DECRETO 18 marzo 1998, n. 140

Type Decreto
Publication 1998-03-18
Ultimo aggiornamento 1998-05-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 27/5/1998

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societa' di intermediazione mobiliare devono possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto altresi' l'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

Vista

la nota del 12 marzo 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti di professionalita' degli esponenti delle SIM

2.Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate nel comma 1.

3.L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il testo dell'art. 7, comma 1 e comma 3, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente: "1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM devono possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti dal Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob". "3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le >modalita' indicate nel comma 2".

Art. 2

Situazioni impeditive

1.Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in SIM coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

3.Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 3

Requisiti di onorabilita'

2.Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle SIM non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3.Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob.

Note all'art. 3: - L'art. 2382 del codice civile e' il seguente: "Art. 2382 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi". - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'". - La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni contro la mafia". - Il titolo XI del libro V del codice civile reca: "Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi". - Il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".

Art. 4

Sospensione dalle cariche

2.Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non puo' durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Nota all'art. 4: - L'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, reca: "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale".

Art. 5

Norma transitoria

1.Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Il Ministro: Ciampi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998

Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.138

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