CSCE contenuti, in particolare, nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nel documento di Helsinki del 1992, nel vertice di Budapest del 1994 e nella Carta di Parigi per una nuova Europa; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo europeo, in appresso denominato "l'accordo", per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti; PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione non puo' essere disgiunta dell'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche in Slovenia, nonche' dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn; DESIDERANDO istituire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse; RICONOSCENDO l'importanza del contributo che il Patto per la stabilita' in Europa puo' dare alla promozione della stabilita' e dei rapporti di buon vicinato nella regione e confermando la loro ferma volonta' di collaborare per il successo dell'iniziativa; TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire alla Slovenia un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla e sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale; TENENDO CONTO altresi' dell'intenzione della Comunita' di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali; CONSIDERANDO l'impegno assunto delle Parti in materia di libero scambio, basato sui principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in appresso denominato "GATT 1994", modificato dai negoziati commerciali dell'Uruguay Round, e tenendo conto della creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata "OMC"; CONSIDERANDO che la Comunita' e la Slovenia si sono impegnata a rispettare i principi contenuti nella Carta europea per l'energia del 17 dicembre 1991 e nella dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993; TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Slovenia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo; CONSIDERANDO gli obiettivi degli accordi firmati a Osimo nel novembre 1975 fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, di cui la Repubblica di Slovenia e' uno degli Stati successori, e in particolare dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra i due paesi; PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico in Slovenia; DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni; CONSAPEVOLI che l'obiettivo finale della Slovenia e' entrare a far parte dell'Unione europea e del fatto che la presente associazione, a giudizio delle Parti, contribuira' al conseguimento di tale obiettivo; TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di interesse comune, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Slovenia, dall'altra. 2. Gli obiettivi di tale associazione sono: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche; - promuovere l'espansione degli scambi e relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando cosi' uno sviluppo economico dinamico e la prosperita' della Slovenia; - instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Slovenia che copra quasi interamente il commercio tra le Parti; - sostenere gli sforzi della Slovenia volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato; - definire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Slovenia nell'Unione europea. A tal fine, la Slovenia dovra' adoperarsi per soddisfare i necessari presupposti.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' ai principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di sei anni diviso in due fasi successive, che in linea di massima durano rispettivamente quattro e due anni. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Slovenia nell'attuare le riforme economiche in base ai principi enunciati nel preambolo. 3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine previsto della prima fase, il consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al Titolo III.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Si sviluppera' e si intensifichera' ulteriormente il dialogo politico con la Slovenia, che accompagnera' e consolidera' il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Slovenia, sosterra' i mutamenti politici ed economici in atto o gia' realizzati in quest'ultimo paese e contribuira' a istituire stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare: - la piena integrazione della Slovenia nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento all'Unione europea; - una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni per una delle Parti; - una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea; - una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolge e livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli. 2. Con l'accordo delle Parti, si istituiscono altre procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino la Slovenia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra; - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali; - inserendo la Slovenia nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attivita' svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4; - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di associazione istituito a norma dell'articolo 116.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1 gennaio 1995, la Comunita' e la Slovenia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci. 3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo. 4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round dea GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e la Slovenia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Slovenia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I. 2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano ne' ai prodotti tessili ne' ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, indicati negli articoli 16 e 17. 3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Slovenia diversi da quelli elencati nell'allegato II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I prodotti originari della Slovenia elencati nell'allegato II beneficiano, entro i limiti di massimali tariffari annui, di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunita'. I suddetti massimali aumentano progressivamente in base alle disposizioni dell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro il 1 gennaio 2000. 3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Slovenia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Slovenia alle merci originarie della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati III e IV sono aboliti a decorrere della data di entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunita' elencati nell'allegato III sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base - il 1 gennaio 1997 ogni dazio e' ridotto al 55% del dazio di base - il 1 gennaio 1998 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base - il 1 gennaio 1999 ogni dazio e' ridotto al 15% del dazio di base - il 1 gennaio 2000 i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali applicabili sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunita' elencati nell'allegato IV sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base - il 1 gennaio 1997 ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base - il 1 gennaio 1998 ogni dazio e' ridotto al 45% del dazio di base - il 1 gennaio 1999 ogni dazio e' ridotto al 35% del dazio di base - il 1 gennaio 2000 ogni dazio e' ridotto al 20% del dazio di base - il 1 gennaio 2001 i dazi rimanenti sono eliminati. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Slovenia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Slovenia abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, ad esclusione di quelli relativi ai prodotti di cui all'allegato XII, per i quali i dazi vengono aboliti secondo il calendario stabilito nell'allegato stesso. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Slovenia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15 La Slovenia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato. Alle stesse condizioni, la Comunita' si dichiara disposta ad aumentare ulteriormente o ad abolire in un periodo piu' breve i massimali tariffari di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16 Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17 Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunita' di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Slovenia. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Slovenia di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Comunita'.
Accordo-art. 19
ARTICOLO 19 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Slovenia. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatte pero' eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.
Accordo-art. 20
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