DECRETO 14 aprile 1998, n. 152
Entrata in vigore del decreto: 4-6-1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 3, comma 203, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze l'individuazione della tipologia degli alloggi, i criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, le modalita' di pagamento del canone, le cause di cessazione dall'assegnazione e gli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile;
Visto l'articolo 3, commi 197, 199, 200, 201 e 204 della legge n. 549 del 1995;
Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente l'aggiornamento del canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato nonche' quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio e del patrimonio dello Stato;
Ritenuta la necessita' di stabilire appositi criteri per l'individuazione della tipologia degli alloggi, da assentire in concessione;
Ritenuta, altresi', la necessita' di stabilire i criteri di valutazione ai quali deve farsi riferimento per l'assegnazione dei suddetti alloggi, le modalita' di pagamento del canone, nonche' le cause di cessazione dell'assegnazione, in modo da garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed il pieno ed effettivo rispetto del diritto dominicale dell'amministrazione;
Ravvisata l'opportunita' di individuare gli organi competenti ad emanare l'ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile;
Visti gli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani;
Visti gli articoli 823, comma 2, e 828, comma 2, del codice civile;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;
Ritenuto che la soppressione dell'inciso "ove gestiti dagli uffici del dipartimento del territorio" chiesta dal Consiglio di Stato relativamente all'articolo 6, comma 3, per evitare l'equivoco che, ove tali alloggi non siano gestiti dal predetto dipartimento, essi siano utilizzabili in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 3, comma 200, della legge n. 549 del 1995, deve ritenersi riferibile anche all'articolo 1, comma 1, lettera b), ed all'articolo 8, comma 2, poiche' anche tali disposizioni fanno riferimento agli alloggi di cui all'articolo 3, comma 200, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-8727 del 16 dicembre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I Tipologie degli alloggi
Art. 1
2.Per gli occupanti in possesso di titolo, sia che si tratti di privati che di dipendenti pubblici, il rilascio e' previsto alla scadenza naturale del titolo e, comunque, non prima del decorso di tre anni dall'emanazione del presente decreto.
3.Gli utilizzatori degli immobili occupati senza titolo devono lasciare gli alloggi liberi da persone e cose, entro il termine di un anno dalla notifica del passaggio del bene al patrimonio indisponibile dello Stato.
4.Sono fatte salve tutte le eccezioni previste dalle normative vigenti in materia di immobili e di parti di immobili destinati ad esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonche' gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il presente regolamento e' adottato in attuazione dell'art. 3, comma 203, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 3 nella parte che disciplina il programma di mobilita' del personale del Ministero delle finanze e della disposizione che stabilisce l'adozione del presente regolamento per l'assegnazione in concessione degli alloggi in favore del predetto personale. "197. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di mobilita' del personale, il Ministero delle finanze predispone annualmente un programma di mobilita' interna volta a favorire la rotazione di quote di dirigenti e di personale con funzioni di accertamento, nonche' a garantire una razionale distribuzione del personale sul territorio nazionale. 198. Al personale trasferito ai sensi del comma 197 si applicano le disposizioni concernenti l'indennita' di missione prevista per i magistrati trasferiti d'ufficio, di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' le disposizioni concernenti il diritto al trasferimento del coniuge convivente di cui all'art. 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100. 199. Ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria assegnati o trasferiti in conformita' al programma di cui al comma 197 ed al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio sono concessi, con priorita' rispetto agli altri aventi diritto, alloggi appartenti al demanio o al patrimonio dello Stato il cui canone e' determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. 200. Il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, e' autorizzato ad acquistare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando, fino ad un massimo di 500 miliardi di lire, le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo stesso, immobili ad uso abitativo da attribuire in via esclusiva mediante concessione ai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria di nuova assunzione o trasferiti ai sensi del comma 197. Per l'acquisto e la gestione degli immobili il fondo di previdenza puo' avvalersi degli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, individua le localita' in cui devono essere acquisiti gli immobili in relazione alle esigenze degli uffici ed alle difficolta' di destinazione del personale. 201. Le disposizioni di cui al comma 200 si applicano qualora non sia possibile provvedere all'esclusione dai programmi di dismissione di beni immobili dello Stato ad uso abitativo, non occupati, nelle localita' individuate ai sensi del medesimo comma 200. Detta esclusione deve essere disposta con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri competenti. 