LEGGE 21 maggio 1998, n. 164

Type Legge
Publication 1998-05-21
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Le disposizioni della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si applicano all'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e alla relativa Associazione nazionale.

3.Gli oneri derivanti dalla nomina di un ulteriore membro del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, di cui al comma 2, lettera b), sono posti a carico delle risorse già stanziate per il funzionamento del Comitato medesimo.

4.All'onere derivante dall'attuazione delle lettere h) ed i) del comma 2, pari a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

5.All'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 72, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè i soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102".

6.Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico il Ministro per le politiche agricole è autorizzato ad aggiornare il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce, nel limite massimo di spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1999.

7.All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 10.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

8.In caso di particolari, documentate e motivate esigenze locali, rappresentate unitariamente dalle Associazioni nazionali professionali della pesca promotrici dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, istituiti ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44, i consorzi stessi possono essere autorizzati, in via sperimentale, alla gestione su base regionale. L'autorizzazione e le modalità di attuazione e di controllo della sperimentazione sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche agricole, in conformità con le decisioni unanimemente adottate dalla regione, dagli enti locali, dai consorzi e da tutte le associazioni nazionali professionali della pesca.

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