LEGGE 24 aprile 1998, n. 128
11.All'articolo 800 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma: "Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo".
12.All'articolo 805 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma: "Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo".
13.E' abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
14.Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: "la costruzione", sono inserite le seguenti: "in Italia o all'estero"; dopo le parole: "di un aeromobile", sono inserite le seguenti: "da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850".
15.Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione".
16.Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
17.Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole: "sia straniero. Detto personale" sono sostituite dalle seguenti: "non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale".
18.Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea"; al numero 2, le parole: "in uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Unione europea".
19.All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, e' aggiunto il seguente comma: "Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea".
20.L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' abrogato.
Note all'art. 22: - Si riporta qui' di seguito il primo comma dell'art. 737 del codice della navigazione approvato con regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942, come modificato dalla presente legge: "Art. 737 (Requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro). - Possono conseguire la iscrizione negli albi e nel registro della gente dell'aria i cittadini italiani, o di altro Stato membro dell'Unione europea che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. - Si riporta qui' di seguito il primo comma dell'art. 758 del codice della navigazione come modificato dalla presente legge: "Art. 758 (Perdita dei requisiti di nazionalita'), primo comma. - Il proprietario di un aeromobile iscritto nei registri nazionali deve entro otto giorni denunciare al Ministro per l'aeronautica o, se trattasi di aliante libratore, alla Re- ale unione nazionale aeronautica, l'avvenuta iscrizione in un registro di altro Stato, nonche' ogni altro fatto che importi la perdita dei requisiti di nazionalita'". - Si riporta qui' di seguito il primo comma, lettera d), dell'art. 762 del codice della navigazione come modificato dalla presente legge: "Art. 762 (Cancellazione dell'aeromobile dai registri). - L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando: a)-c) (Omissis); d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato". - Si riporta qui' di seguito il secondo comma dell'art. 777 del codice della navigazione come modificato dalla presente legge: "La direzione amministrativa e tecnica dell'impresa deve essere affidata a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea". - Il regolamento CEE n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei e' pubblicato in G.U.C.E. L n. 240 del 24 agosto 1992. - Si riporta qui' di seguito l'art. 848 del codice della navigazione come modificato dalla presente legge: "Art. 848 (Dichiarazione di costruzione) - Chi imprende la costruzione in Italia o all'estero di un aeromobile da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850 deve farne preventiva dichiarazione al Ministro per l'aeronautica, indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i motori. Della dichiarazione e' presa nota nel registro delle costruzioni, tenuto presso il Ministero per l'aeronautica". - Si riporta qui' di seguito il secondo comma, lettera d), dell'art. 159 del R.D. 11 gennaio 1925, n. 356 recante approvazione del regolamento per la navigazione aerea, cosi' come modificato dalla presente legge: "A tale uopo ogni proprietario deve presentare al commissariato per l'aeronautica apposita domanda in carta bollata, corredata dai seguenti documenti: a)-c) (Omissis); d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'art. 751 del codice della navigazione". - L'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, cosi' recita: "Art. 4. (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa. - Si riporta qui' di seguito il primo comma dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, riguardante lo Stato giuridico della gente dell'aria, con le modifiche apportate dalla seguente legge: "Per ottenere l'iscrizione nell'albo, nelle matricole e nei registri della gente dell'aria occorre essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e aver compiuto gli anni 18, quando si tratti di avieri, o gli anni fissati per ciascun grado al successivo art. 9 per il personale navigante graduato; occorre inoltre possedere i requisiti di condotta morale, di capacita' fisica e di attitudine speciale, denominati dal regolamento". - Si riporta qui' di seguito il secondo comma dell'art. 27 della suddetta legge gia' modificato dalla legge 16 aprile 1936 n. 849, come ulteriormente modificato dalla presente legge: "Nel caso che, all'estero, sia indispensabile sostituire parte dell'equipaggio, i relativi contratti di arruolamento devono essere stipulati con l'autorizzazione dell'autorita' consolare, e soltanto per la rimanente parte del viaggio fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto italiano, nel caso che il personale arruolato non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale, deve essere munito dei brevetti di abilitazione previsti dalle convenzioni internazionali o, in difetto, di brevetti validi, secondo la legge nazionale dell'arruolato". - Si riporta qui' di seguito l'art. 13 del D.P.R. 1 settembre 1967, n. 1411 recante approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 13. - Le persone che chiedono di essere iscritte negli albi o nel registro sono tenute a presentare domanda in carta legale diretta all'ente ed a provare: 1) di essere cittadini italiani, o di altro Stato membro dell'Unione europea, salvo nei casi previsti dall'art. 737, secondo e terzo comma, del codice della navigazione; 2) di aver domicilio nell'Unione europea; 3) di non aver subito condanne penali che importino la interdizione dai pubblici uffici e di possedere il requisito della buona condotta, mediante presentazione del certificato penale e di quello di buona condotta; 4) di possedere i brevetti, le licenze, le abilitazioni ed il titolo di studio prescritti; 5) di possedere i necessari requisiti di idoneita' fisica in rapporto alla qualifica per la quale esse chiedono la iscrizione".