202. Gli immobili ad uso abitativo di propreta' degli enti previsti dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e dall'art. 23 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni, sono attribuiti in via prioritaria mediante concessione al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio. 203. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati la tipologia degli alloggi, i criteri per l'assegnazione in concessione degli alloggi stessi, le modalita' di pagamento del canone, le cause di cessazione dall'assegnazione e gli organi competenti ad emanare ordinanza amministrativa di rilascio dell'immobile. 204. I canoni relativi agli alloggi di cui ai commi 200 e 202 sono determinati ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni". - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonche' quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonche' ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e' aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli Organi corrispondenti, sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A decorrere dal 1 gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonche' gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi". - Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 29 luglio 1978: "Art. 12 (Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione). - 1. Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non puo' superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato. 2. Il valore locativo e' costituito dal prodotto della superficie convenzionale per il costo unitario di produzione del medesimo. 3. Il costo unitario di produzione e' pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'art. 15. 4. Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione. 5. Se l'immobile locato e' completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualita', all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti puo' essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento. 6. Le suddette modalita' si applicano fino alla attuazione della riforma del catasto edilizio urbano". - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 823 del codice civile: "2. Spetta all'Autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso regolati dal presente codice". - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 828 del codice civile: "2. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano". - Si trascrive il testo del comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - I commi 197 e 200 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono riportati nelle note alle premesse.
Art. 2
1.La ricognizione degli alloggi del patrimonio dello Stato e' effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' aggiornata ogni tre anni con provvedimento del Direttore generale del dipartimento del territorio che determina il passaggio dei medesimi al patrimonio indisponibile dello Stato.
2.E' fatto obbligo agli uffici periferici competenti per territorio di predisporre la relativa annotazione nei registri di consistenza della destinazione d'uso dell'alloggio assegnato.
3.Gli uffici del territorio, ove istituiti, ovvero le sezioni staccate demanio, notificano la predetta destinazione all'utilizzatore, ove gia' esistente, con la contestuale avvertenza della sottoposizione del cespite al regime giuridico ed amministrativo conseguente al passaggio dell'immobile alla categoria dei beni del patrimonio indisponibile.
Capo II Criteri per l'assegnazione e la determinazione delle modalita' di pagamento
Art. 3
1.Gli alloggi di cui all'articolo 1 sono assegnati tenendo conto del rapporto tra vani e composizione numerica del nucleo familiare.
2.Non possono essere assegnati alloggi eccedenti il rapporto tra vani, calcolato in base all'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e composizione numerica del nucleo familiare.
4.Ai fini della determinazione dei vani da assegnare sono presi in considerazione, oltre al coniuge, gli ascendenti, e i discendenti conviventi ed ogni altro convivente.
Nota all'art. 3: - La legge 27 luglio 1978, n. 392, reca: "Disciplina delle locazioni degli immobili urbani" ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 29 luglio 1978. Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera a): "Art. 13 (Superficie convenzionale). - 1. La superficie convenzionale e' data dalla somma dei seguenti elementi: a) l'intera superficie dell'unita' immobiliare;".
Art. 4
2.Nella scheda A allegata al presente decreto, sono stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione del punteggio.
Art. 5
1.L'utilizzazione degli alloggi agli aventi diritto e' assentita mediante concessione contratto di durata sessennale, verso corresponsione del canone determinato secondo i criteri di cui agli articoli 7 e 8.
2.La concessione e' sottoposta alla condizione risolutiva della permanenza in servizio del concessionario ed alla perdurante assegnazione del medesimo ad un ufficio finanziario avente sede nel comune dove e' sito l'alloggio o in un comune distante non piu' di 150 chilometri da quello della precedente sede di servizio.
Art. 6
1.In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), del presente decreto sono attribuiti mediante concessione ai dipendenti civili dell'amministrazione finanziaria trasferiti o assegnati, in esecuzione del programma di mobilita' del personale di cui all'articolo 3, comma 197, della citata legge n. 549 del 1995, nonche' al personale della Guardia di finanza trasferito o assegnato d'ufficio ai sensi del medesimo comma.
2.Nell'ipotesi che gli immobili di cui al comma 1 risultano in eccedenza rispetto alle esigenze del suddetto personale gli stessi possono essere concessi ai rimanenti dipendenti civili del Ministero delle finanze.
