DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1998, n. 157

Type DPR
Publication 1998-03-02
Ultimo aggiornamento 1998-05-26
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 10-6-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente ordinamento delle autonomie locali;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, ed in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 8 agosto 1996, n. 431, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica, ed in particolare l'articolo 3 che ha reso validi gli atti ed i provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, fra l'altro, dell'articolo 2 dei decretilegge 12 marzo 1996, n. 118, e 10 maggio 1996, n. 255;

Visto l'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che prevede l'emanazione di un regolamento che disciplini la aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Aggregazione di scuole

1.Gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e le sezioni staccate e le sedi coordinate, aggregati in attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituiscono un'unica istituzione scolastica dotata di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, anche se trattasi di aggregazioni e fusioni tra istituti ad amministrazione statale.

2.La nuova istituzione viene costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto definitivo del competente provveditore agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, in attuazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni, con il quale sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo farne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il testo dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) e' il seguente: "Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di istituzioni educative statali. 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. 3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. 4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell'art. 3 della legge 8 agosto 1996, n. 431 (Interventi urgenti per l'edilizia scolastica), e' il seguente: "Art. 3 (Norme di sanatoria). - 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base: dell'art. 12 del D.L. 24 luglio 1995, n. 296, e del D.L. 20 settembre 1995, n. 396; dell'art. 14 del D.L. 25 novembre 1995, n. 499, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 31, del D.L. 25 marzo 1996, n. 155, e del D.L. 25 maggio 1996, n. 286; dell'art. 2 del D.L. 12 marzo 1996, n. 118, e del D.L. 10 maggio 1996, n. 255, nonche' del D.M. 18 aprile 1996 della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1996". - Il testo dell'art. 1, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti alle condizioni stabilite dall'art. 51, comma 4, del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite: a) le modalita' di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate; b) la redistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento; c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate". - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - Il testo dell'art. 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonche' alle necessita' e ai disagi di che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunita' e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresi' una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficolta' di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sara' assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonche' dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, comma 20, della gia' citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, v. nelle note alle premesse. - Per il testo del comma 70 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, v. nelle note alle premesse.

Art. 2

Denominazione dell'Istituto

1.Gli istituti facenti parte dell'unica istituzione scolastica conservano ciascuno la propria originaria identita' e denominazione.

3.La suddetta denominazione viene apposta su tutti gli atti dalla nuova istituzione scolastica, ivi compresi diplomi e attestati.

Art. 3

Patrimonio

1.Per gli immobili utilizzati come sede degli istituti aggregati trovano applicazione le norme di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e alla legge 8 agosto 1996, n. 431.

2.I beni appartenenti alle istituzioni scolastiche aggregate ed i beni mobili statali passano nel patrimonio della nuova istituzione scolastica; gli istituti scolastici aggregati conservano l'uso dei beni mobili esistenti all'atto della aggregazione.

3.Passano anche nella proprieta' della nuova istituzione scolastica la titolarita' di eventuali crediti degli istituti aggregati, ferme restando le finalita' ad essi connessi.

Note all'art. 3: - Per il titolo della legge 11 gennaio 1996, n. 23, v. nelle note alle premesse. - Per il titolo della legge 8 agosto 1996, n. 431, v. nelle note alle premesse.

Art. 4

I n v e n t a r i

1.All'atto della aggregazione, per ogni istituto aggregato viene redatto l'elenco dei beni in uso, che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, passano nel patrimonio della nuova istituzione. Tale elenco e' utilizzato per lo scambio di consegne tra i capi di istituto e costituisce titolo valido per il discarico dei beni dall'inventario di provenienza e per l'impianto dell'inventario della nuova istituzione o per il carico nell'inventario dell'istituto aggregante.

2.Lo scambio di consegne tra capi d'istituto deve riguardare anche i beni mobili in uso, di proprieta' degli enti locali o di altri enti, da descrivere in apposito elenco, una copia del quale dovra' essere rimessa all'ente proprietario.

Art. 5

Nomina di commissario

1.Il provveditore agli studi, all'atto della costituzione del nuovo istituto nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 maggio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale - parte I - del Ministero della pubblica istruzione, n. 24-25 del 12-19 giugno 1975, che resta in carica sino all'entrata in funzione del consiglio di istituto.

