LEGGE 23 marzo 1998, n. 110
Entrata in vigore della legge: 5/5/1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della convenzione stessa.
Art. 3
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Convention - art. 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali del 2 dicembre 1961, riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991 Articolo primo Definizioni Ai fini del presente Atto: i) si intende per "la presente Convenzione" il presente Atto (del 1991) della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali; ii) si intende per "Atto del 1961/1972" la Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali del 2 dicembre 1961, modificata dall'Atto aggiuntivo del 10 novembre 1972; iii) si intende per "Atto del 1978" l'Atto del 23 ottobre 1978 della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali; iv) si intende per "costitutore": - la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varieta'; - la persona che e' il datore di lavoro della persona precitata o ne ha commissionato il suo lavoro, quando la legislazione della Parte contraente in causa preveda che il diritto di costitutore le appartenga, o - l'avente diritto o avente causa della prima o della seconda persona precitata, a seconda dei casi; v) si intende per "diritto di costitutore" il diritto del costitutore previsto dalla presente Convenzione; vi) si intende per "varieta'" un insieme vegetale di un tassone botanico del grado piu' basso conosciuto che conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, puo' essere - definito in base all'espressione dei caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi, - distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri e - considerato come un'entita' rispetto alla sua idoneita' ad essere riprodotto in modo conforme; vii) si intende per "Parte contraente" uno Stato, o un'organizzazione intergovernativa che e' parte della presente Convenzione; viii) si intende per "territorio" in relazione ad una Parte contraente quando quest'ultima sia uno Stato, il territorio di detto Stato e, quando quest'ultima sia un'organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa; ix) si intende per "servizio" il servizio di cui all'articolo 30.1)ii); x) si intende per "Unione" l'Unione internazionale per la protezione delle novita' vegetali fondata dall'Atto del 1961 e menzionata nell'Atto del 1972, nell'Atto del 1978 e nella presente Convenzione; xi) si intende per "membro dell'Unione" uno Stato che e' parte dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978, o una Parte contraente.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Obbligo fondamentale delle Parti contraenti Ogni Parte contraente conferisce i diritti di costitutore e ne assicura la protezione.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Generi e specie che devono essere protetti 1) (Stati gia' membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che e' vincolata dall'Atto del 1961/72 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione, i) a partire dalla data in cui sara' vincolata dalla presente Convenzione, a tutti i generi e specie vegetali per i quali essa applica a tale data le disposizioni dell'Atto del 1961/1972 o dell'Atto del 1978 e, ii) al piu' tardi allo scadere di un termine di cinque anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali. 2) (Nuovi membri dell'Unione) Ogni Parte contraente che non e' vincolata dall'Atto del 1961/1972 o dall'Atto del 1978 applica le disposizioni della presente Convenzione, i) a partire dalla data in cui sara' vincolata dalla presente Convenzione, ad almeno 15 generi e specie vegetali e, ii) al piu' tardi allo scadere di un termine di 10 anni a decorrere da tale data, a tutti i generi e specie vegetali.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Trattamento nazionale 1) (Trattamento) I cittadini di una Parte contraente nonche' le persone fisiche aventi il proprio domicilio sul territorio di detta Parte contraente e le persone giuridiche aventi la propria sede su detto territorio godono, sul territorio di ognuna delle altre Parti contraenti, per quanto attiene al conferimento ed alla protezione dei diritti del costitutore, del trattamento che le leggi di tale altra Parte contraente accordano o accorderanno in seguito ai suoi cittadini e questo senza pregiudizio per i diritti previsti dalla presente Convenzione e con riserva dell'adempimento da parte dei suddetti cittadini e delle suddette persone fisiche o giuridiche, delle condizioni e formalita' imposte ai cittadini di tale altra Parte contraente. 2 ("Cittadini") Ai fini del paragrafo precedente si intende per "cittadini", quando la Parte contraente e' uno Stato, i cittadini di detto Stato e, quando la Parte contraente e' un'organizzazione intergovernativa, i cittadini di uno qualsiasi dei suoi Stati membri.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Condizioni per la protezione 1) (Criteri cui ottemperare) a) Il diritto di costitutore viene conferito quando la varieta' e': i) nuova ii) distinta iii) omogenea e iv) stabile. 2) (Altre condizioni) Il conferimento del diritto di costitutore non puo' essere subordinato a condizioni supplementari o diverse da quelle sopra menzionate, con riserva che la varieta' venga designata da una denominazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, che il costitutore abbia adempiuto alle formalita' previste dalla legislazione della Parte contraente presso il cui servizio e' stata depositata la domanda e che abbia pagato le tasse dovute.