3.Gli alloggi acquistati con le risorse del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 3, comma 200, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono attribuiti mediante concessione ai dipendenti civili dell'amministrazione finanziaria di nuova assunzione o trasferiti secondo il programma di mobilita' di cui all'articolo 3, comma 197, della legge n. 549 del 1995.
Nota all'art. 6: - I commi 197, 199 e 200 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono riportati nelle note alle premesse.
Art. 7
1.I canoni da corrispondere per gli immobili di cui all'articolo 1, sono determinati dall'ufficio tecnico erariale, competente per territorio, a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2.I canoni cosi' determinati sono aggiornati annualmente in misura corrispondente al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
3.Almeno un anno prima della scadenza del termine, il dipendente puo' chiedere il rinnovo della concessione al canone che e' determinato ai sensi del presente articolo.
Nota all'art. 7: - La legge 27 luglio 1978, n. 392, e' richiamata come nota all'art. 3.
Art. 8
1.Gli uffici del territorio, ove istituiti, e gli uffici del registro demanio riscuotono gli importi relativi al pagamento dei canoni degli immobili di cui all'articolo 1.
2.Le somme provenienti dal pagamento dei canoni degli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), sono iscritte nei relativi capitoli di bilancio delle entrate dello Stato, mentre quelle derivanti dai canoni degli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono trasferite nella cassa del fondo di previdenza, decurtate del 10% del loro ammontare che e' versato negli stessi capitoli di bilancio delle entrate dello Stato, a titolo di spese di gestione.
3.I canoni non versati dal concessionario alle previste scadenze, sono riscossi coattivamente dal competente servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Nota all'art. 8: - Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, reca: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657".
Art. 9
1.Al fine della concessione degli alloggi individuati dal presente decreto, gli interessati possono presentare domanda all'ufficio del territorio, ove istituito, ovvero alla sezione staccata demanio nel cui ambito insiste l'immobile.
2.Gli alloggi classificati in catasto A/1 sono assegnati, a parita' di condizioni, al personale dipendente con funzioni dirigenziali ovvero ai dipendenti dell'ex carriera direttiva con oltre quindici anni di anzianita' nella qualifica, trasferiti per esigenze di servizio.
3.Gli uffici del territorio, ove istituiti, ovvero le sezioni staccate del demanio competenti provvedono annualmente ad emanare apposito bando per tutti gli alloggi disponibili.
4.Nel caso in cui e' disponibile un solo alloggio e venga presentata una sola domanda di assegnazione, i predetti uffici periferici, nell'ambito della loro competenza territoriale, provvedono alla concessione in favore dell'istante.
5.Nel caso in cui per lo stesso immobile pervengono piu' richieste, e' predisposta la graduatoria, compilata da una commissione del Ministero in sede locale, cui compete l'intera procedura per l'assegnazione.
Art. 10
1.La commissione ministeriale, di cui all'articolo 9, e' costituita da un funzionario e da altri due membri scelti con il doppio sorteggio tra tutti i dipendenti.
2.Un primo sorteggio e' effettuato tra i soli funzionari, il secondo tra la generalita' dei dipendenti.
Art. 11
Art. 12
1.Il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi e' pubblicato negli uffici finanziari della provincia dove si trovano gli immobili ed e' affisso per quindici giorni nell'albo dei medesimi.
Art. 13
2.Le indicazioni di cui al comma l possono essere oggetto di autocertificazione.
Nota all'art. 13: - Il comma 197 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 14
1.Dopo la emissione del bando, la commissione di cui all'articolo 10, entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze, procede all'istruttoria e agli atti preparatori e predispone la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, secondo i punteggi e gli altri criteri preferenziali indicati nella richiamata tabella "A", allegata al presente decreto.
Art. 15
1.Entro il termine di trenta giorni la direzione compartimentale del territorio approva la predetta graduatoria. La commissione procede alla pubblicazione della graduatoria, che e' affissa per quindici giorni consecutivi in luogo aperto al pubblico.
2.Eseguite le formalita' della pubblicazione, la commissione emana il provvedimento di assegnazione che e' notificato agli aventi diritto, a cura degli uffici del territorio ovvero delle sezioni staccate demanio.
Art. 16
1.Entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica gli interessati possono proporre ricorso alla direzione centrale del demanio.
Capo III Cause di cessazione Provvedimenti per il rilascio dell'immobile
Art. 17
1.La mancata accettazione dell'alloggio assegnato entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica comporta la decadenza dal diritto all'assegnazione stessa.
