Entrata in vigore della legge: 4-6-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 del trattato stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Trattato-art. 1
TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, qui di seguito indicate come Parti Contraenti, muovendo dalla vicinanza geografica e dai tradizionali vincoli di amicizia tra i due popoli, convinte della necessita' di costruire le relazioni tra Stati sulla base dei valori universali di liberta', democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo, riaffermando la loro fedelt" ai principi e agli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite, sospinte dalla comune volonta' di. favorire la costruzione di una nuova Europa,. basata sul definitivo superamento delle divisioni ideologiche, determinate a favorire il rapido avvicinamento della Repubblica di Albania all'Unione Europea, unite dalla comune appartenenza alla organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, i cui principi ed impegni esse intendono rispettare pienamente, unite dalla comune appartenenza al Consiglio d'Europa, desiderando sviluppare e consolidare le relazioni tra la Repubblica di Albania e l'Iniziativa Centro-Europea, intenzionate a contribuire al rafforzamento della stabilita regionale, incoraggiando il dialogo e la coesistenza pacifica tra i popoli, decise a rafforzare i reciproci rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania svilupperanno le loro relazioni sulla base della collaborazione e del reciproco rispetto, in conformita' con i principi di sovranita', integrita' territoriale, parita' di diritti, dignita' umana e rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'uomo.
Trattato-art. 2
Articolo 2 Le Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilita' della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e sottolineano la necessita' che ogni controversia sia risolta con mezzi pacifici. La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania si adopereranno per il rafforzamento del ruolo della Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi strumenti idonei a risolvere i conflitti e a preservare la pace nel mondo.
Trattato-art. 3
Articolo 3 Le Parti Contraenti uniranno i loro sforzi per concorrere alla creazione in Europa di una nuova architettura della sicurezza fondata sulla cooperazione e su livelli di armamenti sempre piu' bassi commisurati al mantenimento della stabilita' e della sufficienza difensiva. Le Parti Contraenti, consapevoli dell'importanza del processo di disarmo per la sicurezza europea e mondiale, contribuiranno attivamente e costruttivamente ai negoziati dei relativi accordi auspicando il raggiungimento di nuove intese volte al rafforzamento della fiducia e della sicurezza in Europa. La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania agiranno altresi' in maniera concertata negli appositi fori internazionali per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, ed in favore di una crescente trasparenza e di un sempre maggiore controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali. Le Parti Contraenti svilupperanno, anche tramite lo svolgimento di attivita' concrete, di consultazioni e di scambi di visite, una cooperazione a lungo termine reciprocamente profittevole nel campo della difesa.
Trattato-art. 4
Articolo 4. Le Parti Contraenti appoggeranno l'attuazione delle misure di sicurezza collettiva previste nel Capitolo VII dello Statuto dell'ONU. Le Parti Contraenti si impegnano, su richiesta di una di esse, ad immediate consultazioni nel caso si verifichino circostanze straordinarie o di emergenza che minaccino i supremi interessi di sicurezza o la stabilita' della regione.
Trattato-art. 5
Articolo 5 Le Parti Contraenti terranno regolari consultazioni con scadenze periodiche sui temi bilaterali e sulle questioni internazionali di comune interesse a livello di membri di governo e di funzionari dei due Ministeri degli Esteri. Le Parti Contraenti favoriranno inoltre l'intensificazione dei rapporti tra i due Parlamenti..
Trattato-art. 6
Articolo 6 Le Parti Contraenti opereranno individualmente e/o congiuntamente per far si' che l'Europa acquisti sempre piu' il carattere di una comunita' di Stati fondata sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli che la compongono. In tale contesto la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania sono determinate a sviluppare, attraverso l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, la prevenzione dei conflitti e il controllo delle crisi ed a consolidare la democrazia e lo stato di diritto nel continente; a promuovere l'instaurazione di rapporti amichevoli tra tutti gli Stati; a rafforzare la sicurezza e a sviluppare la collaborazione nei settori economico, culturale e ambientale nonche' la dimensione umana.
Trattato-art. 7
Articolo 7 La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania si impegnano ad allargare e approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica ed ecologica. Esse convengono che esistono le condizioni per il passaggio della collaborazione economica ad un livello qualitativamente nuovo. Esse riconoscono l'importanza di una simile collaborazione sia dal punto di vista dell'attuazione del programma di riforme economiche in Albania che dell'apporto che le due Parti potranno recare alla realizzazione di prospettive economiche comuni a livello europeo. Esse rilevano il ruolo fondamentale dell'Unione Europea in detta realizzazione, nonche' l'importanza delle organizzazioni economiche e finanziarie internazionali per lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale.
