DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1997, n. 522

Type DPR
Publication 1997-12-23
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 12-5-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale stabilisce, tra l'altro, che con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente regolamento:

Titolo I Definizioni e compiti

Art. 1

Definizioni

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente: "19. Presso l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e' istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorita', per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unita'. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorita' inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilita' gia' destinate al finanziamento del progetto intersettoriale ''Rete unitaria della pubblica amministrazione'', di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalita' ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti". Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo. - Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo. - Il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 e' il seguente: "1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione lo siluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo". - Il testo dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente: "Art. 15. - 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o piu' contrattiquadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilita' si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contrattiquadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma. 2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni".

Art. 2

Compiti del Centro

I. Il Centro tecnico coordina l'attivita' di erogazione dei servizi da parte dei gestori degli stessi, vigila sulla qualita' dei servizi, promuove l'adozione di idonee misure di sicurezza e ne verifica l'attuazione, pianifica l'evoluzione tecnica della Rete, assiste le amministrazioni sotto il profilo tecnico e della cooperazione applicativa, nonche' nella stipula e nella gestione degli atti esecutivi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. A tal fine al Centro spettano i seguenti compiti: a) coordinare, analizzare e controllare le prestazioni fornite dai gestori dei servizi ai soggetti che utilizzano la Rete; b) promuovere, secondo l'indirizzo dell'Autorita', la realizzazione dei servizi di cooperazione applicativa fra i soggetti che utilizzano la Rete, assistendoli, altresi', nella fase di progettazione esecutiva e di avviamento; c) coordinare l'assistenza per la soluzione dei problemi tecnici ed organizzativi nei confronti dei soggetti che utilizzano la Rete nell'ambito dei contratti di fornitura dei servizi; d) curare le procedure di certificazione delle chiavi di cifratura ed i sistemi di validazione temporale, secondo le norme tecniche dettate dall'Autorita', anche in conformita' alle disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; e) coordinare il piano delle evoluzioni e degli adeguamenti tecnologici della Rete; f) approvare i piani di qualita' e i relativi manuali, predisposti dai prestatori dei servizi, nel rispetto della normativa tecnica di settore e vigilare sulla loro corretta applicazione; g) curare il piano di attivazione dei servizi per i soggetti che utilizzano la Rete, sulla base delle proposte provenienti dagli stessi e d'intesa con i gestori; h) predisporre gli schemi degli atti esecutivi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo l997, n. 59, provvedendo, altresi', d'intesa con le singole amministrazioni, a definire le specifiche tecniche dei capitolati sulla base delle rispettive esigenze funzionali; i) assistere le amministrazioni nell'attivita' di progettazione volta a potenziare, aggiornare e ristrutturare le proprie reti; l) formulare all'Autorita' proposte relative alla formazione del personale delle amministrazioni, in relazione all'utilizzazione dei servizi previsti nell'ambito della Rete; m) segnalare all'Autorita' il verificarsi di circostanze che richiedano l'esercizio dei poteri ad essa spettanti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609; n) subentrare all'Autorita' nei compiti di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con le modalita' indicate all'articolo 8; o) assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria per rendere effettiva l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete.

Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997 si veda nella nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 609 (Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione), e' il seguente: "Art. 12 (Composizione e risoluzione dei contrasti operativi). - 1. Ove tra due o piu' amministrazioni anche in esito alla conferenza dei servizi di cui all'art. 14 da legge 7 agosto 1990, n. 241, insorgano contrasti operativi in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento di sistemi informativi automatizzati, l'Autorita' notifica alle amministrazioni in contrasto l'apertura di un'apposita istruttoria. 2. Entro quindici giorni dall'apertura dell'istruttoria, l'Autorita' convoca i dirigenti responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni in contrasto, affinche' espongano le ragioni delle scelte divergenti. L'Autorita' puo' sentire anche i Ministri, ovvero i titolari degli organi di governo degli enti pubblici, nonche' i rappresentanti legali delle imprese interessate, esperti ed altri soggetti che la stessa Autorita' ritenga opportuno convocare. 3. A seguito delle audizioni previste al comma 2, l'Autorita' indica per iscritto i modi di composizione del contrasto. Ove le amministrazioni non si adeguino alle indicazioni dell'Autorita', quest'ultima formula al Presidente del Consiglio dei Ministri una proposta per la soluzione definitiva del contrasto". - Per il testo dell'art. 17, comma 19, della citata legge n. 127 del 1997 si veda nella nota al titolo.

Titolo II Organizzazione

Art. 3

Direzione e controllo dell'Autorita'

1.Nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2, il Centro opera, con autonomia amministrativa, contabile e tecnicofunzionale, sulla base delle direttive e sotto il controllo dell'Autorita'.

2.Alle adunanze dell'Autorita', aventi ad oggetto le direttive previste dal comma 1, puo' essere invitato a partecipare il direttore del Centro, senza diritto di voto.

3.L'Autorita' esercita il controllo sulla gestione del Centro, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi, al loro eventuale scostamento rispetto ai programmi prefissati, nonche' all'efficienza e all'efficacia della gestione complessiva.

4.Il Centro presenta all'Autorita', entro il 30 maggio di ogni anno, il piano triennale della propria attivita' e, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. I dati e le notizie in essa contenuti, previo esame dell'Autorita', concorrono a formare la relazione annuale, presentata dall'Autorita' stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Nota all'art. 3: - Il testo del comma 4 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993, e' il seguente: "4. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attivita' svolta nell'anno precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento".

Art. 4

Il direttore

1.Il direttore del Centro e' nominato dall'Autorita', su proposta del presidente di quest'ultima, tra esperti di adeguata competenza e professionalita'; se dipendente pubblico, e' collocato fuori ruolo per la durata dell'incarico. Sovrintende all'esecuzione delle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, ed e' responsabile del funzionamento del Centro, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, nonche' dei risultati conseguiti. In caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal funzionario responsabile di un'Area di cui all'articolo 5, da lui designato. L'incarico, della durata massima di cinque anni, puo' essere rinnovato o revocato per giusta causa.

2.Con il provvedimento di nomina di cui al comma 1 e', altresi', determinato il trattamento economico, posto a carico del Centro, sulla base delle retribuzioni corrisposte ai dirigenti di aziende industriali.

Art. 5

Personale e struttura operativa

1.Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale di personale in misura non superiore a cinquanta unita', assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato. In tal caso, il contratto non puo' eccedere la durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

2.Il personale e' selezionato, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita', da un'apposita commissione, nominata dal presidente dell'Autorita' stessa. Il presidente della commissione e', di norma, scelto tra i magistrati ordinari ed amministrativi, nonche' tra gli avvocati dello Stato.

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