Art. 18
2.Non da' luogo a provvedimento di revoca dell'assegnazione il trasferimento ad una sede di servizio posta in un comune limitrofo a quello in cui e' situato l'immobile.
Art. 19
1.Il provvedimento di decadenza o di revoca dell'assegnazione comporta il conseguente obbligo di rilasciare l'alloggio entro il termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento.
2.I direttori degli uffici del territorio, ove istituiti, ovvero quelli delle sezioni staccate demanio della provincia nel cui ambito e' ubicato l'alloggio sono competenti ad emanare l'ordinanza di sfratto per il rilascio coattivo degli alloggi.
3.I soggetti di cui al precedente comma 2, nell'ambito delle proprie attribuzioni, possono avvalersi dell'ausilio della forza pubblica e possono esercitare i poteri derivanti dagli articoli 823, comma 2, e 828, comma 2, del codice civile e dall'articolo 4 della legge 27 giugno 1949, n. 329.
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 212 --------------- Nota redazionale Il testo riportato e' gia' integrato con le correzioni apportate
dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/5/1998, n. 123 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 19: - Gli articoli 823, comma 2, e 828, comma 2, del codice civile sono riportati nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 27 giugno 1949, n. 329 (Autorizzazione al Ministero delle finanze ad acquistare o a costruire case a tipo popolare per dare alloggi in affito agli impiegati dipendenti): "Art. 4. - 1. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo degli alloggi in seguito alla revoca della concessione, gli Intendenti di finanza sono autorizzati ad emettere ordinanze di sfratto che saranno rese esecutive dal pretore con ordinanza non soggetta a reclamo".
Allegato
Tabella A (prevista dall'articolo 4, comma 1) CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENTE PUNTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DEMANIALI 1) Esigenze di servizio: a) trasferimento d'ufficio da una sede di servizio punti 5 ad altre b) assegnazione nella sede a seguito di concorso punti 2 c) trasferimento a domanda del dipendente da una punti 2 sede di servizio ad altre 2) Condizioni locative: a) sfratto per finita locazione punti 4 b) alloggio insufficiente in rapporto alla composizione punti 2 del nucleo familiare N.B. - I rapporti tra la composizione numerica del nucleo familiare ed il numero dei vani da assegnare e' regolato dall'articolo 3 del presente regolamento. Qualora la composizione numerica del nucleo familiare, per successivi eventi, dovesse risultare inferiore al numero dei vani assegnati il cambio dell'alloggio e' obbligatorio. Nel caso in cui l'alloggio assegnato dovesse essere insufficiente rispetto alla composizione numerica del nucleo familiare, l'interessato ha diritto al cambio dell'alloggio. Previa autorizzazione, da rilasciare dall'ufficio locale, possono essere consentiti cambi contestuali, salva verifica dell'assenza di condizioni ostative al mantenimento dell'alloggio. Motivi di revoca sono: 1) la concessione contratto ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o su documenti risultati falsi; 2) la cessione in uso totale o parziale dell'alloggio concesso. Sono motivi di decadenza: 1) la mancata abitazione dell'alloggio; 2) il trasferimento ad altra sede; 3) la cessazione dal servizio. 3) Composizione del nucleo familiare (relativa ai componenti del nucleo familiare oltre il titolare): da 1 a 2 unita' ................................. punti 2 da 3 a 4 unita' ................................. punti 3 da 5 a 6 unita' ................................. punti 4 da 7 unita' ad oltre ............................ punti 5 Fermo restando quanto stabilito in ordine al rapporto tra vani e composizione del nucleo familiare, qualora nella composizione del nucleo familiare figurino persone handicappate, la cui minorazione e' accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il punteggio relativo alla composizione numerica del nucleo familiare cui la persona handicappata appartiene e' aumentato del 25 per cento. A parita' di punteggio prevarra' la qualifica piu' elevata dell'aspirante, a parita' di qualifica sara' ritenuta preminente l'anzianita' nella qualifica, a parita' di anzianita' sara' preso in considerazione il posto occupato nel ruolo di anzianita'. 4) Anzianita' di servizio (punti 1 per ogni 5 anni di servizio). 5) Condizioni economiche del nucleo familiare (punti 2 reddito inferiore a lire 40.000.000, punti 1 reddito inferiore a lire 80.000.000).
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