Art. 23
(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega).
2.All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera b), il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, puo' affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si e' verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto e' necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.
Nota all'art. 23: - Il D.P.R. 1 settembre 1967, n. 1411, reca: "Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria".
Art. 24
(Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti).
Nota all'art. 24: - Il D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 351, reca: "Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza".
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 26
(Disposizioni sulla Farmacopea europea).
1.Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformita' alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.
Note all'art. 26: - La legge 22 ottobre 1973, n. 752, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964". - La legge 9 novembre 1961, n. 1242, reca: "Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufflciale".
Art. 27
Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione).
Note all'art. 27: - Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107 reca: "Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione". Si porta qui di seguito l'articolo 5 lettera b) del decreto legislativo suddetto cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Requisiti generali e specifici di purezza). - 1. Gli aromi non devono contenere: a) elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente pericolosa per la salute umana; b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II. 2. Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III". - Si riporta qui' di seguito l'allegato II del sopracitato decreto legislativo n. 107/1992 cosi' come modificato dalla presente legge: " Allegato II Tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi Arsenico non piu' di 3 mg/kg Piombo " 10 mg/kg Mercurio " 1 mg/kg Cadmio " 1 mg/Kg".
Art. 28
(Etichettatura dei prodotti cosmetici).
All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE, dopo la parola: "aroma" sono inserite le seguenti: "specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale".
Note all'art. 28: - La legge 11 ottobre 1986, n. 713, reca: "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici". Si riporta qui' di seguito l'art. 8, comma 2, della legge suddetta come modificato dalla presente legge: "2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma" specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1%".
Art. 29
(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega).
1.In conformita' a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attivita' di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, e' svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunita' europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocita', sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
2.L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, puo' affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.
3.L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilita' dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa e' preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'International Maritime Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attivita' dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonche' sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalita' della stessa.
4.Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 e' revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, e' accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa piu' i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Puo', inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione e' data immediata notizia alla Commissione delle Comunita' europee.
Note all'art. 29: - L'appendice II della risoluzione A.739 (18) e' stata adottata dalla 18 Assemblea dell'International Maritime Or- ganization (IMO) il 4 novembre 1993. - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, riguarda: "Riordinamento del Registro italiano navale".
Art. 30
(Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega).
2.Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Note all'art. 30: - La legge 18 dicembre 1984, n. 976, riguarda: "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i seguenti atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF); appendice A - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV); appendice B - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi". - Il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n.9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, riguarda: "Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato".
Art. 31
(Emissione di segnali televisivi).
Art. 32
(Ascensori)
Nota all'art. 32: - Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, ved. nota all'art.2. L'art. 4 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. 6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. 8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa".
