LEGGE 23 marzo 1998, n. 108
Entrata in vigore della legge: 19/4/1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 131 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo-art. 1
ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, CHE AGISCONO NEL QUADRO DELL'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'", che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte e la REPUBBLICA DI SLOVENIA, in appresso denominata "Slovenia", dall'altra, RICORDANDO i legami storici fra le Parti e i valori comuni che condividono; RICONOSCENDO che la Comunita' e la Slovenia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che favorisca la partecipazione della Slovenia al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti gia' avviati, in particolare con l'accordo di cooperazione e con il protocollo relativo alla cooperazione finanziaria firmati il 5 aprile 1993 tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Slovenia, entrati in vigore il 1 settembre 1993, con l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Slovenia, firmato il 5 aprile 1993; CONSIDERANDO che le relazioni tra le Parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo sui trasporti firmato il 5 aprile 1993 tra la Comunita' europea e la Repubblica di Slovenia, entrato in vigore il 29 luglio 1993; CONSIDERANDO le opportunita' di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerte dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico in Slovenia; CONSIDERANDO che le Parti si sono impegnate e rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione; RICONOSCENDO che si e' instaurato in Slovenia un nuovo ordinamento politico, che rispetta lo Stato di diritto e i diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, e che prevede un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche; RICONOSCENDO che la Comunita' e' disposta a contribuire al consolidamento di questo nuovo ordine democratico e a sostenere la creazione in Slovenia di un nuovo ordinamento economico basato sui principi del libero mercato; CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni del processo CSCE contenuti, in particolare, nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nel documento di Helsinki del 1992, nel vertice di Budapest del 1994 e nella Carta di Parigi per una nuova Europa; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo europeo, in appresso denominato "l'accordo", per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti; PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione non puo' essere disgiunta dell'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche in Slovenia, nonche' dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn; DESIDERANDO istituire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse; RICONOSCENDO l'importanza del contributo che il Patto per la stabilita' in Europa puo' dare alla promozione della stabilita' e dei rapporti di buon vicinato nella regione e confermando la loro ferma volonta' di collaborare per il successo dell'iniziativa; TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire alla Slovenia un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla e sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale; TENENDO CONTO altresi' dell'intenzione della Comunita' di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali; CONSIDERANDO l'impegno assunto delle Parti in materia di libero scambio, basato sui principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in appresso denominato "GATT 1994", modificato dai negoziati commerciali dell'Uruguay Round, e tenendo conto della creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata "OMC"; CONSIDERANDO che la Comunita' e la Slovenia si sono impegnata a rispettare i principi contenuti nella Carta europea per l'energia del 17 dicembre 1991 e nella dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993; TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Slovenia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo; CONSIDERANDO gli obiettivi degli accordi firmati a Osimo nel novembre 1975 fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, di cui la Repubblica di Slovenia e' uno degli Stati successori, e in particolare dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra i due paesi; PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico in Slovenia; DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni; CONSAPEVOLI che l'obiettivo finale della Slovenia e' entrare a far parte dell'Unione europea e del fatto che la presente associazione, a giudizio delle Parti, contribuira' al conseguimento di tale obiettivo; TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di interesse comune, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Slovenia, dall'altra. 2. Gli obiettivi di tale associazione sono: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche; - promuovere l'espansione degli scambi e relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando cosi' uno sviluppo economico dinamico e la prosperita' della Slovenia; - instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Slovenia che copra quasi interamente il commercio tra le Parti; - sostenere gli sforzi della Slovenia volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato; - definire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Slovenia nell'Unione europea. A tal fine, la Slovenia dovra' adoperarsi per soddisfare i necessari presupposti.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' ai principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di sei anni diviso in due fasi successive, che in linea di massima durano rispettivamente quattro e due anni. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Slovenia nell'attuare le riforme economiche in base ai principi enunciati nel preambolo. 3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine previsto della prima fase, il consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al Titolo III.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Si sviluppera' e si intensifichera' ulteriormente il dialogo politico con la Slovenia, che accompagnera' e consolidera' il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Slovenia, sosterra' i mutamenti politici ed economici in atto o gia' realizzati in quest'ultimo paese e contribuira' a istituire stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare: - la piena integrazione della Slovenia nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento all'Unione europea; - una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni per una delle Parti; - una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea; - una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolge e livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli. 2. Con l'accordo delle Parti, si istituiscono altre procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino la Slovenia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra; - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali; - inserendo la Slovenia nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attivita' svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4; - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di associazione istituito a norma dell'articolo 116.