Entrata della legge: 22-5-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e' prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.
2.I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3.Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4.Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.
5.Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
6.Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza. (2)((3))
7.Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
8.Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
Art. 2
(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
Note all'art. 2: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale. Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano: "Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo commo dell'art. 32 non si applica ai reati previsti: a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33 lettera a); b) dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravianza; c) da disposizioni di legge concernente le armi, le munizioni e gli esplosivi; d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; e) dalla 1egge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283; f) della legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento; h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; l) dalla legge in materia urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35; n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; o) dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n. 570, in materia elettorale". "Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste delle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'ommissione totale o parziale del versamento di contributi e premi l'ordinanza- ingiunzione e' emessa ai sensi dell'art. 18, degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalla leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta nel termine previsto dell'art. 22 opposizione davanti al pre- tore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 ed il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizone e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si osservano in ogni caso gli articoli, 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito e' regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'Ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore nei casi in cui essa e' consentita quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vi e' pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal prima comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, disciplina il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Gli articoli 5 e 21 recitano: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - E' istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere della data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748". "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedono misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5". - La legge 5 agosto 1978, n. 468, concerne la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. L'art. 11-ter, comma 2, recita: "2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciscuna disposizione e delle relative coperture, con la specializzazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuzione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, 1e loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'articolo 9 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. 2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva. 3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti. 4. In mancanza degli atti normativi della regione, previsti nei commi primo, secondo e terzo, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4. 5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. 6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma terzo o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma quinto e' esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382". L'articolo 6, primo comma, cosi' recita: "Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio". - Il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana".
Art. 3
(Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive).
1.All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunita' europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, nonche' l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione".
Art. 4
(Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee).
1.Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee di cui all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonche' a quelli stabiliti nell'articolo 2.
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
Art. 5
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
1.Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2.
2.Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.
3.Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 8, puo' prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
Note all'art. 5: - Per quanto concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 1. L'articolo 17, comma 2, della suddetta legge cosi' recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". L'art. 5, com-ma 1, della suddetta legge cosi' recita: "Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo".
Art. 6
(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa).
1.L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2.Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti.
3.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.
Note all'art. 6: - Per quanto concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400, ved. note all'art. 1. L'art. 17, comma 3, della suddetta legge cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". Gli articoli 11 e 20 della suddetta legge cosi' recitano: "Art. 11 (Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari). - 1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia gia' disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi". "Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale. 2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".
Art. 7
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1.Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando cio' non contrasti con la disciplina comunitaria.
Art. 8
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
1.Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonche' della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.La delega e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Note all'art. 8: - Per quanto concerne la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ved. note all'art. 1. - Per quanto concerne la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ved. note all'art. 1. - Per quanto concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400, ved. note all'art. 1.
Art. 9
(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio).
1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonche' per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.
2.La delega e' esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.
Nota all'art. 9: - Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, e' pubblicato in G.U.C.E. L 84 del 5 maggio 1993.
Art. 10
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
1.Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e acquisendo, limitatamente alle materie di competenza regionale, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163))
Art. 12
(Marcatura CE).
1.Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.
3.All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo le parole: "sull'apparecchio" sono inserite le seguenti: "ovvero, quando non possibile".
Note all'art. 12: - Per quanto concerne la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ved. note all'art. 1. L'articolo 47 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono de- terminate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' deter- minate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuate restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615, reca: "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993". Si riporta qui' di seguito l'art. 7 comma 5, del suddetto decreto legislativo cosi' come modificato dalla presente legge: "5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, oltre a predisporre la dichiarazione di cui al comma 1, appone la marcatura CE di conformita', di cui all'allegato 1, sull'apparecchio, ovvero, quando non possibile, sulle istruzioni per l'uso ovvero, in alternativa alle istruzioni, sul tagliando di garanzia e, facoltativamente, sull'imballaggio".
Art. 13
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52).
1.Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformita', alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.".
2.Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' sostituito dal seguente: "2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"; tale dicitura e' completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.".
3.All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione introduttiva da' partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria".
4.All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-b1s. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresi' sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali proce- dure di infrazione".
5.Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' sostituito dal seguente: "2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie".
6.Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' inserito il seguente: "2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie".
7.Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione".
8.Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2".
9.Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' sostituito dal seguente: "2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea e' istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello gia' istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite".
10.Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' inserito il seguente: "2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali".
