LEGGE 23 marzo 1998, n. 108
Allegato IV FORMULARIO EUR.2 1. Il formulario EUR.2 e' compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo e' stampato in una o piu' lingue in cui l'accordo e' redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformita' delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello. 2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 x 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' e' ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare e' una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2. 3. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' e della Slovenia possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato e contraddistinguerlo. | FORMULARIO EUR.2 N. |1| Formulario utilizzato negli | | | | scambi preferenziali | | | tra (1) ......... e ........... | | | | |2 |Esportatore (nome, indirizzo|3 | Dichiarazione dell'esportatore | | |completo, paese) | | | | | Io sottoscritto, esportatore | | | delle merci descritte in | | | appresso, dichiaro che esse | | | soddisfano alle condizioni | | | richieste per procedere alla | | | compilazione del presente | | | formulario e che hanno il | | | carattere di prodotti originari| | | conformemente alle disposizioni| | | che disciplinano gli scambi | |4 | Destinatario (nome, | preferenziali di cui alla | | | indirizzo completo, paese) | casella n. 1. | | | | | |5 | Luogo e data | | | | | | | | | |6 | Firma dell'esportatore | | | | | | | | |7 | Osservazioni (2) | 8| Paese |9 | Paese di | | | | | d'origine | | destinazione(4) | | | (3) | | | | | | | | |10| Massa lorda (kg)| | | | | | | | | | |11| Marche e numeri dell'invio |12| Amministrazione o servizio del | | | e designazione delle merci | | paese di esportazione (4) | | | incaricato del controllo a | | | posteriori della dichiarazione | | | dell'esportatore | | | | | | | | | | (RECTO) Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo (1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati. (2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente gia' effettuato dall'amministrazione o servizio competente. (3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari. (4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio. | | | | | |13| RICHIESTA DI CONTROLLO |14| RISULTATO DEL CONTROLLO | | | Il controllo della | | | | dichiarazione | Il controllo effettuato ha | | dell'esportatore figurante | permesso di constatare (1) | | sulla prima pagina del | | | presente formulario e' | | | richiesto da () || | che le indicazioni e menzioni | | | riportate sul presente | | | formulario sono esatte: | | | | | || | che il presente formulario | | | non e' conforme alle | | | prescritte condizioni di | | | autenticita' e di regolarita' | | | (si vedano le osservazioni | | | qui allegate) | | | | |Fatto a ........, addi' ...... |Fatto a ........., addi' ......... | | | | | Timbro | Timbro | | | | |.............. |............... | | (Firma) | (Firma) | | | | | |(1) Contrassegnare con una X la | | | casella di cui trattasi. | | | | () Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 e' effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito dall'autenticita' del formulario e all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione. Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2 1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario. 2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario. 3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali o postali. 4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorita' responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilita' e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.
Protocollo N.4-Allegato V
Allegato V Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b) 30 mm Parte di provvedimento in formato grafico (1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione (2) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.
Protocollo N.5-art.1
PROTOCOLLO N. 5 SULL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalla Comunita' e dalla Slovenia che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottato da dette Parti; b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti; c) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile.
Protocollo N.5-art.2
ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.
Protocollo N.5-art.3
ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corrette applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente l'autorita' interpellata le comunica se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 4. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale dell'altra Parte; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a violazioni della normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.
Protocollo N.5-art.4
ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Senza bisogno di una richiesta preliminare, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in base alle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a violazioni della normativa doganale.
Protocollo N.5-art.5
ARTICOLO 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, in base alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per: - consegnare tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni - che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6 paragrafo 3.
Protocollo N.5-art.6
ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.
Protocollo N.5-art.7
ARTICOLO 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda e' stata indirizzata da parte di detta autorita', procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte contraente, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza saranno adempiute a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Protocollo N.5-art.8
ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Protocollo N.5-art.9
ARTICOLO 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa: a) pregiudicare la sovranita' della Slovenia o di uno Stato membro della Comunita' cui e' stata richiesta l'esistenza a norma del presente protocollo; ovvero b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; ovvero c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
Protocollo N.5-art.10
ARTICOLO 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati nominativi possono essere trasmessi solo se le legislazioni delle Parti contraenti offrono un livello equivalente di protezione personale. Le Parti contraenti garantiscono almeno un livello di protezione basato sui principi stabiliti nell'allegato del presente protocollo.
Protocollo N.5-art.11
ARTICOLO 11 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale. L'autorita' competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo N.5-art.12
ARTICOLO 12 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.
Protocollo N.5-art.13
ARTICOLO 13 Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Protocollo N.5-art.14
ARTICOLO 14 Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Slovenia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, so del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri delle Comunita' europee, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo N.5-art.15
ARTICOLO 15 Complementarita' 1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o piu' Stati membri della Comunita' europea e della Slovenia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa in base a detti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.