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1 gennaio 1995, la Comunita' e la Slovenia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci. 3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo. 4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round dea GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e la Slovenia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Slovenia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I. 2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano ne' ai prodotti tessili ne' ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, indicati negli articoli 16 e 17. 3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Slovenia diversi da quelli elencati nell'allegato II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I prodotti originari della Slovenia elencati nell'allegato II beneficiano, entro i limiti di massimali tariffari annui, di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunita'. I suddetti massimali aumentano progressivamente in base alle disposizioni dell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro il 1 gennaio 2000. 3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Slovenia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Slovenia alle merci originarie della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati III e IV sono aboliti a decorrere della data di entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunita' elencati nell'allegato III sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di base - il 1 gennaio 1997 ogni dazio e' ridotto al 55% del dazio di base - il 1 gennaio 1998 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base - il 1 gennaio 1999 ogni dazio e' ridotto al 15% del dazio di base - il 1 gennaio 2000 i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali applicabili sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunita' elencati nell'allegato IV sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base - il 1 gennaio 1997 ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base - il 1 gennaio 1998 ogni dazio e' ridotto al 45% del dazio di base - il 1 gennaio 1999 ogni dazio e' ridotto al 35% del dazio di base - il 1 gennaio 2000 ogni dazio e' ridotto al 20% del dazio di base - il 1 gennaio 2001 i dazi rimanenti sono eliminati. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Slovenia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Slovenia abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, ad esclusione di quelli relativi ai prodotti di cui all'allegato XII, per i quali i dazi vengono aboliti secondo il calendario stabilito nell'allegato stesso. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Slovenia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15 La Slovenia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato. Alle stesse condizioni, la Comunita' si dichiara disposta ad aumentare ulteriormente o ad abolire in un periodo piu' breve i massimali tariffari di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16 Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17 Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunita' di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Slovenia. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Slovenia di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Comunita'.
Accordo-art. 19
ARTICOLO 19 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Slovenia. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatte pero' eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.
Accordo-art. 20
ARTICOLO 20 Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.
Accordo-art. 21
ARTICOLO 21 1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Slovenia e le misure d'effetto equivalente. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' applica alle importazioni nel proprio mercato di prodotti agricoli originari della Slovenia le concessioni elencate nell'allegato VI. 3. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunita' e le misure d'effetto equivalente. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia applica alle importazioni nel suo territorio di prodotti originari della Comunita' le concessioni elencate nell'allegato VII. 5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunita' e delle regole di politica agraria della Slovenia, nonche' delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito GATT 1994 e dell'OMC, la Comunita' e la Slovenia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.
Accordo-art. 22
ARTICOLO 22 Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21 provochino gravi perturbazioni sui mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.
Accordo-art. 23
ARTICOLO 23 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunita' e della Slovenia contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Accordo-art. 24
ARTICOLO 24 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Slovenia elencati nell'allegato VIII a) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 21 e 22. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Comunita' elencati nell'allegato VIII b) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 21 e 22.
Accordo-art. 25
ARTICOLO 25 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le Parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.
Accordo-art. 26
ARTICOLO 26 Standstill 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la Slovenia, ne' sono aumentati quelli gia' applicati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, ne' misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la Slovenia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Slovenia e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati VI e VII.
Accordo-art. 27
ARTICOLO 27 Divieto di discriminazione fiscale 1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte. 2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.
Accordo-art. 28
ARTICOLO 28 Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. In particolare, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni specifiche in materia di circolazione dei beni, contenute negli accordi di frontiera conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia di cui la Repubblica di Slovenia e' uno degli Stati successori. 2. Nell'ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri e far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Slovenia sanciti nel presente accordo.
Accordo-art. 29
ARTICOLO 29 Misure tariffarie eccezionali La Slovenia puo' adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, primo trattino sotto forma di dazi doganali maggiorati. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali. I dazi doganali all'importazione applicabili in Slovenia ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali, definiti nel capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a tre anni, a meno che il consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi al termine del periodo transitorio. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativo e quel prodotto. La Slovenia informa il consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunita', si tengono consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Slovenia fornisce al consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti a norma del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi con inizio non oltre due anni dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il consiglio di associazione puo' decidere un calendario diverso.