11.Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali".
12.L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' abrogato.
13.L'articolo 10 della legge l 6 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
Note all'art. 13: - Per quanto concerne la legge 9 marzo 1989, n. 86, ved. note all'art. 5. Si riporta qui di seguito il comma 3 dell'art. 2 della legge suddetta cosi' come modificato dalla presente legge: "3. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si da' conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico- istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle rela- tive alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana. La relazione introduttiva da' partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria". - Si riporta qui' di seguito il comma 2 dell'art. 10 della legge 9 marzo 1989 n. 86 cosi' come modificato dalla presente legge: "2. La Conferenza, in particolare, esprime parere: a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; b) sui criteri e le modalita' per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 1; b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'art. 2". - Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, reca "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri". - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994". Si riporta qui' di seguito il comma 4 dell'art. 58 della legge suddetta cosi' come modificato dalla presente legge: "4. Le regioni nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facolta' di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali. Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome".
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 422))
Art. 15
Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo).
Note all'art. 15: - Il D.L. 24 giugno 1994, n. 408, reca: "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo". Si riporta qui' di seguito l'art. 2 comma 2 del decreto-legge suddetto cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Modalita' di esercizio dell'elettorato attivo e passivo). - 1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra e' ridotto da novanta a ottanta giorni. "2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati: a) la volonta' di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto; b) la cittadinanza; c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine; d) il possesso della capacita' elettorale nello Stato di origine; e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo".
Art. 16
(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione del l'impiego dell'amianto).
1.Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' sostituito dal seguente: "2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto".
2.L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e' sostituito dal seguente: "ART. 3 - (Valori limite). - 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita' produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attivita' di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo' superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge. 2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114. 3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' sostituita dalla seguente: "a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo". 5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e' abrogato".
3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 16: - Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, reca: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212". La modifica di cui all'art. 16, comma 1, costituisce regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189/CEE, e successive modificazioni, ed e' stata attuata in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee nella causa C-279/94. - Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114, reca: "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto".
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO
Art. 17
(Tutela delle acque dall'inquinamento).
1.Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
3.I commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono abrogati.
Note all'art. 17: - Per quanto concerne la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ved. note all'art. 1. - Per quanto concerne la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ved. note all'art. 1. - Le direttive di cui all'art. 37 della suddetta legge sono: la direttiva 91/271/CEE riguardante il trattamento delle acque reflue urbane, pubblicata in G.U.C.E. L 135 del 30 maggio 1991; e la direttiva 91/676/CEE riguardante la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, pubblicata in G.U.C.E. L 375 del 31 dicembre 1991. - La legge 5 gennaio 1994, n. 36, reca: "Disposizioni in materia di risorse idriche".
Art. 18
Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
Note all'art. 18: - Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, reca: "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi". - Per quanto concerne l'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400 ved. note all'art. 5.
Art. 19
Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante).
Art. 20
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega).
Art. 21
(Direttiva 96/61/CE del Consiglio, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento).
1.L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovra' assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.
2.Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le prescrizioni tecniche riportate all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi".
Note all'art. 21: - Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio". L'articolo 31 del suddetto decreto legislativo, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci. 2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle proce- dure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni. 3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni: a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi; c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale. 4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Tesoro. 6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28. 7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
Art. 22
Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprieta' degli aeromobili la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio).
1.In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" e' riferito a persone fisiche, persone giuridiche, societa', enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.
2.Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
3.L'articolo 751 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "ART. 751. - (Nazionalita' dei proprietari di aeromobili). - Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria: a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea; b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea; c) a societa' costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonche' il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario puo' risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della societa'. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, puo', con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le societa' concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonche' le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilita' ancorche' non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione e' effettuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla societa' che ha l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile. La proprieta' e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana".
4.L'articolo 752 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "ART. 752. - (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). - Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino gia' iscritti in registri aeronautici di altri Stati".
5.Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola: "straniero" e' sostituita dalle seguenti: "di altro Stato".
6.Nel primo comma, lettera d), dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola: " straniero" e' sostituita dalle seguenti: "di altro Stato". Dopo la citata lettera d) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere: "d-bis) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea; d-ter) e' stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorita' che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione".
7.Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
8.Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o dalla competente autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea".
9.All'articolo 788 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma: "Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione puo', in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1 settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attivita' di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici ".
10.Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprieta' e di disponibilita' di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.
