LEGGE 16 aprile 1998, n. 118
Entrata in vigore della legge: 30-4-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Accordo - art. 1
A C C O R D O Tra la Repubblica italiana e la repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, d'ora in avanti denominati le Parti contraenti, Considerata la peculiarita' dei rapporti esistenti tra le Parti contraenti, nonche' l'esiguita' territoriale e la particolare conformazione orografica della Repubblica di San Marino, Desiderosi, nell'interesse reciproco e in vista dell'ulteriore sviluppo delle relazioni in atto, di assicurare alla Repubblica di San Marino la possibilita' di istituire in maniera autonoma propri servizi aerei internazionali di linea idonei a consentire anche sul piano giuridico il superamento dell'attuale inadeguata situazione in cui si trova in questo settore la Repubblica di San Marino, Tenuto conto che il territorio della Repubblica di San Marino gravita nel bacino di traffico del vicino aeroporto italiano di RiminiMiramare, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. L'aeroporto italiano di Rimini-Miramare potra' essere utilizzato per le esigenze di traffico civile internazionale tra l'Italia e San Marino in conformita' delle disposizioni che saranno concordate dalle Parti contraenti in un protocollo aggiuntivo al presente accordo.
Accordo - art. 2
Art. 2. Il protocollo di cui all'articolo 1 regolera' anche l'esercizio dei predetti servizi aerei internazionali volti a soddisfare le esigenze dell'utenza sanmarinese.
Accordo - art. 3
Art. 3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'aeroporto italiano di Rimini-Miramare assumera' la denominazione "Aeroporto Rimini/San Marino". Il cambiamento della denominazione non comporta mutamento alcuno al regime di sovranita' italiana.
Accordo - art. 4
Art. 4. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno di tanto in tanto, al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
Accordo - art. 5
Art. 5. 1. Qualora una delle Parti contraenti desideri modificare in tutto o in parte il presente accordo e/o il protocollo aggiuntivo, potra' in ogni momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte contraente. Le consultazioni riguardo a tali proposte di modifica dovranno avvenire, salvo diverso accordo entro sessanta giorni dalla data di richiesta. 2. Le modifiche al presente accordo diverse da quelle riguardanti il protocollo aggiuntivo entreranno in vigore nello stesso modo in cui entra in vigore il presente accordo. Le modifiche al protocollo aggiuntivo entreranno in vigore a seguito di uno scambio di note diplomatiche che confermi le intese raggiunte dalle autorita' aeronautiche delle due Parti.
Accordo - art. 6
Art. 6. Ciascuna Parte contraente puo' in qualsiasi momento comunicare all'altra Parte contraente la decisione di denunciare il presente accordo. Il presente accordo avra' termine sei mesi dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte contraente, a meno che la comunicazione venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo.
Accordo - art. 7
Art. 7. Il presente accordo entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente accordo. Fatto a San Marino l'11 giugno 1990 Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di San Marino [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=098G016700100070110001&dgu=1998-04-29&art.dataPubblicazioneGazzetta=1998-04-29&art.codiceRedazionale=098G0167)
Scambio di note
Ministero degli Affari Esteri 7 maggio 1997 Signor Segretario di Stato, ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Rebubblica italiana e la Repubblica di San marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990. In merito e nell'intento di fare entrare in vigore al piu'presto l'Accordo superando le difficolta' di ordine fiscale che finora ne hanno impedito il perfezionamento, ho l'onore di proporle quanto segue: i servizi di trasporto aereo della compagnia designata dalla Repubblica di San Marino, che opereranno tra l'aeroporto di Rimini-Miramare e gli scali di Roma e di Milano, non godranno dell'esenzione dall'IVA. Qualora il suo Governo concordi sulla predetta proposta, la presente lettera e la lettera di risposta di uguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un'intesa interpretativa dell'Acco- rdo dell'11 giugno 1990 ai fini della sua successiva ratifica: Voglia accogliere, Signor Segretariodi Stato, gli atti della mia piu' alta considerazione. -------------- S.E. Gabriele Gatti Segratario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino REPUBBLICA DI SAN MARINO SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI San Marino, 7 maggio 1997/1696 d.F.R. Signor Minstro, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore: "ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, firmato a San Marino l'11 giugno 1990. In merito e nell'intento di fare entrare in vigore al piu'presto l'Accordo superando le difficolta' di ordine fiscale che finora ne hanno impedito il perfezionamento, ho l'onore di proporle quanto segue: i servizi di trasporto aereo della compagnia designata dalla Repubblica di San Marino, che opereranno tra l'aeroporto di Rimini-Miramare e gli scali di Roma e di Milano, non godranno dell'esenzione dall'IVA. Qualora il suo Governo concordi sulla predetta proposta, la presente lettera e la lettera di risposta di uguale tenore di Vostra Eccellenza costituiranno un'intesa interpretativa dell'Accordo dell'11 giugno 1990 ai fini della sua successiva ratifica:" Al riguardo ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo sammarinese concorda con quanto precede. Voglia accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione. IL SEGRETARIO DI STATO (Gabriele Gatti) S.E. on.le Lamberto DINI Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana = ROMA=
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