Accordo-art. 30
ARTICOLO 30 Dumping Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.
Accordo-art. 31
ARTICOLO 31 Clausole di salvaguardia generale Qualora un prodotto venga importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Slovenia, puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34.
Accordo-art. 32
ARTICOLO 32 Clausola di penuria Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a - una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri d'effetto equivalente; oppure - una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.
Accordo-art. 33
ARTICOLO 33 Monopoli di Stato Gli Stati membri e la Slovenia procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che venga esclusa alla fine del 1999 qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative e all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
Accordo-art. 34
ARTICOLO 34 Procedure 1. Nel caso in cui la Comunita' o la Slovenia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficolta' di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte. 2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Slovenia, fornisce il piu' rapidamente possibile al consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni. a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta' generate dalla situazione specificata in detto articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando e' stata sollevata la questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure appropriate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per ovviare alle difficolta' insorte. b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il consiglio di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso. c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del consiglio di associazione. Il consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli e' stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione. d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Slovenia, puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.
Accordo-art. 35
ARTICOLO 35 Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonche' i metodi di cooperazione amministrativa.
Accordo-art. 36
ARTICOLO 36 Restrizioni autorizzate Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla tutela delle risorse naturali non rinnovabili, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Accordo-art. 37
ARTICOLO 37 Il presente accordo non pregiudica il regolamento (CE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.
Accordo-art. 38
ARTICOLO 38 1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro: - il trattamento concesso ai lavoratori di nazionalita' slovena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato; - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore. 2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili nel suo territorio, la Slovenia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.
Accordo-art. 39
ARTICOLO 39 1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalita' slovena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, - tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari; - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita', per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. 2. La Slovenia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.
Accordo-art. 40
ARTICOLO 40 1. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 39. 2. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Accordo-art. 41
ARTICOLO 41 Le disposizioni adottate dal consiglio di associazione a norma dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Slovenia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Slovenia o degli Stati membri.
Accordo-art. 42
ARTICOLO 42 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilita' dei lavoratori: - si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori sloveni accordate dagli Stati membri in base ad accordi bilaterali; - gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunita' di concludere accordi analoghi. 2. Il consiglio di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.
Accordo-art. 43
ARTICOLO 43 Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 3, o prima se cosi' si dovesse decidere, il consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica della Slovenia e della situazione dell'occupazione nella Comunita'. Il consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.
Accordo-art. 44
ARTICOLO 44 Al fine di agevolare la riorganizzazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Slovenia, la Comunita' fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Slovenia come previsto all'articolo 89.
Accordo-art. 45
ARTICOLO 45 1. Nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Slovenia agevola l'insediamento sul suo territorio di societa' e cittadini comunitari. A tal fine essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i) un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari di quello riservato alle sue societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato IX a), per i quali tale trattamento e' concesso al piu' tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3; ii) un trattamento non meno favorevole, per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite in Slovenia, di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul suo territorio. 2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Slovenia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio, rispetto alle societa' e ai cittadini della Slovenia. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono: - un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di societa' slovene sul territorio comunitario di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi; - un trattamento non meno favorevole, per l'attivita' delle filiali e consociate slovene stabilite sul loro territorio, di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul loro territorio. 4. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 3 si applica allo stabilimento e all'attivita' delle societa' e dei cittadini comunitari sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3. 5. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attivita' di societa' e cittadini comunitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai settori o alle questioni elencati all'allegato IX b). 6. Nel corso del periodo transitorio di cui al paragrafo 1, punto i), il consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunita' di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato IX a) e l'inserimento di settori o questioni elencati nell'allegato IX b) nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere modificati con decisione del consiglio di associazione. Una volta scaduto il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, punto i), il consiglio di associazione puo', in via eccezionale, su richiesta della Slovenia e qualora se ne presenti la necessita', decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati settori o questioni elencati nell'allegato IX a). 7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i cittadini comunitari e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprieta' immobiliari in Slovenia. b) Le filiali di societa' comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e vendere proprieta' immobiliari nonche', per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono i cittadini e le societa' slovene, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio. c) La Slovenia riconosce i diritti di cui alla lettera b) ai cittadini comunitari e alle filiali di societa' comunitarie entro la fine della prima fase del periodo transitorio.
Accordo-art. 46
ARTICOLO 46 1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Il consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1.