11.All'articolo 800 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma: "Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo".
12.All'articolo 805 del codice della navigazione e' aggiunto il seguente comma: "Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza e' fatta menzione sul piano di volo".
13.E' abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
14.Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: "la costruzione", sono inserite le seguenti: "in Italia o all'estero"; dopo le parole: "di un aeromobile", sono inserite le seguenti: "da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850".
15.Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione".
16.Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".
17.Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole: "sia straniero. Detto personale" sono sostituite dalle seguenti: "non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale".
18.Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea"; al numero 2, le parole: "in uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Unione europea".
19.All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, e' aggiunto il seguente comma: "Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea".
20.L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, e' abrogato.
Note all'art. 22: - Si riporta qui' di seguito il primo comma dell'art. 737 del codice della navigazione approvato con regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942, come modificato dalla presente legge: "Art. 737 (Requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro). - Possono conseguire la iscrizione negli albi e nel registro della gente dell'aria i cittadini italiani, o di altro Stato membro dell'Unione europea che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. - Si riporta qui' di seguito il primo comma dell'art. 758 del codice della navigazione come modificato dalla presente legge: "Art. 758 (Perdita dei requisiti di nazionalita'), primo comma. - Il proprietario di un aeromobile iscritto nei registri nazionali deve entro otto giorni denunciare al Ministro per l'aeronautica o, se trattasi di aliante libratore, alla Re- ale unione nazionale aeronautica, l'avvenuta iscrizione in un registro di altro Stato, nonche' ogni altro fatto che importi la perdita dei requisiti di nazionalita'". - Si riporta qui' di seguito il primo comma, lettera d), dell'art. 762 del codice della navigazione come modificato dalla presente legge: "Art. 762 (Cancellazione dell'aeromobile dai registri). - L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando: a)-c) (Omissis); d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato". - Si riporta qui' di seguito il secondo comma dell'art. 777 del codice della navigazione come modificato dalla presente legge: "La direzione amministrativa e tecnica dell'impresa deve essere affidata a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea". - Il regolamento CEE n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei e' pubblicato in G.U.C.E. L n. 240 del 24 agosto 1992. - Si riporta qui' di seguito l'art. 848 del codice della navigazione come modificato dalla presente legge: "Art. 848 (Dichiarazione di costruzione) - Chi imprende la costruzione in Italia o all'estero di un aeromobile da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850 deve farne preventiva dichiarazione al Ministro per l'aeronautica, indicando lo stabilimento in cui saranno costruiti la cellula e i motori. Della dichiarazione e' presa nota nel registro delle costruzioni, tenuto presso il Ministero per l'aeronautica". - Si riporta qui' di seguito il secondo comma, lettera d), dell'art. 159 del R.D. 11 gennaio 1925, n. 356 recante approvazione del regolamento per la navigazione aerea, cosi' come modificato dalla presente legge: "A tale uopo ogni proprietario deve presentare al commissariato per l'aeronautica apposita domanda in carta bollata, corredata dai seguenti documenti: a)-c) (Omissis); d) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'art. 751 del codice della navigazione". - L'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, cosi' recita: "Art. 4. (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa. - Si riporta qui' di seguito il primo comma dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1934, n. 331, riguardante lo Stato giuridico della gente dell'aria, con le modifiche apportate dalla seguente legge: "Per ottenere l'iscrizione nell'albo, nelle matricole e nei registri della gente dell'aria occorre essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e aver compiuto gli anni 18, quando si tratti di avieri, o gli anni fissati per ciascun grado al successivo art. 9 per il personale navigante graduato; occorre inoltre possedere i requisiti di condotta morale, di capacita' fisica e di attitudine speciale, denominati dal regolamento". - Si riporta qui' di seguito il secondo comma dell'art. 27 della suddetta legge gia' modificato dalla legge 16 aprile 1936 n. 849, come ulteriormente modificato dalla presente legge: "Nel caso che, all'estero, sia indispensabile sostituire parte dell'equipaggio, i relativi contratti di arruolamento devono essere stipulati con l'autorizzazione dell'autorita' consolare, e soltanto per la rimanente parte del viaggio fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto italiano, nel caso che il personale arruolato non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale, deve essere munito dei brevetti di abilitazione previsti dalle convenzioni internazionali o, in difetto, di brevetti validi, secondo la legge nazionale dell'arruolato". - Si riporta qui' di seguito l'art. 13 del D.P.R. 1 settembre 1967, n. 1411 recante approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 13. - Le persone che chiedono di essere iscritte negli albi o nel registro sono tenute a presentare domanda in carta legale diretta all'ente ed a provare: 1) di essere cittadini italiani, o di altro Stato membro dell'Unione europea, salvo nei casi previsti dall'art. 737, secondo e terzo comma, del codice della navigazione; 2) di aver domicilio nell'Unione europea; 3) di non aver subito condanne penali che importino la interdizione dai pubblici uffici e di possedere il requisito della buona condotta, mediante presentazione del certificato penale e di quello di buona condotta; 4) di possedere i brevetti, le licenze, le abilitazioni ed il titolo di studio prescritti; 5) di possedere i necessari requisiti di idoneita' fisica in rapporto alla qualifica per la quale esse chiedono la iscrizione".
