DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 115
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto in particolare il combinato disposto degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi diretti ad individuare le procedure e gli strumenti di raccordo che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali;
Visti in particolare gli articoli 2, comma 9, e 9, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono rispettivamente l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, e l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata per quanto attiene agli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
Ritenuta la necessità di procedere al completamento del riordino dell'Agenzia medesima quale strumento di raccordo che favorisca la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo del settore sanitario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificata con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali;
Sentita la commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Compiti e attribuzioni
2.Il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere forniscono all'Agenzia, anche su richiesta, documenti e informazioni in loro possesso per l'esercizio delle funzioni della medesima Agenzia.
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