Accordo-art. 47
ARTICOLO 47 Ai fini del presente accordo, a) per "societa' comunitaria" o "societa' slovena" si intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Slovenia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o della Slovenia. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Slovenia che abbia solo la sede legate sul territorio dalla Comunita' o della Slovenia viene considerata una societa' comunitaria o slovena se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Slovenia. b) per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima. c) per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione. d) per "stabilimento" si intende i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di avviare attivita', in particolare societa', che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attivita' economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi; ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o slovene, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Slovenia o nella Comunita'. e) per "attivita'" si intendono quelle economiche. f) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale. g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della Slovenia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Slovenia. h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Slovenia stabiliti al di fuori della Comunita' e della Slovenia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Slovenia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Slovenia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Slovenia in base alle rispettive legislazioni. i) per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato IX c). Il consiglio di associazione puo' ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.
Accordo-art. 48
ARTICOLO 48 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato IX c), ciascuna Parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini sul suo territorio, sempreche' cosi' facendo non discrimini le societa' e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, in deroga ad altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo. 3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.
Accordo-art. 49
ARTICOLO 49 1. Le disposizioni degli articoli 45 e 48 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza. 2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.
Accordo-art. 50
ARTICOLO 50 1. Una societa' comunitaria o una societa' slovena stabilita, rispettivamente, sul territorio della Slovenia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Slovenia e della Comunita', cittadini degli Stati membri e della Slovenia, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso de- nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che: - dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; - controllano e coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale. b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale. c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Slovenia di cittadini sloveni o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' slovena oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria in uno Stato membro della Comunita' o in Slovenia, a condizione che: - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che - la sede principale della societa' si trovi al di fuori della Comunita' e della Slovenia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' nello Stato membro della Comunita' o in Slovenia.
Accordo-art. 51
ARTICOLO 51 Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e della Slovenia l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate in Slovenia e nella Comunita', il consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Il consiglio di associazione puo' prendere tutte le misure necessarie a tal fine.
Accordo-art. 52
ARTICOLO 52 Nel corso dei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, o per i settori compresi negli allegati IX a), durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Slovenia puo' prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari qualora determinate industrie: - siano in corso di ristrutturazione; - siano in gravi difficolta', in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Slovenia; - rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini sloveni in un determinato settore o in una determinata industria in Slovenia; - o siano nuove industrie sul suo territorio. Le suddette misure: i) cessano di applicarsi al piu' tardi due anni dopo il termine di quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o per i settori compresi negli allegati IX a) allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 3; ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e iii) si riferiscono unicamente allo stabilimento in Slovenia dopo l'entrate in vigore di tali misure e non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comunitari, gia' stabiliti in Slovenia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle societa' o ai cittadini sloveni. In caso di necessita' il consiglio di associazione puo' eccezionalmente decidere su richiesta della Slovenia di prolungare i periodi di cui al punto i) per un determinato settore e per un periodo di tempo limitato. Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Slovenia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la Slovenia consulta il consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Slovenia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Slovenia consulta il consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate. Al termine dei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o per i settori compresi negli allegati IX a), al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Slovenia puo' introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.
Accordo-art. 53
ARTICOLO 53 1. Le Parti si impegnano, e norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o sloveni stabiliti in una Parte diversa da quella della persone alla quale i servizi sono destinati. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 1 le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 50, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Slovenia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi. 3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
Accordo-art. 54
ARTICOLO 54 1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Slovenia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto e quella esistente al momento della firma dell'accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.
Accordo-art. 55
ARTICOLO 55 Fatto salvo l'articolo 53, per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Slovenia si applicano le disposizioni seguenti: 1) Per quanto riguarda i trasporti terrestri, le relazioni tra le Parti sono disciplinate dall'accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica slovena nel settore dei trasporti, firmato il 5 aprite 1993. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono alla corretta applicazione del presente accordo, e sottolineano in particolare l'importanza della liberta' per il traffico di transito su strada definita nell'accordo, fatte salve le condizioni che disciplinano il transito attraverso il territorio austriaco stabilite in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione Europea, e fatte salve la non discriminazione e l'armonizzazione della legislazione della Slovenia in materia di trasporti con quella della Comunita'. 2) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale: a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale. b) Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa. 3) In applicazione dei principi del punto 2, le Parti: a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui societa' di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilita' di partecipare al traffico destinato al e proveniente dal paese terzo interessato; b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide; c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali. 4) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 5) Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo. 6) Durante il periodo transitorio, la Slovenia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci. 7) A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.
