DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1998, n. 157
Entrata in vigore del decreto: 10-6-1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente ordinamento delle autonomie locali;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 8 agosto 1996, n. 431, recante interventi urgenti per l'edilizia scolastica, ed in particolare l'articolo 3 che ha reso validi gli atti ed i provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, fra l'altro, dell'articolo 2 dei decretilegge 12 marzo 1996, n. 118, e 10 maggio 1996, n. 255;
Visto l'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che prevede l'emanazione di un regolamento che disciplini la aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Aggregazione di scuole
1.Gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e le sezioni staccate e le sedi coordinate, aggregati in attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituiscono un'unica istituzione scolastica dotata di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, anche se trattasi di aggregazioni e fusioni tra istituti ad amministrazione statale.
2.La nuova istituzione viene costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto definitivo del competente provveditore agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, in attuazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni, con il quale sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo farne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Il testo dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) e' il seguente: "Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie; b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di istituzioni educative statali. 2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti. 3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. 4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo dell'art. 3 della legge 8 agosto 1996, n. 431 (Interventi urgenti per l'edilizia scolastica), e' il seguente: "Art. 3 (Norme di sanatoria). - 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base: dell'art. 12 del D.L. 24 luglio 1995, n. 296, e del D.L. 20 settembre 1995, n. 396; dell'art. 14 del D.L. 25 novembre 1995, n. 499, del D.L. 24 gennaio 1996, n. 31, del D.L. 25 marzo 1996, n. 155, e del D.L. 25 maggio 1996, n. 286; dell'art. 2 del D.L. 12 marzo 1996, n. 118, e del D.L. 10 maggio 1996, n. 255, nonche' del D.M. 18 aprile 1996 della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1996". - Il testo dell'art. 1, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "20. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti alle condizioni stabilite dall'art. 51, comma 4, del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite: a) le modalita' di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate; b) la redistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento; c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate". - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - Il testo dell'art. 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonche' alle necessita' e ai disagi di che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunita' e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresi' una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficolta' di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sara' assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonche' dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1, comma 20, della gia' citata legge 28 dicembre 1995, n. 549, v. nelle note alle premesse. - Per il testo del comma 70 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, v. nelle note alle premesse.
Art. 2
Denominazione dell'Istituto
1.Gli istituti facenti parte dell'unica istituzione scolastica conservano ciascuno la propria originaria identita' e denominazione.
3.La suddetta denominazione viene apposta su tutti gli atti dalla nuova istituzione scolastica, ivi compresi diplomi e attestati.
Art. 3
Patrimonio
1.Per gli immobili utilizzati come sede degli istituti aggregati trovano applicazione le norme di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e alla legge 8 agosto 1996, n. 431.
2.I beni appartenenti alle istituzioni scolastiche aggregate ed i beni mobili statali passano nel patrimonio della nuova istituzione scolastica; gli istituti scolastici aggregati conservano l'uso dei beni mobili esistenti all'atto della aggregazione.
3.Passano anche nella proprieta' della nuova istituzione scolastica la titolarita' di eventuali crediti degli istituti aggregati, ferme restando le finalita' ad essi connessi.
Note all'art. 3: - Per il titolo della legge 11 gennaio 1996, n. 23, v. nelle note alle premesse. - Per il titolo della legge 8 agosto 1996, n. 431, v. nelle note alle premesse.
Art. 4
I n v e n t a r i
1.All'atto della aggregazione, per ogni istituto aggregato viene redatto l'elenco dei beni in uso, che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, passano nel patrimonio della nuova istituzione. Tale elenco e' utilizzato per lo scambio di consegne tra i capi di istituto e costituisce titolo valido per il discarico dei beni dall'inventario di provenienza e per l'impianto dell'inventario della nuova istituzione o per il carico nell'inventario dell'istituto aggregante.
2.Lo scambio di consegne tra capi d'istituto deve riguardare anche i beni mobili in uso, di proprieta' degli enti locali o di altri enti, da descrivere in apposito elenco, una copia del quale dovra' essere rimessa all'ente proprietario.
Art. 5
Nomina di commissario
1.Il provveditore agli studi, all'atto della costituzione del nuovo istituto nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 maggio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale - parte I - del Ministero della pubblica istruzione, n. 24-25 del 12-19 giugno 1975, che resta in carica sino all'entrata in funzione del consiglio di istituto.
2.Non si fa luogo alla nomina del commissario di cui al comma 1, qualora vengano aggregate sezioni staccate e/o sedi coordinate ad istituzione scolastica presso la quale sia in funzione il consiglio di istituto; in tal caso si procedera' subito al rinnovo di detto organo collegiale.
Art. 6
Consiglio di istituto
1.Viene costituito un unico consiglio di istituto secondo la normativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con le attribuzioni previste dall'art. 10 del medesimo decreto legislativo.
2.Le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti, genitori, alunni e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in seno al consiglio d'istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuola e secondo le norme di cui alla parte I - titolo 1 - capo VI del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.
3.Nel consiglio di istituto viene comunque riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni di ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione.
4.Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario dipendente dagli enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.