LEGGE 16 aprile 1998, n. 120

Type Legge
Publication 1998-04-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 41 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 117 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente del Senato della Repubblica

nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accord

Accord Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE SUI LEGNI TROPICALI DEL 1994 PREAMBOLO Le Parti al presente Accordo Richiamando la Dichiarazione ed il programma di Azione relativo alla instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, il programma integrato per i prodotti di base, il testo intitolato "Un nuovo partenariato per lo sviluppo: l'Impegno di Cartagena" e gli obiettivi pertinenti dello Spirito di Cartagena, Ricordando l'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali e riconoscendo il lavoro dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali nonche' i risultati da essa ottenuti fin dalla sua fondazione tra l'altro una strategia mirante al commercio internazionale dei legni tropicali provenienti da fonti gestite in modo durevole, Ricordando in oltre la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, la Dichiarazione di principi non giuridicamente vincolante ma autorevole ai fini di un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e uno sfruttamento ecologicamente fattibile di tutti i tipi di foreste, nonche' i capitoli pertinenti del programma Azione 21 adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo svoltasi nel giugno 1992 a Rio de Janeiro; la convenzione-quadro delle Nazioni Unite sulle variazioni climatiche e la Convenzione sulla diversita' biologica, Riconoscendo l'importanza del legname da costruzione per l'economia dei paesi che hanno foreste produttrici di legname Riconoscendo in oltre la necessita' di promuovere e di applicare principi direttivi e criteri paragonabili ed appropriati per la gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente fattibile di tutti i tipi di foreste produttrici di legname, Tenendo conto delle relazioni tra il commercio dei legni tropicali ed il mercato internazionale dal legno, nonche' della necessita' di porsi in una prospettiva globale per migliorare la trasparenza del mercato internazionale del legno, Notando l'impegno preso da tutti i membri a Bali (Indonesia) nel maggio del 1990, affinche' le esportazioni di prodotti derivati dai legni tropicali provengano, entro l'anno 2000, da fonti gestite in modo durevole, e riconoscendo il principio 10 della Dichiarazione di principi non giuridicamente vincolante ma autorevole ai fini di un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente fattibile di tutti i tipi di foreste, secondo la quale nuove risorse finanziarie supplementari dovrebbero essere fornite ai paesi in via di sviluppo per consentire loro di gestire, di conservare e di sfruttare in modo ecologicamente fattibile le loro risorse forestali in particolare mediante l'imboschimento ed il rimboschimento, e per lottare contro il diboscamento e il degrado di foreste e di suoli, Notando inoltre la dichiarazione con la quale i membri consumatori che sono parte dell'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali si sono impegnati - nella quarta sessione della Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali a Ginevra il 21 gennaio 1994 - a salvaguardare o a realizzare entro l'anno 2000 una gestione durevole delle loro rispettive foreste, Desiderose di rafforzare il quadro della cooperazione internazionale tra i membri e della elaborazione di politiche per reperire soluzioni sui problemi concernenti l'economia dei legni tropicali, Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Obiettivi Riconoscendo la sovranita' dei membri sulle loro risorse naturali, come definita al principio a 1) della Dichiarazioni di principi non giuridicamente vincolante ma autorevole, ai fini di un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente fattibile di tutti i tipi di foreste, gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali (di seguito denominato "il presente Accordo") sono i seguenti: a) rappresentare un quadro efficace per le consultazioni, la cooperazione internazionale tra tutti i membri e l'elaborazione di politiche su tutti gli aspetti pertinenti dell'economia mondiale del legno; b) rappresentare un quadro per delle consultazioni al fine di promuovere prassi non discriminatorie nel commercio del legno c) contribuire allo sviluppo durevole d) rafforzare la capacita' dei membri di attuare una strategia affinche', entro l'anno 2000, le esportazioni di legno e di prodotti derivati da legni tropicali provengano da fonti gestite in maniera durevole; e) promuovere l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale dei legni tropicali provenienti da fonti durevoli mediante il miglioramento delle caratteristiche strutturali dei mercati internazionali, tenendo conto da un lato della crescita a lungo termine del consumo e della continuita' degli approvigionamenti e, d'altro lato, di prezzi che riflettano i costi della gestione durevole delle foreste e che siano remunerativi ed equi per i membri, nonche' un accesso migliorato ai mercati; f) promuovere ed appoggiare la ricerca-sviluppo per migliorare la gestione delle foreste e l'uso efficace del legno, ed accrescere la