DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 100
Entrata in vigore del decreto: 1-5-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale si stabilisce che, per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Dichiarazioni e versamenti periodici
1.Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
1-bis.Le disposizioni di cui al comma 1, ultimo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
1-ter.Resta ferma la possibilita' per gli aventi diritto di presentare istanza di rimborso infrannuale.
2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435.
2-bis.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435.
2-ter.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N. 435.
3.A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilita' e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata puo' fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attivita, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.
4.Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. ((Il versamento relativo al mese di dicembre e' effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.)) PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542. (5)
5.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 73, primo comma, lettera e), e 74 quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti. (3)
Art. 2
Abrogazioni
1.Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il primo e il secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2.I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti all'articolo 1 del presente regolamento.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 6
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 27, comma primo e secondo, del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Entro il giorno 18 (giorno 15, n.d.r.) di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta per la quale il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19. Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo". - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.
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