DECRETO 18 marzo 1998, n. 147

Type Decreto
Publication 1998-03-18
Ultimo aggiornamento 1998-05-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 29/5/1998

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto in particolare l'articolo 46, comma 3, del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, nonche' i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale;.

Sentita la Consob;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

Vista la nota del 12 marzo 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti di professionalita' degli esponenti delle societa' di gestione

2.Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate nel comma 1.

3.L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 3 dell'art. 46, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e' il seguente: "3. Il Ministro del tesoro, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione, nonche' i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale".

Art. 2

Situazioni impeditive

1.Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco nelle societa' di gestione coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

3.Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 3

Requisiti di onorabilita'

2.Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle societa' di gestione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3.Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob.

Note all'art. 3: - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recita: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'", e la legge 31 maggio 1965, n. 575, recita: "Disposizioni contro la mafia". - Il titolo XI del libro V del codice civile recita: "Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi" e il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, recita: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa".

Art. 4

Sospensione dalle cariche

2.Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non puo' durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Nota all'art. 4: - L'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 delle legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, recita: "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale".

Art. 5

Onorabilita' dei partecipanti al capitale delle societa' di gestione

2.Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la societa' di gestione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3.Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

4.Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Consob.

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 23 (Nozioni di controllo). - 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi".

Art. 6

Modalita' di calcolo della quota di capitale

Art. 7

Verifica dei requisiti e divieto di esercizio dei diritti di voto

1.Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'.

2.La verifica del possesso dei requisiti e' effettuata dalla Consob.

Art. 8

Norma transitoria

1.Per i soggetti che partecipano al capitale di una societa' di gestione alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione gia' detenuta.

2.Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Il Ministro: Ciampi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1998

Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 139

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