Accordo-art. 56
ARTICOLO 56 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanita'. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Accordo-art. 57
ARTICOLO 57 1. Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 56. 2. L'esclusione delle societa' e dei cittadini comunitari stabiliti in Slovenia a norma delle disposizioni del Capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Slovenia in materia di istruzione, di sanita' e di servizi sociali e culturali e' considerata per una durata del periodo transitorio di cui all'articolo 3, compatibile con le disposizioni del presente Titolo e con le norme in materia di concorrenza di cui al Titolo V.
Accordo-art. 58
ARTICOLO 58 Le societa' controllate da e di proprieta' esclusiva di societa' o cittadini della Slovenia oppure di proprieta' comune di societa' o cittadini della Comunita' beneficiano anch'esse delle disposizioni del presente titolo.
Accordo-art. 59
ARTICOLO 59 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Slovenia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo-art. 60
ARTICOLO 60 Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
Accordo-art. 61
ARTICOLO 61 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
Accordo-art. 62
ARTICOLO 62 Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti purche' la transazione all'origine del pagamento riguardi movimenti di beni, servizi o persone tra le Parti liberalizzati a norma del presente accordo.
Accordo-art. 63
ARTICOLO 63 1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Slovenia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che esercitano un'attivita' autonoma in Slovenia a norma del titolo IV, capitolo II. Per quanto riguarda l'acquisizione di una quota superiore al 25% di azioni con diritto di voto di una societa' con capitale sociale nominale superiore a 5 milioni di ECU, emesse in base alla legge sulla trasformazione della proprieta' delle imprese, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo e' richiesta l'autorizzazione del governo sloveno. Tale restrizione viene abolita allo scadere di questo periodo. 2. Per quanto riguarda la transazione sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, e decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri e la Slovenia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari. A partire dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Slovenia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio. Fatti salvi gli articoli 62 e 63, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra residenti della Comunita' e della Slovenia causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunita' o della Slovenia, la Comunita' e la Slovenia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri e la Slovenia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, non introducono nuove restrizioni valutare sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti ad essa connessi tra residenti della Comunita' e della Slovenia e non rendono piu' restrittive le intese esistenti. 4. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Slovenia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Accordo-art. 64
ARTICOLO 64 1. Durante i quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
Accordo-art. 65
ARTICOLO 65 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Slovenia: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Slovenia, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'attuazione di dette norme, per le pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1 le Parti applicano sui rispettivi territori le rispettive normative, fatto salvo il paragrafo 6. 4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Slovenia venga valutato tenendo conto del fatto che la Slovenia va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) del trattato che istituisce la Comunita' europea. Il consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Slovenia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di quattro anni. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III: - la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio. 6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile a norma del paragrafo 1 del presente articolo, e - non sia adeguatamente trattata in base alle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunita' o la Slovenia possono prendere misure appropriate previa consultazione nell'ambito del consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure appropriate qualora si applichi in materia l'accordo OMC, possono essere adottate soltanto in base alle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti. 7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale. 8. Tale articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio che sono oggetto del protocollo n. 2.
Accordo-art. 66
ARTICOLO 66 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, e fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Slovenia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Slovenia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la Slovenia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
Accordo-art. 67
ARTICOLO 67 Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il consiglio di associazione garantisce che, e decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 90.
Accordo-art. 68
ARTICOLO 68 1. A norma del presente articolo e dell'allegato XIX, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Dall'entrata in vigore dell'accordo la Slovenia tutela i diritti di proprieta' intellettuale industriale e commerciale, ai fini di assicurare un livello di tutela simile a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti. 3. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Slovenia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato X, paragrafo 1. 4. Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale dovessero verificarsi problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Accordo-art. 69
ARTICOLO 69 1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' slovene possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie, eccetto per i contratti contemplati dalla direttiva 93/38/CEE. Le precedenti disposizioni si applicano altresi' ai contratti contemplati dalla direttiva 93/38/CEE non appena il Governo sloveno introdurra' l'adeguata normativa. La Comunita' esamina periodicamente se la Slovenia ha effettivamente introdotto tale normativa. Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, le societa' comunitarie, possono accedere alle proce- dure di aggiudicazione dei contratti in Slovenia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' slovene. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Slovenia, a norma del capitolo II del titolo IV, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' slovene. Il consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Slovenia di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le societa' comunitarie prima del termine del periodo transitorio. 3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Slovenia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 38-61.