Art. 33
(Imprese finanziarie: criteri di delega).
1.Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo e' delegato a emanare uno o piu' decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, societa' di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.
Art. 34
(Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione).
1.Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1986, n. 599, e' soppresso l'ultimo periodo.
2.L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' abrogato.
Note all'art. 34: - La legge 26 settembre 1986, n. 599, riguarda: "Revisione della legislazione valutaria". - Il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, riguarda: "Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria".
Art. 35
(Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega).
Nota all'art. 35: - Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, riguarda: "Recepimento della diretttva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi".
Art. 36
(Norme per il mercato dell'energia elettrica).
Art. 37
(Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194).
1.All'articolo 16, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: "nonche' la data di scadenza dell'autorizzazione" sono soppresse.
2.All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di: a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita' di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti; b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonche' ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attivita'; c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici; d) amministrazione generale indispensabile per le attivita' della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici".
Nota all'art. 37: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, riguarda: "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". Si riporta di seguito l'art. 16, comma 1, lettera q), cosi' come modificata dalla presente legge: "Art. 16 (Etichettatura dei prodotti fitosanitari). - 1. Su tutti gli imballaggi e contenitori di prodotti fitosanitari devono essere apposte etichette recanti in lingua italiana e in modo chiaro ed indelebile le seguenti indicazioni: a) - p) (Omissis); q) La data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato, se la durata dello stesso e' inferiore a due anni".
Art. 38
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)
1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i prmcipi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1 996.
Nota all'art. 38: - Per quanto riguarda la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ved. nota alle premesse. L'art. 38 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 38 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione della direttiva 92/32/CEE, la disciplina di livello legislativo concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose nonche' i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente relativi alle sostanze notificate, con conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e 20 febbraio 1988, n. 141; b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati alla direttiva 67/548/CEE si provveda con decreto del Ministro della sanita', emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali degli Stati membri per il proprio recepimento. Il predetto criterio dovra' essere applicato anche alle direttive comunitarie gia' emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento italiano; c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della sanita' e dall'Istituto superiore di sanita' siano poste a carico delle imprese notificatrici di nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le modalita' di versamento da stabilire con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro".
Art. 39
Organizzazione dei controlli ufficiali e modalita' di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega).
Art. 40
Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo
1.In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attivita' di controllo. Le modalita' dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
((
4.La zona di operativita' al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori e' individuata nell'intero territorio nazionale.
))
5.Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalita' di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.
6.Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria.
7.Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97.
8.Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97. Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7.
9.Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.
Art. 41
(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega).
2.Il legislatore delegato dovra' prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 42
(Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega).
Nota all'art. 42: - La legge 30 gennaio 1968, n. 46, riguarda: "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi".
Art. 43
(Tutela giuridica delle banche di dati).
Nota all'art. 43: - La legge 22 aprile 1941, n. 633, riguarda: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". L'articolo 2 della suddetta legge come modificato dal D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, e dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, cosi' recita: "Art. 2. - In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se' opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreche' il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreche' non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche' originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".
Art. 44
(Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali).
1.Per l'attuazione della direttiva 96/ 70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.
Nota all'art. 44: - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, riguarda: "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali".
Art. 45
(Prodotti tessili).
1.Per l'attuazione della direttiva 96/ 74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.
Nota all'art. 45: - La legge 26 novembre 1973, n. 883, riguarda: "Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili".
Art. 46
Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali).
1.Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e' disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformita' ai requisiti stessi e' debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformita', non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.
2.Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano " norme" ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
3.Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione e' determinata con convenzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potra' assegnare contributi specifici per le finalita' di cui al presente comma. Le altre amministrazioni, di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalita' di accesso alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
4.Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670, e' abrogato.