2.Non si fa luogo alla nomina del commissario di cui al comma 1, qualora vengano aggregate sezioni staccate e/o sedi coordinate ad istituzione scolastica presso la quale sia in funzione il consiglio di istituto; in tal caso si procedera' subito al rinnovo di detto organo collegiale.

Art. 6

Consiglio di istituto

1.Viene costituito un unico consiglio di istituto secondo la normativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con le attribuzioni previste dall'art. 10 del medesimo decreto legislativo.

2.Le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti, genitori, alunni e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in seno al consiglio d'istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuola e secondo le norme di cui alla parte I - titolo 1 - capo VI del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

3.Nel consiglio di istituto viene comunque riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni di ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione.

4.Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario dipendente dagli enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.

Note all'art. 6: - Il testo degli articoli 8 e 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e' il seguente: "Art. 8 (Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva). - 1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, e' costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni e' costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside. 2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti. 3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore eta' non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'art. 10. 4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto. 5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medicopsicopedagogici e di orientamento. 6. Il consiglio di circolo o di istituto e' presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. Puo' essere eletto anche un vice presidente. 7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. 8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori e' ridotta di una unita'; in tal caso e' chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti. 9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso. "Art. 10 (Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva). - 1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consultivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. 3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attivita' della scuola, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalita' per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell art. 42; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnicoscientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; d) criteri generali per la programmazione educativa; e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attivita' parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attivita' complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attivita' culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; h) forme e modalita' per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto. 4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresi', i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attivita' scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti. 6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94. 7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza. 9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale. 10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 11. La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe. 12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno". - Il testo della Corte 1 - Titolo 1 - Capo VI - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente: "Parte I NORME GENERALI Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori (Omissis). Capo VI Norme comuni Art. 30 (Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali). - 1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi. 2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci. 3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro eta'. Art. 31 (Elezioni). - 1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore puo' votare la meta' dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno. 2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente. 3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione. 4. (Abrogato). 5. (Abrogato). 6. Nessun elettore puo' concorrere alla presentazione di piu' di una lista; nessun candidato puo' essere incluso in piu' liste per elezioni dello stesso livello ne' puo' presentarne alcuna. 7. Ciascuna lista puo' comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. 8. Ogni elettore puo' esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; puo' esprimere non piu' di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi puo' esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire. 9. Il voto e' personale, libero e segreto. Art. 32 (Liste dei candidati del personale docente e direttivo). - 1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare. 2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli istituti di istruzione artistica. 3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli istituti di istruzione artistica. Art. 33 (Svolgimento delle elezioni). - 1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalita' per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per: a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria; b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori; c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori; d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attivita' didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione; e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede; e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto; g) la proclamazione degli eletti; h) la convocazione dell'organo; i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti. 2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando e' possibile, congiuntamente. 3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalita' da stabilirsi in base al comma 1. Art. 34 (Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali). - 1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside. 2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli studi. 3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Art. 35 (Surroga dei membri cessati). - 1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilita', si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. 2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni. 3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo. Art. 36 (Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalita'). - 1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all'art. 6, possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza. 2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalita' stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Art. 37 (Costituzione degli organi e validita' delle deliberazioni). - 1. L'organo collegiale e' validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 2. Per la validita' dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonche' delle rispettive giunte, e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica. 3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 4. La votazione e' segreta solo quando si faccia questione di persone. Art. 38 (Decadenza). - 1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalita' previste dall'art. 35. Art. 39 (Adunanze degli organi collegiali). - 1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati. Art. 40 (Regolamenti tipo). - 1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione. Art. 41 (Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali). - 1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo e' gratuita. 2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio. 3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalita' previsti dalle vigenti disposizioni. Art. 42 (Pubblicita' delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale). - 1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche. 3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalita' di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneita' dei locali disponibili, nonche' le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni. 4. Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalita' con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunita' locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunita' stesse. Analogo invito puo' essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale. 5. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale. 6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la liberta' di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto non e' ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Art. 43 (Pubblicita' degli atti). - 1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. 2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell'albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. 3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241".

