DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1998, n. 127

Type DPR
Publication 1998-02-10
Ultimo aggiornamento 1998-05-05
State In force
Source Normattiva
articles 4
Reform history JSON API

Entrata in vigore del decreto: 20-5-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva n. 93/114/CEE, del Consiglio del 14 dicembre 1993, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, che attua la direttiva 70/524/CEE. e successive modificazioni, relativa agli additivi nell'alimentazione per animali;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Ritenuto di dovere integrare il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, per effetto del recepimento della citata direttiva 93/114/CEE;

Visto l'articolo 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita';

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1.All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora un additivo sia costituito da o contenga organismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, deve essere effettuata una valutazione specifica dei rischi per l'ambiente, analoga a quella prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo; a tale scopo il fascicolo che deve essere presentato conformemente all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve comprendere i seguenti documenti: a) copia di ogni provvedimento formale di assenso del Ministero della sanita' per l'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati per scopi di ricerca e sviluppo, conformemente all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, nonche' i risultati delle emissioni in relazione al rischio per la salute umana e per l'ambiente; b) un fascicolo tecnico completo che fornisca le informazioni previste negli allegati Il e III del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, la valutazione del rischio per l'ambiente risultante da tali informazioni, ed i risultati di qualsiasi studio effettuato per scopi di ricerca o sviluppo.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficiacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; il testo del comma 2 dell'art. 17 della suddetta legge e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge previste dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, reca: "Regolamento di attuazione delle direttive CEE 70/524, 73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e 91/249, relative agli additivi nell'alimentazione per animali". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, riguarda l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, in particolare il testo dell'art. 11 e' il seguente: "Art. 11. - 1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia gia' disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 228/1992, cosi' come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 9. - 1. L'iscrizione di un additivo nell'allegato I e' consentita soltanto quando l'additivo: a) incorporato negli alimenti per animali, ha un effetto favorevole sulle caratteristiche di tali alimenti o sulla produzione animale; b) tenuto conto della quantita' consentita nei mangimi, non ha un'influenza sfavorevole sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non danneggia il consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali; c) e' controllabile nei mangimi; d) tenuto conto della quantita' consentita nei mangimi, e' escluso che configuri un trattamento o una profilassi delle malattie animali. Tale condizione non si applica alle sostanze del tipo di quelle iscritte nell'allegato I, gruppo D; e) per seri motivi attinenti alla salute umana o animale non deve essere riservata a terapia medica o medicoveterinaria. 2. L'iscrizione di un additivo o di un nuovo impiego di un additivo nell'allegato II e' ammessa solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), qualora sia lecito ritenere, tenuto conto dei risultati disponibili, che sono anche soddisfatte le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e d). 2-bis. Qualora un additivo sia costituito da o contenga organismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, deve essere effettuata una valutazione sperifica dei rischi per l'ambiente, analoga a quella prevista dall'art. 5, comma 2, lettera b) , del citato decreto legislativo; a tale scopo il fascicolo che deve essere presentato conformemente all'art. 8, comma 1, del presente decreto, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve comprendere i seguenti documenti: a) copia di ogni provvedimento formale di assenso del Ministero della sanita' per l'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati per scopi di ricerca e sviluppo, conformemente all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, nonche' i risultati delle emissioni in relazione al rischio per la salute umana e per l'ambiente; b) un fascicolo tecnico completo che fornisca le informazioni previste negli allegati II e III del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, la valutazione del rischio per l'ambiente risultante da tali informazioni, ed i risultati di qualsiasi studio effettuato per scopi di ricerca o sviluppo".