Protocollo N.5-Allegato
Allegato PRINCIPI DI BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 1. I dati personali sottoposti a trattamento automatizzato devono essere: a) raccolti e trattati in maniera leale e legittima; b) memorizzati per finalita' determinate e legittime e utilizzati in base a tali finalita'; c) adeguati, pertinenti e proporzionati alle finalita' per le quali sono memorizzati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; e) conservati sotto una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalita' perseguite. 2. I dati personali relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o di altro tipo, nonche' le informazioni relative allo stato di salute o alla vita sessuale possono essere trattati solo se le normative nazionali forniscono un livello di protezione adeguato. Quanto sopra si applica anche ai dati personali relativi alle condanno penali. 3. Devono essere adottate misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali raccolti in archivi automatizzati dalla distribuzione non autorizzata o dalla perdita accidentale, nonche' dall'accesso, dalla modifica o dalla diffusione non autorizzati. 4. Le persone interessate hanno il diritto: a) di conoscere l'esistenza e gli scopi principali di un archivio automatizzato di dati personali, nonche' l'identita' e la residenza abituale o la sede principale del responsabile dell'archivio; b) di ottenere a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi la conferma dell'esistenza o meno in un archivio di dati che le riguardano, e la loro comunicazione in forma comprensibile; c) di ottenere, se del caso, la rettifica o la cancellazione dei dati qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni della normativa nazionale su cui si basano i principi stabiliti ai punti 1 e 2; d) di disporre di mezzi di ricorso qualora la richiesta di comunicazione o, se del caso, la comunicazione, la rettifica o la cancellazione di cui ai paragrafi b) e c) del presente principio non vengono eseguite. 5.1. Non e' consentita alcuna eccezione alle disposizioni di cui al principi 1, 2 e 4 se non entro i limiti definiti nel presente principio. 5.2. Sono consentite deroghe alle disposizioni di cui ai principi 1, 2 e 4 qualora tali deroghe siano previste dalla normativa della Parte contraente e siano necessarie in una societa' democratica ai fini di: a) garantire la sicurezza dello Stato e la sicurezza pubblica, tutelare gli interessi economici dello Stato e combattere il crimine; b) tutelare le persone interessate, o i diritti e le liberta' di terzi. 5.3. La legislazione puo' limitare l'esercizio dei diritti specificati al punto 4, paragrafi b), c) e d) relativamente agli archivi automatizzati di dati personali utilizzati a scopi statistici o di ricerca scientifica, quando cio' non comporti un rischio evidente di violazione del diritto alla vita privata delle persone interessate. 6. Nessuna disposizione del presente allegato limita ne' influisce in alcun modo sulla possibilita' delle Parti contraenti di assicurare alle persone interessato misure di protezione piu' ampie di quelle previste del presente allegato.
Protocollo N.6
PROTOCOLLO N. 6 SULLE CONCESSIONI CONCESSE ENTRO I LIMITI ANNUI Le Parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1 gennaio di un qualsiasi anno, ogni concessione accordata entro limiti annui sara' adeguata proporzionalmente.
Atto Finale
ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, e del trattato sull'Unione europea, qui di seguito denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA, DELLA COMUNITA'EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate "Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SLOVENIA, qui di seguito denominata "Slovenia". dall'altra, riuniti a Lussembourgo, addi' 10.06.1996, per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Slovenia, dall'altra, qui di seguito denominato "accordo", hanno adottato i testi elencati in appresso: l'accordo, nonche' i seguenti protocolli: PROTOCOLLO N. 1 sui prodotti tessili e sui capi di abbigliamento PROTOCOLLO N. 2 cui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) PROTOCOLLO N. 3 sugli scambi tra la Slovenia e la Comunita' di prodotti agricoli trasformati PROTOCOLLO N. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa PROTOCOLLO N. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative nel settore doganale PROTOCOLLO N. 6 sulle concessioni con limiti annui. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' i plenipotenziari della Slovenia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale: Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 11, all'articolo 14 in connessione con l'allegato XII, all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1 in connessione con gli allegati II a) e II b) di detto protocollo e all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n. 2 Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 26, paragrafo 3 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 35 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 38 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 39 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 47, lettera d), punto 1 dell'accordo Dichiarazione congiunta sui trasporti relativa all'articolo 55 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 55, paragrafo 1 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 55, paragrafo 3, lettera k) dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57, paragrafo 1 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 68 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 81 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 94 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 101 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 115 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 123 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa al protocollo n. 4 Dichiarazione congiunta relativa al periodo transitorio per l'accettazione dei documenti riguardanti la prova d'origine Dichiarazione congiunta relativa all'accordo sul vino I plenipotenziari della Slovenia hanno preso atto della dichiarazione indicata in apprezzo ed allegata al presente atto finale: Dichiarazione unilaterale del governo francese. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso atto della dichiarazione indicata in appresso ed allegata al presente atto finale: Dichiarazione unilaterale della Slovenia DICHIARAZIONI CONGIUNTE DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 11, ALL'ARTICOLO 14 IN CONNESSIONE CON L'ALLEGATO XII, ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 DEL PROTOCOLLO N. 1 IN CONNESSIONE CON GLI ALLEGATI IIA) E IIB) DI DETTO PROTOCOLLO E ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 DEL PROTOCOLLO N. 2 L'accordo e' stato elaborato nella prospettiva che alcune disposizioni, in particolare quelle relative alle merci, entrassero in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1996 mediante un accordo interinale. Le parti prendono atto che l'entrata in vigore di tali disposizioni non e' piu' possibile alla data del lo gennaio 1996. Le parti convengono che i calendari per la riduzione dei dazi previsti all'articolo 11, all'articolo 14 in connessione con l'Allegato XII, all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1 in connessione con gli Allegati IIa) e IIb) di detto protocollo e all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo n. 2 dovrebbero essere rispettati come originariamente previsto ma non essere interpretati nel senso che la riduzione dei dazi debba essere attuata prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 3 La Comunita' e i paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno firmato accordi europei discuteranno le condizioni per l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3 dell'accordo, e le corrispondenti disposizioni degli altri accordi europei. La Slovenia prendera' parte alla discussione. Tali condizioni, una volta concordate, saranno adeguatamente inserite nel testo dell'accordo. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 Dichiarazione d'intenti delle Parti contraenti sul regime commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia 1. La Comunita' europea e la Slovenia ritengono fondamentale ripristinare, quanto prima, non appena lo consentira' la situazione politica ed economica, la cooperazione economica e commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia. 2. La Comunita' e' disposta a concedere il cumulo dell'origine agli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia che avranno ripristinato la normale cooperazione economica e commerciale non appena si sara' avviata la cooperazione amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo. 3. Considerato quanto precede, la Slovenia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione con gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 38 Si conviene che l'espressione "figli" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 39 Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 40 Lasciando impregiudicate le disposizioni del titolo IV dell'accordo, gli Stati membri della Comunita' e la Slovenia, in base allo scambio di lettere relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, allegato all'accordo di cooperazione del 1993, si impegnano a decidere, nell'ambito del consiglio di associazione, le modalita' di attuazione dei principi espressi nel suddetto scambio di lettere. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 47, LETTERA D), PUNTO I) Fatto salvo l'articolo 47, le Parti' convengono che nessuna disposizione dell'accordo puo' essere interpretata come una negazione del diritto delle Parti di svolgere controlli ed emanare disposizioni al fine di verificare che le persone fisiche che godono del diritto di stabilimento svolgano effettivamente un'attivita' in qualita' di lavoratori autonomi. DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUI TRASPORTI (ARTICOLO 55) I. Relativa all'accordo CE/Slovenia nel settore dei trasporti Tenendo conto della preoccupazione espressa dalla delegazione slovena in merito alle implicazioni dell'ampliamento della Comunita' in seguito all'adesione di Austria, Filandia e Svezia, le Parti convengono di impegnarsi per attuare quanto prima gli articoli 13 e 14 dell'accordo CE/Slovenia nel settore dei trasporti, mediante il negoziato di un accordo supplementare per quanto riguarda l'accesso bilaterale ai mercati per i servizi di trasporto merci su strada e il relativo sistema di imposizione. I negoziati in merito saranno avviati, se possibile, anteriormente al 31 gennaio 1996. II. Relativa alla cooperazione nel settore dello sviluppo portuale Le Parti ribadiscono la loro intenzione di incoraggiare la cooperazione regionale e transfrontaliera dando impulso allo sviluppo dei porti di Capodistria e Trieste mediante la creazione di un'impresa cooperativa comune tra le autorita' e gli organi responsabili di questi porti. In questo contesto, e' necessario prevedere lo studio di procedure doganali comuni per il traffico di transito attraverso questi porti. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 55, PARAGRAFO 1 Le Parti dichiarano che negozieranno quanto prima un protocollo aggiuntivo all'accordo sui trasporti al fine di adeguare il traffico sloveno di transito attraverso il territorio austriaco alle condizioni indicate nell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 55, PARAGRAFO 3, LETTERA C) Le Parti convengono che l'articolo 55, paragrafo 3, lettera c) richiede tra l'altro che ciascuna Parte accordi alle navi gestite da cittadini o societa' ovvero battenti bandiera di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari nonche' dei relativi oneri e spese, i servizi doganali e l'assegnazione di posti d'ormeggio e strutture per il carico e lo scarico. