LEGGE 23 aprile 1998, n. 129
Entrata in vigore della legge: 8-5-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del trattato stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a lire 100 milioni annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Treaty
Parte di provvedimento in formato grafico
Trattato-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CROAZIA SUI DIRITTI DELLE MINORANZE La Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia (d'ora in avanti "le Parti"). - Considerato che la migliore protezione delle minoranze quali descritte nelle disposizioni di questo Trattato e' nell'interesse delle parti; - Memori dei Trattati concernenti la protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Minoranze, in particolare: - il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici; - il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali; - la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazioni Razziale; - la Convenzione contro la Discriminazione nel Campo dell'Insegnamento; - la Convenzione sui Diritti del Fanciullo; - la Convenzione Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali; - la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali; - Tenendo conto degli strumenti internazionali pertinenti adottati nell'ambito delle organizzazioni universali o di quelle regionali: - la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; - la Dichiarazione sui Diritti delle Persone Appartenenti alle Minoranze nazionali o Etniche, Religiose e Linguistiche; - i documenti fondamentali del'OSCE, segnatamente quelli riguardanti la dimensione umana e la protezione delle Minoranze; - lo Strumento dell'Iniziativa Centro-Europa per la Protezione dei Diritti delle Minoranze; - Tenendo conto che la Repubblica di Croazia e' uno degli Stati successori dell'ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia; - Ritenendo necessaria una stretta cooperazione tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia al fine di realizzare i piu' elevati standard comuni per la protezione della Minoranza Italiana nei due Stati, nonche' una efficace comunicazione tra i membri della Minoranza Italiana che vivono nei due Stati; - Decisivi a dare attuazione al Memorandum d'Intesa sulla protezione della Minoranza Italiana in Croazia e in Slovenia, firmato dall'Italia e dalla Croazia a Roma il 15 gennaio 1992, allo scopo di porre rimedio alle conseguenze della separazione della Minoranza Italiana in due Stati distinti; hanno concordato quanto segue: Art. 1 La Repubblica di Croazia, in conformita' alla sua Legge Costituzionale sui Diritti e le Liberta' dell'Uomo e sui Diritti delle Comunita' Nazionale ed Etniche o Minoranze nella Repubblica di Croazia del 4 dicembre 1991, conforma il riconoscimento del carattere autoctono e dell'unita' della Minoranza Italiana e delle sue caratteristiche specifiche. In questo contesto la Repubblica di Croazia prendera' le misure necessarie per la protezione della Minoranza Italiana in applicazione dei suddetti principi.
Trattato-art. 2
Art. 2 La Repubblica di Croazia si impegna a garantire il rispetto dei diritti acquisiti della Minoranza Italiana in base ai Trattati internazionali e all'ordinamento giuridico interno dello Stato predecessore nel territorio della Repubblica di Croazia, come pure il rispettp dei nuovi diritti della Minoranza Italiana contenuti nell'ordinamento giuridico interno della Repubblica di Croazia.
Trattato-art. 3
Art. 3 Tenendo conto dei documenti internazionali pertinenti menzionati nel preambolo, la Repubblica di Croazia si impegna a concedere, al piu' elevato livello raggiunto, l'uniformita' di trattamento nel suo ordinamento giuridico della Minoranza Italiana all'interno del suo territorio; tale uniformita' puo' essere realizzata attraverso la graduale estensione del trattamento concesso alla Minoranza Italiana nell'ex-Zona B alle aree della Repubblica di Croazia tradizionale abitate dalla Minoranza Italiana e dai suoi Membri.
Trattato-art. 4
Art. 4 La Repubblica di Croazia riconosce l'"Unione Italiana", che in base alla legislazione croata possiede personalita' giuridica, come l'Organizzazione che rappresenta la Minoranza Italiana.
Trattato-art. 5
Art. 5 La Repubblica di Croazia garantisce piena liberta' di movimento ai membri della Minoranza Italiana da e per la Repubblica di Slovenia al fine di mantenere le strette relazioni esistenti prima del 1992.
Trattato-art. 6
Art. 6 La Repubblica di Croazia garantisce la liberta' di lavoro nel proprio territorio ai cittadini Sloveni membri della Minoranza Italiana impegnati in attivita' che riguardano la Miniranza, come l'"Unione Italiana", altre istituzioni, scuole, media, ecc.
Trattato-art. 7
Art. 7 La Repubblica di Croazia si impegna a salvaguardare i cittadini Sloveni appartenenti alla Minoranza Italiana e che sono impiegati nel suo territorio da discriminazioni nelle loro attivita' lavorative fondate sulla cittadinanza, in conformita' agli standard dell'O.I.L..
Trattato-art. 8
Art. 8 Senza pregiudizio per l'attuazione ad opera delle parti di tutte le disposizioni incluse nel presente Trattato, e tenendo conto delle disposizioni contenute nello "Statuto" della Regione Molise, la Repubblica Italiana si impegna a concedere alla Minoranza Croata autoctona nel territorio di tradizionale insediamento dove la sua presenza e' stata accertata, di preservare e di esprimere liberamente la propria identita' e retaggio culturali, di usare la propria madrelingua in privato e in pubblico e di stabilire e mantenere le proprie istituzioni e associazioni culturali.
Trattato-art. 9
Art. 9 Il presente Trattato e' sogetto a rattifica ed entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica. Fatto a Zagabria il 5 novembre 1996, in duplice originale, in lingua inglese.
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