Art. 2

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 228/1992, cosi' come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 15. - 1. Gli additivi elencati negli allegati I o II possono essere commercializzati per essere impiegati nell'alimentazione degli animali soltanto se le seguenti indicazioni figurano sull'imballaggio, sul recipiente o su una etichetta fissata a quest'ultimo: a) per tutti gli additivi, fatta eccezione per gli enzimi e i microorganismi: 1) il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II; 2) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo; 3) il peso netto e, per gli additivi liquidi, il volume netto oppure il peso netto; b) inoltre per: 1) gli antibiotici, i fattori di crescita, o i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose: il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura, il tenore di sostanza attiva, la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, la denominazione commerciale, il numero di riferimento della partita e la data di fabbricazione, l'indicazione ''riservato esclusivamente ai fabbricanti di premiscele per mangimi composti degli animali'', nonche' le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione relativa alla sicurezza di impiego quando gli additivi in questione formano oggetto di disposizioni particolari negli allegati, inserire nella colonna ''altre disposizioni''; 2) la vitamina E: il tenore di alfatocoferolo e la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; 3) le vitamine diverse dalla vitamina E, le provitamine e le sostanze aventi un effetto analogo; il tenore di sostanza attiva e la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; 4) gli oligoelementi, le sostanze coloranti compresi i pigmenti, i conservanti e, gli altri additivi: il tenore di sostanze attive; 5) gli additivi di cui ai numeri 2), 3) e 4), l'indicazione ''riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali''". bbis) per gli additivi appartenenti ai gruppi: 1) degli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attivita' enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unita' di attivita' per grammo o millilitro espresse in micromoli di prodotto liberato al minuto, per grammo di preparato enzimatico; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo e il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il numero di riferimento della partita e la data di fabbricazione; l'indicazione ''riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali'', le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione riguardante la sicurezza d'impiego quando questi additivi sono oggetto di disposizioni particolari negli allegati I o II, nella colonna ''altre disposizioni''; il peso netto e per gli additivi liquidi il volume netto o il peso netto; ove necessario anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II; 2) dei microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi conformemente agli allegati I o II; il numero di deposito del ceppo o dei ceppi; il numero di unita' che formano colonie per grammo (CFU/g); il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il numero di riferimento della partita e la data di fabbricazione; l'indicazione ''riservato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali''; le istruzioni per l'uso ed eventualmente una raccomandazione riguardante la sicurezza d'impiego quando questi additivi sono oggetto di disposizioni particolari negli allegati I o II, nella colonna ''altre disposizioni''; il peso netto e per gli additivi liquidi il volume netto o il peso netto; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II. 2. Le indicazioni di cui al comma 1, devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili; esse impegnano la responsabilita' del produttore o del condizionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore stabilito all'interno della Comunita' economica europea. 3. La denominazione specifica dell'additivo puo' essere accompagnata: a) dalla denominazione commerciale e del numero CEE; b) dal nome o dalla ragione sociale e dall'indirizzo o dalla sede sociale del fabbricante se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettature, dalle istruzioni per l'uso ed eventualmente da una raccomandazione relativa alla sicurezza di impiego, se queste indicazioni non sono richieste ai sensi del comma 1, lettera b), n. 1. 4. Il Ministro della sanita' puo' imporre, in caso di applicazione dell'art. 14, comma 6, l'indicazione ''riservato esclusivamente ai fabbricanti di premiscele''. 5. Gli imballaggi, i recipienti e le etichette possono recare informazioni diverse da quelle prescritte o ammesse in virtu' dei commi 1, 3 e 4, a condizione che esse siano nettamente distinte dalle menzioni relative alle denominazioni sopra indicate, siano verificabili e non contraddicono ne' modificano le stesse. Il Ministero della sanita' puo' stabilire o vietare che sugli stessi figurino informazioni ulteriori di natura sanitaria".

Art. 3

1.All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, lettera b), il numero 8) e' soppresso e sono aggiunti, infine, i seguenti: "7 -bis) per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attivita' enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unita' di attivita' per grammo o per millilitro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II; 7-ter) per i microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi; il numero di deposito del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I o II; il numero di unita' che formano colonia per grammo (CFU/g); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II; 7-quater) per gli altri additivi appartenenti ai gruppi di cui ai numeri da 2 a 10, per i quali non e' previsto alcun tenore massimo, e per gli additivi appartenenti ad altri gruppi di cui agli allegati I o II: il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I o II e il tenore di sostanze attive, purche' tali additivi abbiano una funzione a livello degli alimenti e siano dosabili con metodi di analisi ufficiali o, in loro mancanza, con metodi scientificamente validi.".

