DECRETO 30 marzo 1998, n. 155
Entrata in vigore del decreto: 6/6/1998
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n 1378, che disciplina gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, concernente l'ordinamento della professione di assistente sociale ed in particolare l'art. 2 che prevede l'abilitazione professionale conseguita mediante l'esame di Stato;
Visto l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 ottobre 1997;
Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 febbraio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 535 III.6 del 17 marzo 1998);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Il diploma universitario in servizio sociale e' titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di assistente sociale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concerne: "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore". - La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, prevede: "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni". - Il decreto ministeriale del 9 settembre 1957 reca: "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni". - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - L'art. 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale), prevede che: "Art. 2 (Requisiti per l'esercizio della professione). - 1. Per esercitare la professione di assistente sociale e' necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'art. 3 della presente legge. 2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1". - Il testo del comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente: "25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contrattitipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
Art. 2
1.Ciascuna commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed e' composta dal presidente e da quattro membri.
2.Il presidente viene nominato fra i professori universitari ordinari, straordinari e associati, di ruolo, fuori ruolo o a riposo di discipline afferenti alle aree previste dall'ordinamento didattico del diploma universitario in servizio sociale.
4.Fino a quando non vi siano liberi professionisti che abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione all'albo, i competenti consigli possono designare, quali membri delle terne, assistenti sociali iscritti all'albo ai sensi dell'art. 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84.
5.Per ciascuna commissione sono nominati anche i membri supplenti in numero almeno pari alla meta' dei membri effettivi, scegliendo dalle stesse terne fornite dagli ordini. E' altresi' nominato un presidente supplente tra i professori aventi i requisiti di cui al comma 2.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 1 della gia' citata legge 23 marzo 1993, n. 84, e' il seguente: "Art. 1 (Professione di assistente sociale). - 1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnicoprofessionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunita' in situazioni di bisogno e di disagio e puo' svolgere attivita' didatticoformative. 2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e puo' esercitare attivita' di coordinamento e di direzione dei servizi sociali. 3. La professione di assistente sociale puo' essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. 4. Nella collaborazione con l'autorita' giudiziaria, l'attivita' dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnicoprofessionale". - Per il testo dell'art. 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
1.Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.
2.La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale: teoria e metodi del servizio sociale con esplicito riferimento ai suoi principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali, politica sociale, organizzazione del servizio sociale.
3.La commissione propone tre temi tra i quali viene sorteggiato quello da svolgere.
4.Il tempo massimo per la prova scritta e' stabilito in cinque ore.
5.Per gli elaborati delle prove scritte dovra' essere garantito l'anonimato dei candidati mediante l'obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalita' del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata.
6.La prova orale consiste in una discussione individuale riguardante l'elaborato scritto e argomenti teoricopratici relativi all'attivita' svolta durante il tirocinio professionale nonche' i relativi riferimenti istituzionali e legislativi.
7.La prova pratica consiste nell'analisi, nella discussione e nella formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione.
8.Sono ammessi alla prova orale quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto sia nella prova scritta che in quella pratica.
9.La commissione delibera al termine di ciascuna prova orale e pratica assegnando i voti di merito.
10.Il candidato ottiene l'idoneita' quando ha conseguito almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove previste.
11.Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo derivante dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.
Art. 4
1.Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale hanno luogo ogni anno in due sessioni. Le due sessioni sono indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che indica le sedi di esame scegliendole tra le citta' sedi di universita' o istituti di istruzione universitaria con diplomi universitari in servizio sociale, previo parere del Consiglio universitario nazionale.
2.Ai candidati e' data facolta' di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.
3.La data di inizio degli esami di Stato e' stabilita per tutte le sedi e per ciascuna sessione con la stessa ordinanza ministeriale.
4.Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non puo' conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo versati.
Art. 5
1.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.
p. Il Ministro: Guerzoni
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1998
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 45
Nota all'art. 5: - Per il titolo del decreto ministeriale 9 settembre 1957 si veda nelle note alle premesse.
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)