Art. 23
(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega).
2.All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera b), il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, puo' affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si e' verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto e' necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.
Nota all'art. 23: - Il D.P.R. 1 settembre 1967, n. 1411, reca: "Approvazione del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria".
Art. 24
(Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti).
Nota all'art. 24: - Il D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 351, reca: "Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza".
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259))
Art. 26
(Disposizioni sulla Farmacopea europea).
1.Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanita', da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformita' alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.
Note all'art. 26: - La legge 22 ottobre 1973, n. 752, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla elaborazione di una farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964". - La legge 9 novembre 1961, n. 1242, reca: "Revisione e pubblicazione della Farmacopea ufflciale".
Art. 27
Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione).
Note all'art. 27: - Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107 reca: "Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione". Si porta qui di seguito l'articolo 5 lettera b) del decreto legislativo suddetto cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Requisiti generali e specifici di purezza). - 1. Gli aromi non devono contenere: a) elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente pericolosa per la salute umana; b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II. 2. Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III". - Si riporta qui' di seguito l'allegato II del sopracitato decreto legislativo n. 107/1992 cosi' come modificato dalla presente legge: " Allegato II Tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi Arsenico non piu' di 3 mg/kg Piombo " 10 mg/kg Mercurio " 1 mg/kg Cadmio " 1 mg/Kg".
Art. 28
(Etichettatura dei prodotti cosmetici).
All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE, dopo la parola: "aroma" sono inserite le seguenti: "specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale".
Note all'art. 28: - La legge 11 ottobre 1986, n. 713, reca: "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici". Si riporta qui' di seguito l'art. 8, comma 2, della legge suddetta come modificato dalla presente legge: "2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma" specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1%".
Art. 29
(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega).
1.In conformita' a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attivita' di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, e' svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunita' europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocita', sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
2.L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, puo' affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.
3.L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilita' dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa e' preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'International Maritime Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attivita' dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonche' sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalita' della stessa.
4.Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 e' revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, e' accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa piu' i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Puo', inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione e' data immediata notizia alla Commissione delle Comunita' europee.
Note all'art. 29: - L'appendice II della risoluzione A.739 (18) e' stata adottata dalla 18 Assemblea dell'International Maritime Or- ganization (IMO) il 4 novembre 1993. - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, riguarda: "Riordinamento del Registro italiano navale".
Art. 30
(Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega).
2.Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Note all'art. 30: - La legge 18 dicembre 1984, n. 976, riguarda: "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), adottata a Berna il 9 maggio 1980, con i seguenti atti connessi: protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF); appendice A - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV); appendice B - regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), con quattro annessi". - Il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n.9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, riguarda: "Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato".
Art. 31
(Emissione di segnali televisivi).
Art. 32
(Ascensori)
Nota all'art. 32: - Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, ved. nota all'art.2. L'art. 4 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. 6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. 8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa".
Art. 33
(Imprese finanziarie: criteri di delega).
1.Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo e' delegato a emanare uno o piu' decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, societa' di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.
Art. 34
(Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione).
1.Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1986, n. 599, e' soppresso l'ultimo periodo.
2.L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' abrogato.
Note all'art. 34: - La legge 26 settembre 1986, n. 599, riguarda: "Revisione della legislazione valutaria". - Il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, riguarda: "Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria".
Art. 35
(Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega).
Nota all'art. 35: - Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, riguarda: "Recepimento della diretttva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi".
Art. 36
(Norme per il mercato dell'energia elettrica).
Art. 37
(Modifiche del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194).