Trattato-art. 8
Articolo 8 Le Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per favorire il processo di avvicinamento della Repubblica di Albania all'Unione Europea. Parimenti esse si adopereranno per il consolidamento dei rapporti tra la Repubblica di Albania e l'Iniziativa Centro-Europea.
Trattato-art. 9
Articolo 9 Le Parti Contraenti si impegnano a dare concreta attuazione agli accordi tra esse conclusi nei campi richiamati dall'Articolo 7 del presente Trattato, nonche' a tutte le altre convenzioni economiche vigenti. Le Commissioni miste intergovernative di collaborazione economica e tecnico-scientifica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania,. con i loro organismi operativi, si adopereranno per rafforzare tale collaborazione nell'ambito delle loro competenze. Qualora fosse necessario, possono essere istituiti, con il reciproco accordo delle parti, altri organismi, permanenti oppure ad hoc.
Trattato-art. 10
Articolo 10 Le Parti contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di societa' miste, anche con la partecipazione dei partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, cosi' come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale.
Trattato-art. 11
Articolo 11 Le Parti Contraenti attribuiranno un'importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e telecomunicazioni. Esse appoggeranno le azioni di cooperazione riguardanti le attivita' industriali, mirando in primo luogo alla integrazione dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo ed al loro collegamento con gli altri Paesi europei, alla modernizzazione delle infrastrutture e all'uso efficiente delle risorse energetiche. In tali campi, le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione reciproca tra organizzazioni ed enti dei due Paesi e agiranno per una collaborazione estesa sia a livello europeo che fra tutti i Paesi rivieraschi del Mediterraneo.
Trattato-art. 12
Articolo 12 Le Parti Contraenti concordano sull'importanza di proseguire e consolidare ulteriormente gli importanti rapporti gia' stabiliti nel campo della cooperazione allo sviluppo. Questi ultimi continueranno ad avere come obiettivo un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'Albania, con particolare riguardo 81 rafforzamento delle istituzioni democratiche, alla creazione di impiego e allo sviluppo delle attivita' economiche private. Essi troveranno definizione nel quadro dei Programmi di Cooperazione triennali, approvati in sede di Commissione Mista e basati su di un Piano-Paese concordato, che indichera' strategie e priorita' degli interventi.
Trattato-art. 13
Articolo 13 Le Parti Contraenti appoggeranno la collaborazione nel settore della scienza e delle tecnologie avanzate, sulla base dei proqrammi gia' convenuti e dei programmi aggiuntivi in cui saranno definite nuove linee di priorita' sul piano della ricerca scientifica e dell'ammodernamento tecnologico. Riconoscendo il ruolo crescente della scienza e della tecnologia nella societa' futura, le Parti Contraenti hanno concordato inoltre di appoggiarsi reciprocamente, per quanto possibile, al fine di un inserimento piu' attivo dei competenti organismi dei due paesi in programmi multilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica e la creazione di parchi scientifici e tecnologici.
Trattato-art. 14
Articolo 14 Muovendo dal carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Parti Contraenti intendono promuovere la loro collaborazione in tale campo, in conformita' con gli impegni assunti con gli accordi tra di esse in vigore. Esse riserveranno una particolare attenzione alla protezione ambientale del Mar Mediterraneo e, in quest'ambito, del Mare Adriatico. Mettendo a frutto l'esperienza positiva accumulata in questo settore, le Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nella previsione e nella prevenzione delle calamita' naturali e per l'eliminazione dei loro effetti.
Trattato-art. 15
Articolo 15 Gli impegni della Repubblica Italiana nei rapporti bilaterali con la Repubblica di Albania saranno presi sempre nel rispetto delle competenze dell'Unione Europea, delle disposizioni emanate dalle sue istituzioni, nonche' delle altre disposizioni concordate tra gli Stati Membri della U.E. in attuazione del sistema comunitario.
Trattato-art. 16
Articolo 16 Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione nell'ambito degli organismi economici multilaterali, fra i quali in particolare l'Organizzazione Mondiale per il Commercio.(WTO).