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 228/1992, cosi' come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: "Art. 16. - 1. Le premiscele possono essere commercializzate soltanto se le seguenti indicazioni sono apposte sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ivi fissata: a) per tutte le premiscele: 1) la denominazione ''premiscela''; 2) la menzione ''riservata esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali'', salvo se si tratta delle premiscele di cui al comma 1, lettera b), numero 1, le istruzioni per l'uso e eventualmente una raccomandazione concernente la sicurezza di impiego delle premiscele; 3) la specie animale o la categoria di animali cui e' destinata la premiscela; 4) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente articolo; 5) peso netto e, per i liquidi, volume netto o peso netto; b) inoltre, per le premiscele cui sono stati incorporati gli additivi sottoindicati: 1) per gli antibiotici, i fattori di crescita, i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose: il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante se costui non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura, il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, il tenore di sostanze attive, la data limite di garanzia del tenore o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione e la menzione ''riservata esclusivamente ai fabbricanti per la fabbricazione di mangimi composti''; 2) per le sostanze che hanno effetti antiossidanti: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore di sostanze attive, purche' negli allegati sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi; 3) per le sostanze coloranti, compresi i pigmenti: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore di sostanze attive purche' negli allegati I e II sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi; 4) per la vitamina E: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di alfatocoferoli e data limite di garanzie del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; 5) per le vitamine diverse dalla vitamina E, le provitamine e le sostanze aventi un effetto analogo: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; 6) per gli oligoelementi: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore dei rispettivi elementi, purche' negli allegati I e II sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi; 7) per i conservanti: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore di sostanze attive, purche' negli allegati I e II sia fissato un tenore massimo per i mangimi completi; 7-bis) per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei conponenti attivi a seconda della loro attivita' enzimatica conformemente agli allegati I o II il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unita' di attivita' per grammo o per millilitro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II; 7-ter) per i microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi; il numero di deposito del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I o II; il numero di unita' che formano colonia per grammo (CFU/g); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, se quest'ultimo non e' responsabile delle indicazioni di etichettatura; ove necessario anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II; 7-quater) per gli altri additivi appartenenti ai gruppi di cui ai numeri da 2 a 10, per i quali non e' previsto alcun tenore massimo, e per gli additivi appartenenti ad altri gruppi di cui agli allegati I o II: il nome specifico dell'additivo conformemente a gli allegati I o II e il tenore di sostanze attive, purche' tali additivi abbiano una funzione a livello degli alimenti e siano dosabili con metodi di analisi ufficiali o, in loro mancanza, con metodi scientificamente validi. 2. Le indicazioni di cui al comma 1, devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili; esse impegnano la responsabilita' del produttore o del condizionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore stabilito all'interno della Comunita' economica europea. 3. Il nome specifico degli additivi puo' essere accompagnato dalla denominazione commerciale e dal numero di codice CEE. 4. Il nome del produttore di additivi di cui al comma 1, lettera b), numero 1, deve essere indicato sull'etichetta delle premiscele. 5. Qualora debba essere dichiarata la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione di vari additivi appartenenti ad uno stesso gruppo o a gruppi diversi, puo' essere indicata per l'insieme degli additivi una sola data di garanzia o una sola durata di conservazione, purche' sia quella che scade per prima. 6. Gli imballaggi, i recipienti e le etichette possono recare informazioni diverse da quelle prescritte o ammesse ai sensi del presente articolo, purche' siano nettamente separate dalle indicazioni di cui sopra".

Art. 4

1.All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte, infine, le seguenti: "gbis) per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attivita' enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unita' di attivita' per grammo o per litro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II; gter) per i microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I e II, il numero di deposito del ceppo o dei ceppi; il numero di unita' che formano colonie per chilogrammo (CFU/Kg); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizion'' degli allegati I o II.".

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bindi, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998

Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 7

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 228/1992, cosi' come modificato dal seguente regolamento, e' il seguente: "Art. 17. - 1. Gli alimenti nei quali sono stati incorporati gli additivi appartenenti ai gruppi sottoelencati possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ivi fissata sono apposte le seguenti indicazioni: a) per gli antibiotici, i coccidiostatici e le altre sostanze medicamentose e per i fattori di crescita: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; b) per le sostanze che hanno effetti antiossidanti: 1) mangimi destinati ad animali familiari: l'indicazione ''con antiossidante'' seguita dal nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II; 2) mangimi composti diversi da quelli destinati agli animali familiari: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II; c) per le sostanze coloranti, compresi i pigmenti, purche' siano utilizzati per la colorazione dell'alimento o dei prodotti animali: 1) mangimi destinati ad animali familiari: l'indicazione ''coloranti'' o ''colorato con'', seguita dal nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II; 2) mangimi composti diversi da quelli destinati agli animali familiari: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II; d) per le vitamine E: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di alfatocoferoli e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; e) per le vitamine A e D: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; f) per il rame: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore espresso in rame (Cu); g) per i conservanti: 1) mangimi destinati ad animali familiari: l'indicazione ''conservante'' o ''conservato con'' seguita dal nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II; 2) mangimi composti diversi da quelli destinati agli animali familiari: il nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II. gbis) per gli enzimi: il nome specifico del componente o dei componenti attivi a seconda della loro attivita' enzimatica conformemente agli allegati I o II; il numero di identificazione secondo l'International Union of Biochemistry; le unita' di attivita' per grano o per litro; la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettatura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II; gter) per i microorganismi: l'identificazione del ceppo o dei ceppi, conformemente agli allegati I e II, il numero di deposito del ceppo o dei ceppi; il numero di unita' che formano colonie per chilogrammo (CFU/kg); la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione; ove necessario, anche l'indicazione delle particolari caratteristiche significative derivanti dal processo di fabbricazione, conformemente alle disposizioni previste in materia di etichettattura nella colonna ''altre disposizioni'' degli allegati I o II". 2. Le indicazioni di cui al comma 1, devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili; esse impegnano la responsabilita' del produttore o del condizionatore o dell'importatore o del venditore o del distributore stabilito all'interno della Comunita' economica europea. 3. Oltre alle indicazioni di cui al comma 1, sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ad essi fissata, devono figurare anche quelle eventualmente prescritte dalla Comunita' economica europea in sede di modifica degli allegati I e II. 4. La presenza di oligoelementi diversi dal rame, nonche' la presenza di vitamine, diverse dalle vitamine A, D ed E, di provitamine e di sostanze aventi un effetto analogo puo' essere indicata soltanto quando tali additivi sono dosabili secondo metodi ufficiali di analisi o, in mancanza, secondo metodi scientificamente validi. In tal caso devono essere fornite le seguenti indicazioni d'analisi: a) per gli oligoelementi diversi dal rame: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II e tenore dei rispettivi elementi; b) per le vitamine diverse dalle vitamine A, D ed E, le provitamine e le sostanze aventi un effetto analogo: nome specifico dell'additivo conformemente agli allegati I e II, tenore di sostanze attive e data limite di garanzia del tenore o durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione. 5. Le menzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 figurano accanto alle indicazioni che devono essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta ivi fissata a norma delle vigenti disposizioni in materia di alimenti per animali. 6. Qualora, conformemente ai commi 1, 2, 3 e 4 si dichiari un tenore o una quantita', tale dichiarazione deve riferirsi alla parte di additivo incorporata nell'alimento. 7. La menzione degli additivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 puo' essere accompagnata dal numero di codice CEE o dalla denominazione commerciale. 8. Qualora, conformemente ai commi 1 e 2, debba essere dichiarata la data limite di garanzia o la durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione di vari additivi appartenenti ad uno stesso gruppo o a gruppi diversi, puo' essere indicata per l'insieme degli additivi una sola data di garanzia o una sola durata di conservazione a decorrere dalla data di fabbricazione, e precisamente quella che scade per prima. 9. Nel caso degli alimenti per animali commercializzati in autocisterne, veicoli analoghi o alla rinfusa, le indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 figurano su un documento di accompagnamento. Qualora si tratti di piccole quantita' di alimenti destinati all'utilizzazione finale, e' sufficiente che le indicazioni siano portate a conoscenza dell'acquirente con mezzi adeguati con le modalita' di cui all'art. 18, comma 10, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche. 10. Nel caso di alimenti per animali familiari contenenti coloranti, conservanti o sostanze aventi effetti antiossidanti, condizionati in imballaggi con un contenuto netto di peso pari o inferiore a 10 kg, e' sufficiente che l'imballaggio rechi rispettivamente l'indicazione ''colorante'', ''colorato con'', ''conservato con'', ''con antiossidante'' seguita dalle parole ''additivi CEE'', purche' sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta sia indicato un numero di riferimento che consenta l'identificazione del mangime e a condizione che, su richiesta, il fabbricante comunichi il nome specifico dell'additivo o degli additivi utilizzati. 11. E' vietata qualsiasi indicazione relativa agli additivi diversa da quelle previste nel presente regolamento".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)