1.All'articolo 16, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: "nonche' la data di scadenza dell'autorizzazione" sono soppresse.
2.All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di: a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita' di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti; b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonche' ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attivita'; c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici; d) amministrazione generale indispensabile per le attivita' della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici".
Nota all'art. 37: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, riguarda: "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". Si riporta di seguito l'art. 16, comma 1, lettera q), cosi' come modificata dalla presente legge: "Art. 16 (Etichettatura dei prodotti fitosanitari). - 1. Su tutti gli imballaggi e contenitori di prodotti fitosanitari devono essere apposte etichette recanti in lingua italiana e in modo chiaro ed indelebile le seguenti indicazioni: a) - p) (Omissis); q) La data di scadenza in normali condizioni di conservazione del preparato, se la durata dello stesso e' inferiore a due anni".
Art. 38
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)
1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i prmcipi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1 996.
Nota all'art. 38: - Per quanto riguarda la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ved. nota alle premesse. L'art. 38 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 38 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione della direttiva 92/32/CEE, la disciplina di livello legislativo concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose nonche' i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente relativi alle sostanze notificate, con conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 e 20 febbraio 1988, n. 141; b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati alla direttiva 67/548/CEE si provveda con decreto del Ministro della sanita', emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali degli Stati membri per il proprio recepimento. Il predetto criterio dovra' essere applicato anche alle direttive comunitarie gia' emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento italiano; c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della sanita' e dall'Istituto superiore di sanita' siano poste a carico delle imprese notificatrici di nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le modalita' di versamento da stabilire con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro".
Art. 39
Organizzazione dei controlli ufficiali e modalita' di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega).
Art. 40
Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo
1.In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attivita' di controllo. Le modalita' dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
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4.La zona di operativita' al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori e' individuata nell'intero territorio nazionale.
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5.Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalita' di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.
6.Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria.
7.Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97.
8.Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97. Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7.
9.Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.
Art. 41
(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega).
2.Il legislatore delegato dovra' prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 42
(Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega).
Nota all'art. 42: - La legge 30 gennaio 1968, n. 46, riguarda: "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi".
Art. 43
(Tutela giuridica delle banche di dati).
Nota all'art. 43: - La legge 22 aprile 1941, n. 633, riguarda: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". L'articolo 2 della suddetta legge come modificato dal D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, e dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, cosi' recita: "Art. 2. - In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se' opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicata all'industria, sempreche' il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreche' non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche' originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso".
Art. 44
(Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali).
1.Per l'attuazione della direttiva 96/ 70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.
Nota all'art. 44: - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, riguarda: "Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali".
Art. 45
(Prodotti tessili).
1.Per l'attuazione della direttiva 96/ 74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.
Nota all'art. 45: - La legge 26 novembre 1973, n. 883, riguarda: "Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili".
Art. 46
Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali).
1.Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e' disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformita' ai requisiti stessi e' debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformita', non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.
2.Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano " norme" ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
3.Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione e' determinata con convenzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potra' assegnare contributi specifici per le finalita' di cui al presente comma. Le altre amministrazioni, di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalita' di accesso alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del diritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
4.Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670, e' abrogato.
Note all'art. 46: - La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, riguarda: "Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato". - Il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riguarda: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". - Il D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, riguarda: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni". - Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320, riguarda: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo". - Il D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323, riguarda: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici". - Il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, riguarda: "Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato". - Il D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268, riguarda: "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici". - La legge 2l giugno l986, n. 317: "Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche". - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguarda: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". - L'articolo 1, comma 40, della suddetta legge n. 549/1995 cosi' recita: "40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa". - Per quanto riguarda la legge 22 aprile 1941, n. 633, ved. nota all'art. 43.
Art. 47
Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori).
1.All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: " fino al 7 giugno 1997".
2.All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, le parole: "fino al 7 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 7 giugno 1997".