Accordo-art. 70
ARTICOLO 70 Le Parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Slovenia nella Comunita' e' il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Slovenia e quella della Comunita'. La Slovenia deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.
Accordo-art. 71
ARTICOLO 71 1. Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, diritto assicurativo, conti societari e imposizione delle imprese, servizi finanziari, regole di concorrenza, normativa in materia di commesse di appalti pubblici, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e telecomunicazioni. 2. In particolare le parti considerano importante, per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni compiere rapidi progressi in materia di mercato interno, concorrenza, tutela dei lavoratori, diritti dei consumatori e ambiente.
Accordo-art. 72
ARTICOLO 72 La Comunita' fornisce alla Slovenia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro: - scambi di esperti; - tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi; - organizzazione di seminari; - attivita' di formazione; - collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.
Accordo-art. 73
ARTICOLO 73 1. La Comunita' e la Slovenia avviano una cooperazione economica per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Slovenia, rafforzando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Slovenia. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto pienamente, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo. 4. Si deve rivolgere particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Slovenia e i paesi dell'Europa centrale e orientale.
Accordo-art. 74
ARTICOLO 74 COOPERAZIONE INDUSTRIALE 1. La cooperazione mira in particolare a promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria slovena nei settori pubblico e privato, nonche' la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato nel rispetto dell'ambiente. 2. La cooperazione mira in particolare a: - ristrutturare determinati settori; in tale contesto, il consiglio di associazione esamina in particolare i problemi dei settori del carbone e dell'acciaio; - cercare nuove imprese nei settori con un potenziale di crescita. 3. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorita' stabilite dalla Slovenia, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know- how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attivita' delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.
Accordo-art. 75
ARTICOLO 75 PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 1. La cooperazione mira a creare un clima favorevole a gli investimenti privati, nazionali ed esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Slovenia. 2. Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge: - la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Slovenia; - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti; - se del caso la conclusione con gli Stati membri di accordi per evitare la doppia imposizione; - l'applicazione di disposizioni adeguate per il trasferimenti di capitale; - un'ulteriore deregolamentazione; - un miglioramento dell'infrastruttura economica; - lo scambio di informazioni sulle opportunita' di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.
Accordo-art. 76
ARTICOLO 76 Standardizzazione e valutazione della conformita' 1. Le Parti cooperano al fine di rendere la Slovenia pienamente conforme alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione e di valutazione della conformita'. 2. A tale scopo, si cerca di: - promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonche' delle procedure per la valutazione della conformita'; - se del caso, negoziare accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori; - incoraggiare la partecipazione degli organismi sloveni interessati ai lavori delle organizzazioni europee specializzate (CEN, CENELEC, ETSI e EOTC): 3. La Comunita' fornisce alla Slovenia l'assistenza tecnica eventualmente necessaria.
Accordo-art. 77
ARTICOLO 77 Cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia 1. Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative: - scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia; - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e laboratori); - attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte e promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know- how; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti; - creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca; - partecipazione della Slovenia ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3. Si fornisce la necessaria assistenza tecnica. 2. Il consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione. 3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico si basa su intese specifiche da negoziare e da concludere in base alle procedure legali di ciascuna delle Parti.
Accordo-art. 78
ARTICOLO 78 Istruzione e formazione 1. Le Parti cooperano al fine di migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali in Slovenia, tenendo conto delle sue priorita'. Si elaborano contesti istituzionali e programmi di cooperazione avvalendosi della Fondazione europea per la formazione e del programma TEMPUS. Nel contesto dell'articolo 106, si prende in considerazione anche la partecipazione della Slovenia a programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventu'. 2. La cooperazione si concentra in particolare nei seguenti settori, secondo modalita' che le Parti determinano congiuntamente: - sviluppo del sistema d'istruzione e di formazione in Slovenia; - formazione iniziale, formazione permanente e riqualificazione, compresa la formazione dei quadri responsabili della gestione aziendale nei settori pubblico e privato e nell'amministrazione, particolarmente in settori prioritari da determinare; - cooperazione tra universita' o altri istituti d'istruzione superiore, cooperazione tra universita', altri istituti d'istruzione superiore e imprese, e mobilita' per gli insegnanti, i giovani scienziati, gli studenti e gli amministratori (TEMPUS); - promozione dell'insegnamento degli studi europei presso istituzioni adeguate; - promozione di iniziative volte a favorire il riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi; - promozione di azioni di formazione per gli addetti alla formazione. 3. Nel settore della traduzione, ci si concentra sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonche' sulla promozione delle norme e della terminologia linguistiche della Comunita'.