Art. 7

Collegio dei docenti

1.Per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione.

2.Per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche, ad esempio, adozione dei libri di testo, iniziative di sperimentazione, ecc., riferite alla singola scuola il capo di istituto convoca solo la corrispondente sezione; in tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta ai singoli ordini di scuola.

3.L'attivita' di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attivita' formative dell'istituto e con la programmazione didattico - educativa generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4.I collaboratori del preside sono eletti, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera h), del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, sulla base del numero complessivo degli alunni dell'istituzione scolastica, avendo cura di assicurare per quanto possibile la rappresentanza dei docenti di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il capo d'istituto sceglie il vicario, avendo cura di far cadere la sua scelta su persona appartenente ad ordine di scuola diverso dal proprio.

Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e' il seguente: "Art. 7 (Collegio dei docenti). - 1. Il collegio dei docenti e' composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e' presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresi' parte del collegio dei docenti i docenti di soste- gno che ai sensi del successivo art. 315, comma 5, assumono la contitolarita' di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di piu' istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2. 2. Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun docente; b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica; e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita' finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformita' degli articoli 276 e seguenti; g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto; h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'art. 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside; i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto; l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente; m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116; o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, sociopsicopedagogici e di orientamento; p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506; q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. 4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h)".

Art. 8

Comitato per la valutazione del servizio

1.Il collegio dei docenti elegge dal suo seno, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando per quanto possibile la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione.

Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 11 del citato D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente: "Art. 11 (Comitato per la valutazione del servizio dei docenti). - 1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico e' istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 2. Il comitato e' formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne e' il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure piu' di 50 docenti. 3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. 4. La valutazione del servizio di cui all'art. 448 ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside. 5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato. 6. Il comitato dura in carica un anno scolastico. 7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso. 8. Il comitato di valutazione del servizo esercita altresi' le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente".

Art. 9

B i l a n c i o

1.La gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli istituti aggregati si realizza attraverso un unico bilancio ed e' regolata dalla disciplina contenuta nel decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 maggio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale - parte I - del Ministero della pubblica istruzione, n. 24-25 del 12- 19 giugno 1975.

2.I rapporti giuridici di debito e di credito, gli obblighi contrattuali e le disponibilita' finanziarie, fondo cassa, che fanno capo all'istituto aggregato titolare di autonomia, che cessa con l'aggregazione, sono trasferiti in testa alla nuova istituzione scolastica. Ove occorra, nel bilancio di quest'ultima, saranno apportate le variazioni alle previsioni e sara' operato il necessario assestamento.

3.Ulteriori istruzioni concernenti la disciplina degli aspetti di gestione e finanziari, nonche' la gestione della fase transitoria del passaggio alla istituzione aggregata, saranno oggetto, se necessario, di specifiche disposizioni del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 10

Ripartizione degli oneri tra i soggetti obbligati

1.Nelle ipotesi in cui nell'aggregazione siano comprese scuole per le quali, ai sensi della normativa vigente, gli oneri relativi alle spese di funzionamento e quelli relativi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario facciano carico a piu' soggetti, questi procederanno alla relativa ripartizione a mezzo di apposita convenzione, da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti interessati ai sensi dell'art. 51, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in proporzione alla loro partecipazione alle spese prima dell'aggregazione; ai fini suddetti gli enti interessati potranno anche costituirsi in consorzio.

Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 51, comma 6, del citato D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e' il seguente: "6. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre l'aggregazione anche di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo. Nei comuni montani con meno di 5000 abitanti possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media secondo criteri e modalita' stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione".

Art. 11

Province di Bolzano e Trento regione Sicilia e Valle d'Aosta

1.Restano ferme le competenze delle province di Bolzano e di Trento, della regione Sicilia e della regione Valle d'Aosta in ordine all'attuazione, con propria normativa, del disposto dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con riferimento agli istituti rientranti nella propria competenza.

SCALFARO Prodi: Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer: Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1998

Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 14

Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1955, n. 549, vedi nelle note alle premesse.

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