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Novita' 1) (Criteri) La varieta' si reputa nuova quando, alla data del deposito della domanda di diritto di costitutore, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa non e' stato venduto ne' consegnato a terzi in altro modo, dal costitutore o con il suo consenso ai fini dello sfruttamento della varieta' i) sul territorio della Parte contraente presso la quale la domanda e' stata depositata da oltre un anno e ii) su un territorio diverso da quello della Parte contraente presso la quale la domanda e' stata depositata, da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni. 2) (Varieta' di recente creazione) Quando una Parte contraente applica la presente Convenzione a un genere o a una specie vegetale alla quale non applicava precedentemente la presente Convenzione o un Atto anteriore, essa puo' ritenere che una varieta' di recente creazione esistente alla data di tale estensione della protezione, soddisfi la condizione di novita' definita dal paragrafo 1) anche se la vendita o la consegna a terzi descritte nel suddetto paragrafo siano avvenute prima dei termini specificati dal suddetto paragrafo. 3) ("Territori") in alcuni casi) Ai fini del paragrafo 1), le Parti contraenti che sono Stati membri di un'unica e medesima organizzazione intergovernativa possono, quando i regolamenti di tale organizzazione lo richiedano, agire congiuntamente per assimilare gli atti compiuti sui territori degli Stati membri di tale organizzazione agli atti compiuti sul proprio territorio; in tal caso esse notificheranno tale assimilazione al Segretario generale.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Distinzione La varieta' si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varieta' la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, e' notoriamente conosciuta. In particolare, si considera che il deposito, in qualsiasi Paese, di una domanda per il conferimento di un diritto di costitutore per un'altra varieta' o per l'iscrizione di un'altra varieta' in un registro ufficiale delle varieta' rendera' notoriamente conosciuta quest'altra varieta' dalla data della domanda qualora questa abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione di tale altra varieta' nel registro ufficiale delle varieta' a seconda dei casi.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Omogeneita' La varieta' si reputa omogenea quando e' sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti, con riserva della variazione prevedibile in considerazione delle particolarita' attinenti alla riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Stabilita' La varieta' si reputa omogenea quando i suoi caratteri pertinenti rimangono immutati dopo le sue successive riproduzioni o moltiplicazioni o in caso di ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ciascun ciclo.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Deposito delle domande 1) (Luogo di deposito della prima domanda) Il costitutore ha la facolta' di scegliere la Parte contraente presso il cui servizio desideri depositare la sua prima domanda di diritto di costitutore. 2) (Data delle domande seguenti) Il costitutore puo' richiedere il conferimento di un diritto di costitutore presso i servizi delle altre Parti contraenti senza attendere il rilascio di un diritto di costitutore da parte dell'autorita' competente della Parte contraente che ha ricevuto la prima domanda. 3) (Indipendenza della protezione) Nessuna Parte contraente puo' rifiutare di conferire un diritto di costitutore o limitarne la durata basandosi sul motivo che la protezione non sia stata richiesta per la medesima varieta', sia stata rifiutata o sia scaduta in un altro Stato o in un'altra organizzazione intergovernativa.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Diritto di priorita' 1) (Il diritto; la sua durata) Il costitutore che ha regolarmente depositato una domanda di protezione per una varieta' presso una delle Parti contraenti ("prima domanda") gode, per effettuare il deposito di una domanda per il conferimento di un diritto di costitutore per la medesima varieta' presso il servizio di un'altra Parte contraente ("domanda seguente") di un diritto di priorita' per un periodo di dodici mesi. Tale termine decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non e' compreso in tale termine. 2) (Rivendicazione del diritto) Per beneficiare del diritto di priorita', il costitutore deve rivendicare, in una domanda successiva, la priorita' della prima domanda. Il servizio presso il quale e' stata depositata la domanda successiva puo' esigere che il richiedente produca, entro un termine che non puo' essere inferiore a tre mesi dalla data del deposito della domanda successiva, una copia dei documenti che costituiscono la prima domanda, certificata conforme dal servizio presso la quale sia stata depositata, nonche' campioni o ogni altra prova che dimostri che la varieta' oggetto delle due domande e' la stessa. 3) (Documenti e materiale) Il costitutore dispone di un termine di due anni dalla scadenza del termine di priorita' o, quando la prima domanda e' stata rifiutata o ritirata, di un termine appropriato dalla data del rifiuto o del ritiro, per fornire al servizio della Parte contraente presso la quale ha depositato la domanda successiva, ogni informazione, documento o materiale richiesti dalle leggi di tale Parte contraente ai fini dell'esame previsto dall'articolo 12. 4) (Fatti che sopravvengono entro il termine di priorita') I fatti che sopravvengono entro il termine stabilito dal paragrafo 1) quali il deposito di un'altra domanda o la pubblicazione o l'utilizzazione della varieta' oggetto della prima domanda, non costituiscono motivo di rifiuto della domanda successiva. Tali fatti non possono far nascere alcun diritto per i terzi.