Accordo-art. 79
ARTICOLO 79 Agricoltura e settore agroindustriale 1. Scopo della cooperazione in questo settore e' modernizzare le tecniche di produzione dell'agricoltura e del settore agroindustriale, cercando in particolare di: - sviluppare e modernizzare le imprese di trasformazione e i loro metodi di ammasso, di commercializzazione ecc.; - modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni); - migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - migliorare la produttivita' e la qualita' mediante tecniche e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso delle tecniche antinquinamento connesse ai mezzi di produzione; - promuovere la complementarita' nel settore agricolo; - promuovere la cooperazione tecnologica nell'agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunita' e d'ella Slovenia; - intensificare la cooperazione nei settori sanitario e fitosanitario ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli. 2. La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria a tal fine.
Accordo-art. 80
ARTICOLO 80 Energia 1. Le Parti cooperano, secondo i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici dell'Europa. 2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori: - formulazione e pianificazione della politica energetica a livello nazionale e regionale, compresi gli aspetti a lungo termine; - liberalizzazione del mercato energetico, compreso un transito piu' agevole del gas e dell'elettricita'; - studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche; - miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento; - gestione e formazione nel settore energetico; - sviluppo delle risorse energetiche; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia; - impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - energia nucleare; - elettricita' e gas, compresa eventualmente la possibilita' di interconnessioni delle reti di erogazione; - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese del settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture; - trasferimento di tecnologia e di know-how che puo' comprendere, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche efficaci; - uso e sostegno delle fonti energetiche nuove e rinnovabili.
Accordo-art. 81
ARTICOLO 81 Sicurezza nucleare 1. Scopo della cooperazione nel settore della sicurezza nucleare e' garantire un elevato livello di sicurezza. 2. La cooperazione, nel contesto della situazione specifica della Slovenia, si concentra in particolare nei seguenti settori: - sicurezza nucleare, compresi gli aspetti normativi e operativi, e gestione in caso di incidenti gravi; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari, comprese le misure contro il contrabbando di materiali nucleari; - gestione delle scorie radioattive; - scambio tempestivo di informazioni in caso di emergenze radiologiche; - smantellamento degli impianti nucleari; - responsabilita' civile nel settore dell'energia nucleare. 3. La cooperazione comprende altresi' scambi d'informazioni e di esperienze, nonche' attivita' di ricerca e di sviluppo a norma all'articolo 77.
Accordo-art. 82
ARTICOLO 82 Ambiente e protezione contro le catastrofi naturali 1. Le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione nel settore della lotta contro il degrado ambientale. 2. La cooperazione e' imperniata sui seguenti settori prioritari: - monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento; sistemi di informazione sulle condizioni ambientali; - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero (aria e acqua, compresa l'acqua potabile); - produzione e consumo di energia razionali, sostenibili e non inquinanti; sicurezza degli stabilimenti industriali, compresi gli impianti nucleari; - classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche; - prevenzione efficace e riduzione dell'inquinamento idrico, segnatamente dei corsi d'acqua transfrontalieri; - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti (comprese le scorie radioattive) e attuazione della convenzione di Basilea; - impatto ambientale dell'agricoltura; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura; - tutela delle foreste, della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversita'; - ripristino dell'equilibrio ecologico nelle campagne; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso di strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali e loro prevenzione; - gestione delle zone costiere e prevenzione dell'inquinamento marino; - convenzioni internazionali in materia di ambiente; - miglioramento delle norme ambientali per gli autoveicoli; - valutazione dell'impatto ambientale della concezione e della progettazione di infrastrutture nel settore del traffico e dei trasporti; - corretta valutazione dei costi e internizzazione dei costi esterni. 3. La cooperazione prende le seguenti forme: - scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite; utilizzazione sicura delle biotecnologie che rispettano l'ambiente; - programmi di formazione e tirocini; - attivita' di ricerca comuni; - ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie); - cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente) e internazionale; - elaborazione di strategie, segnatamente per quanto riguarda i problemi globali e climatici; - educazione in materia ambientale e sensibilizzazione ai problemi in questo settore; - studi relativi all'impatto ambientale. 4. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, la cooperazione mira ad assicurare la protezione di persone, animali, proprieta' e dell'ambiente contro le catastrofi naturali o provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione comprende i settori seguenti: - scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo; - notifica rapida e reciproca delle catastrofi e delle loro conseguenze; - sistemi di salvataggio e di soccorso in caso di catastrofe; - scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamita'; - educazione e formazione nel settore della protezione contro catastrofi naturali e imputabili all'uomo; - esercitazioni di salvataggio e soccorso.
