DECRETO 2 aprile 1998, n. 117

Type Decreto
Publication 1998-04-02
Ultimo aggiornamento 1998-04-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 13-5-1998

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

Visto l'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 55, comma 6, della legge n. 449/1997 soprarichiamata, nonche' gli articoli 35, 38 e 53 del testo unico n. 223/1967;

Visto l'articolo 17, comma 50, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ritenuto di dover provvedere a fissare i criteri per una nuova ripartizione del corpo elettorale in sezioni, al fine di adeguare il numero degli iscritti delle singole sezioni ai limiti, minimi e massimi, fissati dalla nuova normativa e di addivenire ad una riduzione del 30% di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 37/98 del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 09801547 del 20 marzo 1998);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 55, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ogni comune e' diviso in sezioni elettorali aventi, di regola, un numero di iscritti non superiore a 1.200, ne' inferiore a 500.

2.Ai fini di cui al comma 1, nonche' allo scopo di perseguire la riduzione del 30 per cento delle sezioni elettorali prevista dall'articolo 55, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli uffici elettorali comunali, nel rispetto dei criteri individuati dal presente decreto e in conformita' all'opera di coordinamento degli uffici elettorali provinciali, predispongono proposte di ridistribuzione del corpo elettorale da sottoporre alle commissioni elettorali comunali.

3.Le proposte di cui al comma 2 sono comunicate agli uffici elettorali provinciali entro il 10 settembre 1998, affinche' verifichino che, a livello provinciale, la riduzione del numero delle sezioni tenda a raggiungere complessivamente almeno il 30 per cento del totale delle sezioni costituite al 30 giugno 1998.

4.Gli uffici elettorali provinciali, entro il 17 settembre 1998, comunicano, per ogni singolo comune della provincia, il numero delle sezioni elettorali ottenuto a seguito della riduzione alla Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, che accerta, a norma dell'articolo 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la conformita' delle modifiche agli obiettivi del perseguimento della riduzione del 30 per cento delle sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come modificato dall'art. 55, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 34. - Ogni comune e' diviso in sezioni elettorali. La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, ne' inferiore a 500. Quando particolari condizioni di lontananza e viabilita' rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni". - Si riporta il comma 7 dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): "7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, e' inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile".

Art. 2

2.Salvo che particolari, comprovate condizioni di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto di voto, nei comuni con popolazione inferiore a 1.200 abitanti viene costituita una sola sezione, mentre nei comuni con popolazione da 1.201 a 2.000 abitanti il corpo elettorale e' ripartito in due sezioni.

Art. 3

1.La riduzione del numero delle sezioni dovra' essere conseguita preferibilmente con l'accorpamento delle sezioni gia' ubicate nel medesimo fabbricato.

2.Qualora vi siano due sezioni ubicate nel medesimo fabbricato, aventi complessivamente non piu' di 1.200 elettori, si provvede a costituire un'unica sezione.

3.Qualora nel medesimo fabbricato siano gia' ubicate piu' di due sezioni, queste sono accorpate in modo tale da assegnare a ciascuna sezione, mediamente, circa 1.000 elettori, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4.

Art. 4

1.Le sezioni aventi sede in zone di notevole densita' demografica e sufficiente viabilita', hanno, di regola, un numero di elettori per sezione non inferiore a 1.000.

2.Puo' derogarsi al limite massimo di 1.200 elettori per sezione nei quartieri a maggiore densita' abitativa dei comuni capoluogo di provincia, nonche' in tutti i casi in cui, in relazione ad esigenze locali, lo si ritenga necessario od opportuno, anche al fine di ottenere la riduzione numerica delle sezioni prevista dal presente decreto.

3.Il numero di iscritti in una sezione puo' essere inferiore a 500, oltre che nei comuni aventi meno di 500 elettori, in casi eccezionali di comprovate difficolta' nell'esercizio del diritto di voto dovute a notevole distanza tra abitazioni e seggi od in presenza di viabilita' assolutamente inadeguata.

Art. 5

1.La delimitazione territoriale di ciascuna sezione deve essere ricompresa interamente nell'ambito di un unico collegio uninominale, rispettivamente, per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del consiglio provinciale, nonche' di un'unica circoscrizione di decentramento comunale.

2.In applicazione dell'articolo 17, comma 50, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rideterminare il numero delle sezioni, dovra' prevedersi la loro localizzazione, nella misura massima possibile, in edifici non scolastici.

Nota all'art. 5: - Si riporta il comma 50 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): "50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici".

Art. 6

1.Sulla base delle proposte di cui all'articolo 1, le commissioni elettorali comunali, entro il 10 ottobre 1998, provvedono alla deliberazione prevista dall'articolo 35 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, ed a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge per la revisione semestrale delle liste elettorali.

Nota all'art. 6: - Si riporta l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali): "Art. 35. - Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'art. 16, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonche' alla revisione delle liste per le sezioni gia' esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione".

Art. 7

1.Qualora le commissioni elettorali circondariali, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 40 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, accertino la non conformita' alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed al presente decreto delle deliberazioni adottate ai sensi dell'articolo 6, rinviano gli atti alle commissioni elettorali comunali affinche' provvedano, secondo le procedure di cui agli articoli precedenti, ad effettuare la riduzione del numero delle sezioni in occasione della revisione semestrale immediatamente successiva.

2.Nel caso previsto al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, relative alle variazioni da apportarsi alle liste elettorali con la revisione semestrale in corso.

Note all'art. 7: - Si riporta l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali): "Art. 40. - Entro il 10 giugno e il 10 dicembre la commissione circondariale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 29, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le variazioni gia' approvate. Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della commissione. I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della commissione elettorale circondariale. Le decisioni della commissione circondariale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla commissione comunale che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della commissione sui reclami proposti. La commissione circondariale, qualora accerti, di ufficio o su denunzia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, puo' apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni". - Si trascrive il testo degli articoli 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali): "Art. 29. - La commissione elettorale circondariale: 1) esamina le operazioni compiute dalla commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse; 2) cancella dagli elenchi formati dalla commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo; 3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente. La commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale. La commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti. I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla commissione elettorale circondariale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 32". "Art. 30. - Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la commissione elettorale circondariale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi e alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione. Nei dieci giorni successivi la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformita' degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati. Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, e' immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della commissione elettorale circondariale. Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della commissione elettorale circondariale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta. Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico avviso. Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla commissione elettorale circondariale nelle liste elettorali".

Art. 8

1.Successivamente alla riduzione del numero delle sezioni elettorali prevista dal presente decreto, il conseguente adeguamento degli iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, si attua provvedendo alla sostituzione delle persone cancellate solo quando l'albo stesso conterra' un numero di elettori inferiore a quello prescritto dalla suddetta legge.

Il Ministro: Napolitano

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1998

Registro n. 1 Interno, foglio n. 203

Nota all'art. 8: - Si riporta l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), cosi' come modificato dall'art. 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale): "Art. 1. - 1. In ogni comune della Repubblica e' istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori da nominare nel comune. 2. La inclusione nel predetto albo e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: a) essere elettore del comune; b) non aver superato il settantesimo anno di eta'; c) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo".

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