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Esame della domanda La decisione di conferire un diritto di costitutore esige un esame di conformita' alle condizioni previste dagli articoli 5 a 9. Nell'ambito di tale esame il servizio puo' procedere alla coltivazione della varieta' o effettuare altre prove necessarie, far eseguire la coltivazione o le altre prove necessarie, far eseguire la coltivazione o le altre prove necessarie o prendere in considerazione i risultati ottenuti da prove di coltivazione o da altre prove gia' effettuate. Ai fini di tale esame, l'autorita' competente puo' esigere dal costitutore ogni informazione, documento o materiale necessari.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Protezione provvisoria Ogni Parte contraente adotta le misure atte a salvaguardare gli interessi del costitutore durante il periodo compreso fra il deposito della domanda per il conferimento di un diritto di costitutore o la sua pubblicazione ed il conferimento del diritto. Tali misure avranno almeno l'effetto che il titolare del diritto di costitutore avra' diritto ad un'equa rimunerazione da parte di colui che, nel periodo precitato, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedano l'autorizzazione del costitutore in conformita' alle disposizioni dell'articolo 14. Una Parte contraente puo' stabilire che le suddette misure abbiano effetto unicamente nei riguardi di quelle persone alle quali il costitutore ha notificato il deposito della domanda.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Portata del diritto di costitutore 1) (Attivita' relative al materiale di riproduzione o di moltiplicazione) a) Salvo gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore e' richiesta per le seguenti attivita' compiute in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta: i) produzione o riproduzione, ii) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, iii) offerta in vendita, iv) vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, v) esportazione, vi) importazione, vii) detenzione per uno degli scopi previsti ai punti i) a vi) sopraelencati. b) Il costitutore puo' subordinare la propria autorizzazione a condizioni e limitazioni. 2) (Attivita' relative al prodotto della raccolta) Con riserva degli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore e' richiesta per le attivita' menzionate ai punti i) a vii) del paragrafo 1)a) compiute in relazione al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di piante ottenute mediante l'utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' protetta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione. 3) (Attivita' relative ad alcuni prodotti) Ogni Parte contraente puo' stabilire che, fatti salvi gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore venga richiesta per le attivita' menzionate ai punti i) a vii) del paragrafo 1)a) compiute in relazione ai prodotti fabbricati direttamente a partire da un prodotto di raccolta della varieta' protetta secondo le disposizioni del paragrafo 2) mediante l'utilizzazione non autorizzata del suddetto prodotto di raccolta, a meno che il costitutore non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in relazione al suddetto prodotto di raccolta. 4) (Eventuali attivita' addizionali) Ogni Parte contraente puo' stabilire che, fatti salvi gli articoli 15 e 16, l'autorizzazione del costitutore venga richiesta anche per altre attivita' che non siano quelle menzionate ai punti i) a vv) del paragrafo 1)a). 5) (Varieta' derivate ed alcune altre varieta') a) Le disposizioni dei paragrafi 1) a 4) si applicano anche i) alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta, quando questa non sia a sua volta una varieta' essenzialmente derivata, ii) alle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta' protetta conformemente all'articolo 7 e iii) alle varieta' la cui produzione necessita il ripetuto impiego della varieta' protetta. b) Ai fini di capoverso a)i), si considera che una varieta' e' essenzialmente derivata da un'altra varieta' ("varieta' iniziale") quando i) deriva principalmente dalla varieta' iniziale o da una varieta' che a sua volta e' principalmente derivata dalla varieta' iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varieta' iniziale, ii) si distingue nettamente dalla varieta' iniziale e iii) salvo per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta conforme alla varieta' iniziale nell'espressione dei caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varieta' iniziale. c) Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, ad esempio, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una variante somaclonare, mediante selezione di una variante individuale tra piante della varieta' iniziale, retroincroci o trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 Eccezioni al diritto di costitutore 1) (Eccezioni obbligatorie) Il diritto di costitutore non si estende: i) ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali, ii) ad atti compiuti a titolo sperimentale e iii) ad atti compiuti allo scopo di creare nuove varieta' nonche', ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 14.5), ad atti di cui all'articolo 14.1) a 4), compiuti rispetto a tali altre varieta'. 2) (Eccezione facoltativa) In deroga alle disposizioni dell'articolo 14, ogni Parte contraente puo' restringere entro limiti ragionevoli e con riserva della tutela dei diritti legittimi del costitutore, il diritto di costitutore nei riguardi di qualsiasi varieta' al fine di permettere agli agricoltori di utilizzare sulle loro proprieta', per motivi di riproduzione o moltiplicazione, il prodotto della raccolta che hanno ottenuto coltivando, sulle loro proprieta', la varieta' prodotta o una varieta' di cui all'articolo 14.5 a)i) o ii).
Convenzione - art. 16
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