Accordo-art. 83
ARTICOLO 83 Trasporti 1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Slovenia di: - ristrutturare e modernizzare i trasporti; - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo; - applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunita'; - sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; - assistenza tecnica, consulenze e scambi d'informazioni. 3. I settori di cooperazione prioritari sono: - il trasporto stradale, compresi l'imposizione, gli aspetti sociali e quelli ambientali; - il trasporto combinato strada-ferrovia; - la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorita' nazionali; - lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali in relazione ai grandi assi d'interesse comune e ai collegamenti transeuropei; - armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale; - sostituzione delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia- strada, il trasporto multimodale e il trasbordo; - promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni secondo le procedure gia' stabilite; - elaborazione di politiche dei trasporti coerenti e compatibili con quelle in vigore nella Comunita'.
Accordo-art. 84
ARTICOLO 84 Poste e telecomunicazioni 1. Le Parti intensificano e potenziano la cooperazione nel settore delle poste e telecomunicazioni, e a tale scopo avviano le seguenti iniziative: - scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni e servizi postali; - scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le Parti; - formazione e consulenze; - trasferimenti di tecnologia; - attuazione di progetti comuni da parte di organismi competenti di entrambe le Parti; - promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee; - sviluppo di nuovi sistemi di comunicazione, soprattutto quelli con applicazioni commerciali. 2. Queste attivita' si concentrano nei seguenti settori prioritari: - modernizzazione della rete di telecomunicazioni e dei servizi postali della Slovenia e loro integrazione nelle reti europee e mondiale; - cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei; - integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e normativi delle telecomunicazioni; - gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture, strategia e pianificazione organizzative, principi di base delle commesse; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana.
Accordo-art. 85
ARTICOLO 85 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari 1. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Slovenia. a) La cooperazione si concentra nei seguenti settori: - adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee; - potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari; - miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari, e assistenza tecnica per la creazione e il funzionamento di un organismo di supervisione sulle assicurazioni in Slovenia; - traduzione della legislazione della Comunita' e della Slovenia; - compilazione di glossari di terminologia; - scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge. b) A tale scopo, si forniscono l'assistenza tecnica e la formazione necessarie. 2. Le Parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile in Slovenia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunita'. a) Ci si concentra sui seguenti settori: - assistenza tecnica alla Corte dei conti in Slovenia; - creazione di unita' interne di revisione contabile presso le pubbliche amministrazioni; - scambi d'informazioni sui sistemi di revisione contabile; - uniformazione dei documenti di revisione contabile; - formazione e consulenze. b) La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria.
Accordo-art. 86
ARTICOLO 86 Politica monetaria Su richiesta delle autorita' della Slovenia, la Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per aiutare questo paese ad introdurre la piena convertibilita' del tallero e a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo, dell'Istituto monetario europeo e del Sistema europeo di banche centrali.
Accordo-art. 87
ARTICOLO 87 Prevenzione del riciclaggio del denaro 1. Le Parti convengono sulla necessita' di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Accordo-art. 88
ARTICOLO 88 Sviluppo regionale 1. Le Parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, si prevedono le seguenti misure: - scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale; - assistenza alla Slovenia per l'elaborazione di tali politiche; - azioni comuni delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico; - studio di azioni coordinate per sviluppare le zone frontaliere tra la Comunita' e la Slovenia, nonche' le altre zone della Slovenia con forti disparita' regionali; - scambi di visite per esaminare le possibilita' di cooperazione e di assistenza; - scambi di funzionari e di esperti; - assistenza tecnica; - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, anche sotto forma di seminari.
Accordo-art. 89
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