capacita' di conservare e di promuovere altri valori della foresta nelle foreste tropicali produttrici di legname; g) sviluppare e contribuire a meccanismi miranti a produrre nuove risorse finanziarie addizionali, nonche' le competenze tecniche necessarie per rafforzare la capacita' dei membri produttori di conseguire gli scopi del presente Accordo; h) migliorare l'informazione sul mercato per assicurare una maggiore trasparenza del mercato internazionale del legno in particolare mediante la raccolta, l'assemblaggio e la pubblicizzazione di dati relativi al commercio compresi i dati relativi alle essenze commercializzate; i) promuovere una trasformazione sempre piu' avanzata dei legni tropicali provenienti da fonti durevoli nei paesi membri produttori, in vista di stimolare l'industrializzazione di questi paesi e di accrescere in tal modo le loro possibilita' d'impiego ed i loro proventi di esportazione; j) incoraggiare i membri ad appoggiare ed a sviluppare attivita' di riboschimento in materia di legnami tropicali e di gestione forestale, nonche' il ripristino delle terre forestali degradate, tenendo debitamente conto degli interessi delle comunita' locali che dipendono da risorse forestali; k) migliorare la commercializzazione e la distribuzione delle esportazioni di legni tropicali provenienti da fonti gestite in modo durevole; l) incoraggiare i membri ad elaborare politiche nazionali miranti all'utilizzazione ed alla conservazione durevole delle foreste produttrici di legname e delle loro risorse genetiche, ed al mantenimento dell'equilibrio ecologico delle regioni interessate, nel contesto del commercio dei legni tropicali; m) promuovere l'accesso alla tecnologia ed al trasferimento di tecnologia nonche' la cooperazione tecnica per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, anche secondo modalita' ed a condizioni favorevoli e preferenziali da convenirsi di comune accordo; n) incoraggiare lo scambio di informazioni sul mercato internazionale del legno.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "legni tropicali" s'intende il legno tropicale non conifero ad uso industriale (legname da costruzione) che cresce o che e' prodotto nei paesi situati tra il tropico del Cancro ed il tropico del Capricorno. Questa espressione si applica ai fusti abbattuti (con corteccia), alle segature, impiallacciature e compensati. I compensati che si compongono in parte di conifere di origine tropicale sono inclusi nella presente definizione; 2. Per "trasformazione piu' avanzata" s'intende la trasformazione dei fusti abbattuti (con corteccia) in prodotti primari di legname da costruzione ed in prodotti semi-finiti e finiti composti interamente o quasi da legni tropicali; 3. Per "membro" s'intende un governo o una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 5, che ha accettato di far parte del presente Accordo a prescindere che questo sia in vigore a titolo provvisorio o a titolo definitivo; 4. Per "membro produttore" s'intente ogni paese dotato di risorse forestali tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, menzionato all'annesso A e che diviene parte del presente Accordo, oppure ogni paese non menzionato all'annesso A, dotato di risorse forestali tropicali e/o esportatore netto di legni tropicali in termini di volume, che diviene parte dell'Accordo e che il Consiglio, con il consenso di detto paese, dichiara membro produttore; 5. Per "membro consumatore" s'intende ogni paese menzionato all'annesso B che diviene parte del presente Accordo oppure ogni paese non menzionato all'annesso B che diviene parte dell'Accordo e che il Consiglio, con il consenso di detto paese, dichiara membro consumatore; 6. Per "Organizzazione" s'intende l'organizzazione internazionale dei legni tropicali istituita secondo l'articolo 3; 7. Per "Consiglio" s'intende il Consiglio internazionale dei legni tropicali istituito secondo l'articolo 6; 8. Per "voto speciale" s'intende un voto che richiede almeno i due terzi dei voti espressi dai membri produttori presenti e votanti, e 60% almeno dei voti espressi dai membri consumatori presenti e votanti, calcolati separatamente, a condizione che tali voti siano espressi da almeno la meta' dei membri produttori presenti e votanti e da almeno la meta' dei membri consumatori presenti e votanti; 9. Per "voto a maggioranza semplice ripartita" s'intende un voto che richiede piu' della meta' dei voti espressi dai membri produttori presenti e votanti e piu' della meta' dei voti espressi dai membri consumatori presenti e votanti, calcolati separatamente; 10. Per "esercizio" s'intende il periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre incluso; 11. Per "monete liberamente utilizzabili" s'intende il marco tedesco, il dollaro degli Stati Uniti, il franco francese, la libbra sterlina, lo yen, nonche' ogni altra moneta eventualmente designata da un'organizzazione monetaria internazionale competente, correntemente utilizzata per effettuare pagamenti a titolo di transazioni internazionale e correntemente negoziata sui principali mercati dei cambi.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali 1. L'organizzazione internazionale dei legni tropicali creata dall'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, continua ad esistere per garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e vigilare sulla loro applicazione. 