Note all'art. 47: - Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 903, riguarda: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/581 relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori". Si riporta di seguito l'art. 4, secondo comma, del suddetto D.P.R. cosi' come modificato dalla presente legge: "Sono altresi' esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura fino al 7 giugno 1977 i prodotti alimentari preconfezionati in quantita' prestabilite, se commercializzati secondo gamme di quantita' nominali o capacita' nominali previste dalle norme vigenti, i cui valori non corrispondano a gamme comunitarie, nonche' i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite per i quali non sono previste dalle norme vigenti gamme di quantita' nominali o di capacita' nominali, qualora il loro quantitativo netto sia pari a 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 g o ml". - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 78, riguarda: "Attuazione della direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori". Si riporta di seguito l'art. 4, comma 3, del suddetto decreto legislativo cosi' come modificato dalla presente legge: "3. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura: fino al 7 giugno 1997 i prodotti preconfezionati in quantita' prestabilite di cui all'allegato, se commercializzati secondo gamme di quantita' nominali o capacita' nominali previste dalle norme vigenti, i cui valori non corrispondono a gamme comunitarie".
Art. 48
(Prodotti alimentari).
1.Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.
2.L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.
3.I prodotti alimentari che contengano in qualunque forma organismi manipolati geneticamente o loro parti o derivati devono essere chiaramente individuati dal consumatore attraverso l'etichettatura che deve riportare in maniera ben leggibile l'indicazione che il prodotto alimentare contiene organismi geneticamente modificati o loro parti o derivati.
Nota all'art. 48: - La legge 4 luglio 1967, n. 580, riguarda: n. 580, riguarda: "Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari".
Art. 49
(Paste farcite con carne).
1.Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantita' di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.
Note all'art. 49: - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, riguarda: "Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale". - Il D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 251, riguarda: "Modificazioni al D.L. 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di protezione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale".
Art. 50
(Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega).
Note all'art. 50: - La legge 6 dicembre 1993, n. 499, riguarda: "Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro". L'art. 1, comma 1, lettera c), della suddetta legge cosi' recita: "Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)-b) (Omissis); c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio: 1) mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni psico- fisiche del lavoratore, prevedendo la pena alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi di maggiore gravita' con riferimento al pericolo concreto per la sa- lute, la sola pena dell'arresto; 2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non superiore a lire cinque milioni, nonche' le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati".
Art. 51
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega).
1.L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.
2.All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.
Nota all'art. 51: - Per quanto riguarda la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ved. nota all'art. 1. L'art. 43 della suddetta legge cosi' recita: "Art. 43 (Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE, nonche' 91/383/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove piu' favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori; b) fissare gli obblighi generali e le responsabilita' per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalita' di prevenzione e tutela dei lavoratori; c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale; d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione; e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresi' la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilita' del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori; f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio; g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalita' di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare: 1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unita' sanitarie locali, anche la fine di assicurare unita' di indirizzi ed omogeneita' di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro; 2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia; 3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attivita' lavorativa; 4) che per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', l'attivita' di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato e lavoro; 5) che le interruzioni periodiche di cui all'art. 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonche' le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente definite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione. 2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione piu' favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente. 3. In deroga a quanto previsto nell'art. 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 52
(Disposizioni sul miele).
1.Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' sostituito dal seguente: "Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela con miele extracomunitario"". 2. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall'articolo 51, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese o i Paesi di produzione". 3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' abrogata. 4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole: "del miele vergine integrale". 5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature gia' predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 52: - La legge 12 ottobre 1982, n. 753, riguarda: "Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della C.E.E. concernenti il miele". Si riportano di seguito gli articoli 6, comma 2, e 7 della suddetta legge cosi' come modificati da ultimo dalla presente legge: "Art. 6, comma 2. La denominazione di vendita puo' essere completata da: a) un'indicazione inerente all'origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche; b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata". "Art. 7. - Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico- chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale nonche' le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualita'".
Art. 53
Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita').
1.In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e' responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
3.Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
5.La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato puo' riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.
6.Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7.E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificita' (STG)".
9.In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorita' pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.
10.Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate.
11.Gli organismi privati autorizzati e le autorita' pubbliche designate possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e' soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 e' soggetta al controllo di uno o piu' organismi privati autorizzati o delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.
12.La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
13.Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca. ai sensi del comma 4.
14.Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.
16.I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n.2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.
17.Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.
((17-bis. Lo statuto dei consorzi di tutela prevede che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251))
18.I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
19.Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 54
Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie).
1.Il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, introdotto dall'articolo 1 del decreto- legge 23 gennaio 1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1993, n. 80, recante integrazioni dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, e' abrogato.
Art. 55
(Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508).
