LEGGE 23 aprile 1998, n. 149
ALLEGATO V Convenzioni sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 41 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 41 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 1971); - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV, 1991) (atto di Ginevra del 1991). 2. Il consiglio di cooperazione puo' raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 41. In caso di problemi in materia di proprieta' intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attivita' commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 3. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984). 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Uzbekistan concede alle societa' e ai cittadini della Comunita', per il riconoscimento e la tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Uzbekistan a un paese terzo, su base reciproca, ne' ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Uzbekistan ad un altro paese dell'ex U.R.S.S.
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti; b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 Campo di applicazione 1. Nell'ambito della propria giurisdizione, le Parti si prestano assistenza reciproca, nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende nell'ambito della propria normativa le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni in violazione della legislazione doganale; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a infrazioni della normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni in violazione della normativa doganale.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti si prestano assistenza reciproca, senza richiesta preventiva, nella misura in cui leggi, norme e altri strumenti giuridici lo consentano e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale; - persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che stiano violando o abbiano violato la legislazione doganale; - mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, in base alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3 per quanto riguarda la domanda stessa.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti mpuo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7 Accoglimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrazione al quale la domanda e' stata indirizzata da parte di detta autorita', procede, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza saranno accolte in base alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima. Essi non indossano uniformi e non portano armi.
Protocollo - art. 8
ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Protocollo - art. 9
ARTICOLO 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa: a) pregiudicare la sovranita' della Repubblica di Uzbekistan o di uno Stato membro cui e' stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
Protocollo - art. 10
ARTICOLO 10 Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati personali possono trasmettersi solo se la Parte che li riceve si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce. 3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorita' che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in base alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo - art. 11
ARTICOLO 11 Esperti e testimoni 1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato. 2. Il funzionario auotorizzato gode della protezione assicurata dalla legislazione vigente ai funzionari dell'autorita' richiedente nel suo territorio.
Protocollo - art. 12
ARTICOLO 12 Spese di assistenza Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Protocollo - art. 13
ARTICOLO 13 Applicazione 1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Repubblica di Uzbekistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo - art. 14
ARTICOLO 14 Complementarita' Fatto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi fra uno o piu' Stati membri e la Repubblica di Uzbekistan non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione fra i competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri delle informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.
Protocollo -Atto finale
ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA DI UZBEKISTAN dall'altra, riuniti a Firenze, addi' 21.06.1996, per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da un parte, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altra, in appresso denominato "accordo", hanno adottato il testo seguente: l'accordo, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo: Protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente Atto finale. Dichiarazione relativa ai dati personali Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo Dichiarazione comune relativa al Titolo III Dichiarazione comune relativa all'articolo 14 dell'accordo Dichiarazione comune relativa alla nozione di "controllo" di cui all'articolo 24, lettera b) e all'articolo 35 Dichiarazione comune relativa all'articolo 34 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 95 dell'accordo I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i Plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan hanno inoltre preso nota del seguente scambio di lettere accluso al presente Atto Finale: Scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Uzbekistan in relazione allo stabilimento delle societa' I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' ed i plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan hanno inoltre preso atto della seguente dichiarazione acclusa al presente Atto Finale: Dichiarazione del Governo francese DICHIARAZIONE COMUNE SUI DATI PERSONALI Nell'applicare il presene accordo le Parti sono consapevoli della necessita' di un'adeguata protezione delle persone fisiche per quanto riguarda l'elaborazione dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 Le Parti possono indire riunioni ad hoc al massimo livello se ritengono che le circostanze lo giustifichino. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO III Tutti i riferimenti al GATT si intendono fatti al testo del GATT come modificato nel 1994. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 14 Fintantoche' la Repubblica di Uzbekistan non sara' entrata a far parte dell'OMC, le Parti si consulteranno in sede di comitato di cooperazione sulle rispettive politiche tariffarie all'importazione, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni saranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" DI CUI ALL'ARTICOLO 24, LETTERA b) E ALL'ARTICOLO 35 1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico. 2. Ad esempio, una societa' verra' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua consociata, se: - l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se - l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata. 3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 34 Non si puo' considerare che il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di alcune Parti e non di altre vanifichi o diminuisca i vantaggi derivanti da un impegno specifico. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 41 Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 95 1. Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 98 dell'accordo si intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: a) in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o b) nell'inosservanza degli elementi di base del presente accordo di cui all'articolo 2. 2. Le Parti convengono che per "misure del caso" di cui all'articolo 95 si intendono le misure prese in base al diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma dell'articolo 95, l'altra Parte puo' ricorrere alla procedura di composizione delle controversie. SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E LA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN IN RELAZIONE ALLO STABILIMENTO DELLE SOCIETA' _____ A. Lettera del Governo della Repubblica di Uzbekistan Signor Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 29 aprile 1996. Come e' stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Uzbekistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle societa' comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che cio' riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle societa' comunitarie nella Repubblica di Uzbekistan. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Uzbekistan non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle societa' comunitarie rispetto alle societa' dell'Uzbekistan o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera. Voglia accettare, Sig. , l'espressione della mia profonda stima. Per il Governo della Repubblica di Uzbekistan B. Lettera della Comunita' europea Signor , La ringrazio della Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 29 aprile 1996. Come e' stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Uzbekistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle societa' comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che cio' riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle societa' comunitarie nella Repubblica di Uzbekistan. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Uzbekistan non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle societa' comunitarie rispetto alle societa' dell'Uzbekistan o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera". Mi pregio confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera. Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima. A nome della Comunita' europea DICHIARAZIONE DEL GOVERNO FRANCESE La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Uzbekistan non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea a norma del trattato che istituisce la Comunita' europea. Fatto a Firenze, addi' ventuno giugno millenovecentonovantasei.
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Normattiva
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