2. L'Organizzazione esercita le sue funzioni attraverso il Consiglio internazionale istituito secondo l'articolo 6, i comitati ed altri organi sussidiari di cui all'articolo 26, nonche' il Direttore esecutivo e il personale. 3. L'Organizzazione ha la propria sede a Yokohama, a meno che il Consiglio non decida diversamente mediante un voto speciale. 4. La sede dell'Organizzazione e' situata in ogni tempo sul territorio di un membro.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Membri dell'organizzazione Sono istituite due categorie di membri dell'Organizzazione, vale a dire: a) I membri produttori; e b) i membri consumatori.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Ogni riferimento fatto nel presente Accordo a dei "governi" sara' considerato valido anche per la Comunita' europea e per ogni altra organizzazione intergovernativa avente responsabilita' per la negoziazione, la stipula e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi concernenti i prodotti di base. Di conseguenza ogni menzione nel presente Accordo di firma, ratifica, accettazione o approvazione, o di notifica di applicazione provvisoria o di adesione, sara' considerata, nel caso di tali organizzazioni intergovernative, valida anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica di applicazione provvisoria o per l'adesione di tali organizzazioni intergovernative. 2. In caso di voto su questioni di loro competenza, tali organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale dei voti da attribuire ai loro Stati membri, in conformita' con l'articolo 10. In questo caso, gli Stati membri di tali organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare i loro diritti di voto individuali.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Composizione del Consiglio Internazionale dei legni tropicali 1. L'Autorita' suprema dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale dei legni tropicali costituito da tutti i membri dell'Organizzazione. 2. Ciascun membro e' rappresentato al Consiglio da un delegato e puo' designare supplenti e consiglieri per partecipare alle sessioni del Consiglio. 3. Un supplente puo' essere abilitato ad agire ed a votare a nome del delegato in sua assenza o in circostanze particolari.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie, ovvero vigila, sull'adempimento di tutte le funzioni necessarie per l'applicazione del presente Accordo. 2. Il Consiglio adotta, con voto speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo in particolare il suo regolamento interno, le regole di gestione finanziaria e lo statuto del personale dell'Organizzazione. Le regole di gestione finanziaria disciplinano in particolare le entrate e le uscite di fondi del conto amministrativo, del conto speciale e del Fondo per il partenariato di Bali. Il consiglio puo' prevedere nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta, senza riunirsi, di pronunciarsi su determinate questioni. 3.Il Consiglio tiene gli archivi di cui necessita per adempiere alle funzioni che gli sono conferite dal presente Accordo.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Presidente e Vice-presidente del Consiglio 1. Il Consiglio, elegge, per ogni anno civile, un Presidente ed un Vice-presidente che non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti, l'uno tra i rappresentanti dei membri produttori, l'altro tra quelli dei membri consumatori. La presidenza e la vice-presidenza sono assegnate a turno a ciascuna delle due categorie di membri per un anno, rimanendo inteso tuttavia che tale avvicendamento non impedisce la rielezione, in circostanze eccezionali, del Presidente o del Vice-Presidente, o dell'uno o dell'altro, qualora il consiglio cosi' decida con voto speciale. 3. In caso di assenza temporanea del Presidente, il Vice-presidente e' incaricato in sua vece della presidenza. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e del Vice Presidente, oppure in caso di assenza permanente dell'uno o dell'altro o di entrambi, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dai membri consumatori, a titolo provvisorio o per la durata del mandato ancora da svolgere del predecessore, o dei predecessori, a seconda dei casi.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Sessioni del Consiglio 1. In linea di massima il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno. 2. Il consiglio si riunisce in sessione straordinaria qualora cosi' decida modo oppure se e' richiesto in tal senso: a) dal Direttore esecutivo di comune accordo con il Presidente del Consiglio; b) da una maggioranza di membri produttori o da una maggioranza di membri consumatori; c) da membri che detengono almeno 500 voti. 3. Le sessioni del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con un voto speciale. Se, su invito di un membro, il Consiglio si riunisce altrove che presso la sede dell'Organizzazione, questo membro si prende a carico le spese supplementari che ne derivano per il Consiglio. 4. Il Direttore esecutivo annuncia le sessioni ai membri e comunica loro il relativo ordine del giorno con un preavviso di almeno sei settimane, salvo in casi di emergenza per i quali il preavviso sara' almeno di sette giorni.

Accordo-art. 10

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