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 57 Il semplice fatto che la Slovenia richieda un visto per i cittadini di alcuni Stati membri e non di altri, o che alcuni Stati membri e non altri richiedano un visto per i cittadini della Slovenia non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi spettanti a norma di uno specifico impegno. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 57, PARAGRAFO 1 Fatto salvo l'articolo 53, le Parti convengono che l'articolo 50, e' l'unica disposizione tra quelle contenute nei capitoli II, III e IV del titolo IV, che vada interpretata nel senso di dare diritto: per le succursali o filiali di societa' slovene stabilite sul territorio della Comunita', ad assumere, o ad avere assunto cittadini sloveni; per le succursali o filiali di societa' comunitarie stabilite sul territorio sloveno, ad assumere o ad avere assunto cittadini della Comunita'. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 68 Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, nonche' la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 81 La Comunita' e la Slovenia convengono di stabilire i metodi e gli strumenti necessari per istituire un efficace sistema di scambio di informazioni in caso di emergenza radiologica. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 94 In base agli impegni internazionali le Parti adotteranno le misure necessarie per attuare, anteriormente al 1 luglio 1998, la raccomandazione adottata dal consiglio di cooperazione doganale il 16 giugno 1960. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 101 L'Unione europea e la Slovenia decidono di esaminare congiuntamente la possibilita' di mantenere, una volta entrato in vigore l'accordo europeo, il sostegno comunitario per finanziare le infrastrutture di trasporto di comune interesse in Slovenia. Esse convengono di procedere a detto esame nel gennaio 1996, in base alla dichiarazione comune n. 2 delle Parti contraenti contenuta nel verbale dei negoziati dell'accordo di cooperazione CEE-Slovenia del 1993. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 115 Le Parti decidono che il consiglio di associazione esaminera', a norma dell'articolo 115 dell'accordo, la possibilita' di creare un meccanismo consultivo composto di membri del Comitato economico e sociale dell'Unione europea e dei loro omologhi della Slovenia. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ARTICOLO 123 a. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 123 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opere di una delle Parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste: - nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; - nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2. b. Le Parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 123 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 123, l'altra Parte puo' avvalersi della procedura di composizione delle controversie. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 4 La Slovenia esprime un totale appoggio alla strategia dell'Unione europea volta a unificare le disposizioni in materia di origine negli scambi preferenziali tra la Comunita', i paesi dell'Europa centrale e orientale e i paesi EFTA, indicata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Essen nel dicembre 1994. La Comunita' e la Slovenia ritengono che per attuare efficacemente un sistema di cumulo diagonale tra la Comunita' e tutti i paesi associati dell'Europa centrale e orientale si debba concordare un sistema unico, concludendo un accordo tra tali paesi. Una volta cre- ate queste condizioni di base, le Parti studieranno l'adesione della Slovenia al sistema. DICHIARAZIONE CONGIUNTA SUL PERIODO TRANSITORIO PER L'ACCETTAZIONE DEI DOCUMENTI RIGUARDANTI LA PROVA DELL'ORIGINE 1. Le competenti autorita' doganali della Comunita' e della Slovenia accettano come documenti validi per la prova di origine di cui al protocollo n. 4 i seguenti certificati: a) entro e non oltre i primi quattro mesi dell'entrata in vigore dell'accordo, i certificati di circolazione EUR. 1, precedentemente timbrati per convalida dal competente ufficio doganale del paese di esportazione, rilasciati nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Slovenia; b) fino al 31 dicembre 1995, i certificati a lungo termine, precedentemente timbrati per convalida dal competetente ufficio doganale del paese di esportazione, rilasciati nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Slovenia. 2. Le competenti autorita' doganali della Comunita' e della Slovenia accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dopo la data della compilazione e del rilascio degli stessi. Tali verifiche vengono condotte secondo quanto stabilito nel titolo V del protocollo n. 4 dell'accordo. DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALL'ACCORDO SUL VINO La Parti convengono il negoziato di un distinto e reciproco accordo sul vino, da concludere in tempo perche' possa entrare in vigore contemporaneamente all'accordo europeo (accordo interinale). Nel costo dei negoziati relativi le Parti terranno conto delle condizioni preferenziali stabilite dall'accordo di cooperazione. DICHIARAZIONI UNILATERALI DICHIARAZIONE DEL GOVERNO FRANCESE La Francia sottolinea che, a norma del trattato che istituisce la Comunita' europea, l'accordo con la Repubblica di Slovenia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea. DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA La Slovenia esprime la propria intenzione di utilizzare tutti gli strumenti idonei a promuovere lo sviluppo del porto di Capodistria. Fatto a Lussemburgo, addi' dieci giugno millenovecentonovantasei.
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