Note all'art. 46: - La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, riguarda: "Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato". - Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riguarda: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". - Il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, riguarda: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni". - Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, riguarda: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo". - Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, riguarda: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici". - Il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, riguarda: "Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato". - Il D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268, riguarda: "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici". - La legge 2l giugno l986, n. 317: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche". - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguarda: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". - L'articolo 1, comma 40, della suddetta legge n. 549/1995 cosi' recita: "40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa". - Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, ved. nota all'art. 43.
Art. 47
Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori).
1.All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: " fino al 7 giugno 1997".
2.All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 7 giugno 1997".
Note all'art. 47: - Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 903, riguarda: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/581 relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori". Si riporta di seguito l'art. 4, secondo comma, del suddetto D.P.R. cosi' come modificato dalla presente legge: "Sono altresi' esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura fino al 7 giugno 1977 i prodotti alimentari preconfezionati in quantita' prestabilite, se commercializzati secondo gamme di quantita' nominali o capacita' nominali previste dalle norme vigenti, i cui valori non corrispondano a gamme comunitarie, nonche' i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite per i quali non sono previste dalle norme vigenti gamme di quantita' nominali o di capacita' nominali, qualora il loro quantitativo netto sia pari a 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 g o ml". - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 78, riguarda: "Attuazione della direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori". Si riporta di seguito l'art. 4, comma 3, del suddetto decreto legislativo cosi' come modificato dalla presente legge: "3. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura: fino al 7 giugno 1997 i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite di cui all'allegato, se commercializzati secondo gamme di quantita' nominali o capacita' nominali previste dalle norme vigenti, i cui valori non corrispondono a gamme comunitarie".
Art. 48
(Prodotti alimentari).
1.Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.
2.L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.
3.I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.
Nota all'art. 48: - La legge 4 luglio 1967, n. 580, riguarda: n. 580, riguarda: "Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari".
Art. 49
(Paste farcite con carne).
1.Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantita' di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.
Note all'art. 49: - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, riguarda: "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale". - Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 251, riguarda: "Modificazioni al D.L. 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di protezione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale".
Art. 50
(Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega).
Note all'art. 50: - La legge 6 dicembre 1993, n. 499, riguarda: "Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro". L'art. 1, comma 1, lettera c), della suddetta legge cosi' recita: "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)-b) (Omissis); c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio: 1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psico- fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravita' con riferimento al pericolo concreto per la sa- lute, la sola pena dell'arresto; 2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonche' le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati".
Art. 51
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega).
1.L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.
2.All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.
Nota all'art. 51: - Per quanto riguarda la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ved. nota all'art. 1. L'art. 43 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 43 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, nonche' 91/383/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove piu' favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori; b) fissare gli obblighi generali e le responsabilita' per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalita' di prevenzione e tutela dei lavoratori; c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale; d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione; e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresi' la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilita' del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori; f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio; g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalita' di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare: 1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unita' sanitarie locali, anche la fine di assicurare unita' di indirizzi ed omogeneita' di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro; 2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia; 3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attivita' lavorativa; 4) che per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', l'attivita' di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato e lavoro; 5) che le interruzioni periodiche di cui all'art. 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonche' le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione. 2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione piu' favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente. 3. In deroga a quanto previsto nell'art. 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 52
(Disposizioni sul miele).
1.Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' sostituito dal seguente: "Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela con miele extracomunitario"". 2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese o i Paesi di produzione". 3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' abrogata. 4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole: "del miele vergine integrale". 5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature gia' predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 52: - La legge 12 ottobre 1982, n. 753, riguarda: "Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della C.E.E. concernenti il miele". Si riportano di seguito gli articoli 6, comma 2, e 7 della suddetta legge cosi' come modificati da ultimo dalla presente legge: "Art. 6, comma 2. La denominazione di vendita puo' essere completata da: a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche; b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata". "Art. 7. - Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico- chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale nonche' le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualita'".
Art. 53
Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita').
1.In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e' responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
3.Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
5.La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato puo' riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.
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