Nota all'art. 55: - Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, riguarda: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sui mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE". Si riporta di seguito l'art. 2, comma 1, n. 1, del suddetto decreto legislativo cosi' come modificato dalla presente legge. "1. Ai fini del presente decreto si intende per: 1) rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non destinati al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, esclusi gli escreti degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti".
Art. 56
Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE).
1.Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e' inserito il seguente: "ART. 13-bis. - 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni. In caso di recidiva sono sospesi la licenza o il permesso di importazione per tre mesi. 2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. 3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.".
2.Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, un decreto legislativo diretto ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
3.Nell'esercizio della delega di cui al comma 2 il Governo dovra' prevedere un idoneo sistema di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi che ne siano sprovvisti, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Nota all'art. 56: - Il D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, riguarda: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari".
Art. 57
(Modifica della legge comunitaria 1991).
1.L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' rilasciata dalla regione o dall'autorita' da essa delegata.
2.Restano validi gli atti istruttori gia' compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unita' sanitarie locali.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1998 SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 57: - Per quanto riguarda la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ved. nota all'art. 1. - L'art. 57, comma 4, della suddetta legge cosi' recita: "4. La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della santa'".
Allegato A
ALLEGATO A (articolo 1, comma 1) 91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 1uglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali. 93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. 93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. 93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti. 93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. 93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. 94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. 94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. 94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile. 94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime. 94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio. 94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE. 95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE. 95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della spe- cie bovina e suina. 95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale. 95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto. 95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi. 95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. 95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori. 95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante. 95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE. 96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati. 96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE. 96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze "Beta-agoniste" nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. 96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE. 96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti. 96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE. 96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE. 96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. 96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT). 96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente. 96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'. 96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. 96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile. 96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determi- nate sostanze pericolose. 96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. 96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE. 96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. 96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. 97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. 97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. 97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri. 97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. 97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori. 97/12/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.
Allegato B
ALLEGATO B (articolo 1, comma 3) 93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli. Identico 93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture. 93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti. 93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. 93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. 94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. 94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. 94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile. 94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio. 94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE. 95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE. 95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della spe- cie bovina e suina. 95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale. 95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto. 95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. 95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati. 96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE. 96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze "Beta-agoniste" nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. 96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE. 96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE. 96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE. 96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente. 96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. 96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determi- nate sostanze pericolose. 96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE. 96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. 96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale. 97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. 97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. 97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
Allegato C
ALLEGATO C (articolo 5) 94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Identico. 95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori. 95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. 95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura. 95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi. 96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. 96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti. 96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunita' nel settore della navigazione interna. 96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalita' di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunita'. 96/98/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo. 97/15/CE: direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo. 97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari.
Allegato D
ALLEGATO D (articolo 6) 93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. 93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile. 94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni. 94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. 94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti. 94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina. 94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. 94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni. 94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi. 94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale. 95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale. 95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico. 95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico. 95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo). 95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici. 95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 95/491CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91 /296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti. 95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo. 95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare. 95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca. 96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. 96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. 96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. 96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identita' per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo. 96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici. 96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida. 96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale. 96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati). 96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico. 96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche. 96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote. 96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini. 96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. 96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore. 96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili. 96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. 96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 96/85/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. 96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico. 96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi. 96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale. 96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. 96/96/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/8/CE: direttiva della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 97/10/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. 97/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, recante la quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. 97/17/CE: direttiva della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico. 97/18/CE: direttiva della Commissione, del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici. 97/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/20/CE direttiva della Commissione, del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli. 97/26/CE direttiva del Consiglio, del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida. 97/28/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/29/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/30/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/31/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/32/CE direttiva della Commissione, dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/37/CE direttiva della Commissione, del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile. 97/38/CE direttiva della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio. 97/39/CE 21a direttiva della Commissione, del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocita') dei veicoli a motore. 97/45/CE direttiva della Commissione, del 14 luglio 1997, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. 97/47/CE: direttiva della Commissione, del 28 luglio 1997, che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio. 97/48/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Allegato E
ALLEGATO E (articolo 4) SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE SENTENZE OGGETTO 1 1 giugno 1995 Violazione articolo 1 della direttiva (Causa 40/93) 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva 78/686/CEE (attivita' di dentista) 2 29 febbraio 1996 Violazione articoli 1, 2 e 5 della (Causa 307/94) direttiva 85/432/CEE concernente talune attivita' nel settore farmaceutico