Trattato-art. 17
Articolo 17 La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, partendo dalle tradizioni di collaborazione e legami culturali tra i popoli italiano e albanese, sulla base di quanto previsto dall'Accordo di collaborazione culturale, e desiderando altresi' contribuire alla creazione di uno spazio culturale europeo aperto a tutti i popoli del continente, faciliteranno nei campi della cultura, dell'insegnamento e delle informazioni lo sviluppo degli scambi tra enti territoriali, istituzioni, organizzazioni, associazioni e cittadini dei due Paesi. Le Parti Contranti incoraggeranno la conclusione di Intese dirette tra universita' e altre istituzioni di insegnamento superiore, centri di ricerca, istituzioni di cultura e di diffusione dell'informazione. Esse stimoleranno le iniziative concernenti la collaborazione nei settori dei mezzi audiovisivi, della . cinematografia, del teatro, della musica e delle belle arti. Le Parti Contraenti appoggeranno, in conformita con gli impegni assunti, l'attivita' dei Centri culturali e utilizzeranno pienamente la possibilita' da essi offerte. Ciascuna Parte operera' per l'ampliamento delle opportunita' di studio della lingua dell'altra Parte in Scuole, Istituti di insegnamento superiore e in altre Istituzioni e, a -tal fine, sosterra' l'altra Parte nell'azione volta a organizzare lo studio della lingua e a perfezionare la qualifica del personale docente.
Trattato-art. 18
Articolo 18 Le Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra enti territoriali, fondazioni istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due Paesi. Esse faciliteranno altresi' gli scambi giovanili, nonche i gemellaggi e gli scambi tra singole citta' e regioni dei due Paesi.
Trattato-art. 19
Articolo 19 Le Parti Contraenti concordano nell'attribuire una importanza, prioritaria ad una stretta ed incisiva collaborazione tra i due Paesi per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori. Esse riconoscono la necessita di controllare i flussi migratori anche attraverso lo sviluppo della cooperazione fra i competenti organi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania e di concludere a tal fine un accordo organico che regoli anche l'accesso dei cittadini dei due Paesi al mercato del lavoro stagionale, conformemente alla legislazione vigente. Per il raggiungimento di tali obiettivi e stato costituito un Gruppo di lavoro congiunto sui problemi migratori.
Trattato-art. 20
Articolo 20 Le Parti Contraenti procederanno ad un esame congiunto dei problemi attinenti alle modalita' di rilascio dei visti, nel quadro delle misure che saranno adottate in campo migratorio.
Trattato-art. 21
Articolo 21 Le Parti Contraenti studieranno la possibilita' di stipulare un accordo in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione.
Trattato-art. 22
Articolo 22 Le Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e i nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e la criminalita' organizzata.
Trattato-art. 23
Articolo 23 Le disposizioni del present'e Trattato non incidono. in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati _ dalle Parti Contraenti e non sono dirette contro alcuno Stato terzo.
Trattato-art. 24
Articolo 24 Il presente Trattato sara' ratificato in conformita' con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Parti Contraenti ed entrera' in vigore al momento dello scambio dei documenti di ratifica.
Trattato-art. 25
Articolo 25 Il presente Trattato viene concluso per la durata di 20 anni. La sua validita' verra' prorogata tacitamente di' volta in volta per nuovi periodi di 5 anni, a meno che una delle Parti Contraenti non abbia notificato, per iscritto, all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza. La sua validita' verra' prorogata tacitamente di' volta In fede di che i sottoscritti rappresentanti hanno firmato il presente Trattato. In fede di che i sottoscritti rappresentanti hanno Fatto a Roma il 13 ottobre 1995 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua albanese, entrambi i testi aventi uguale valore. PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA DI ALBANIA Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di lettere
AMBASCIATA 00198 Roma ......... 1995 DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA Via Asmara 5 ROMA tel. 06/86214475-86218214 fax 06/86216005 Roma, 13 ottobre 1995 Eccellenza, con riferimento al Trattato di Amicizia e Collaborazione che oggi abbiamo firmato ed in particolare al suo art. l9, ribadisco l'impegno ad operare per contrastare i movimenti irregolari di persone anche attraverso lo sviluppo della cooperazione tra competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana. In questo quadro, concordo sull'impegno a concludere quanto prima - in conformita' ed in applicazione dell'art.19 del Trattato di Amicizia e Collaborazione - un accordo organico rivolto a contrastare l'immigrazione clandestina ed a regolare, conformemente alla legislazione vigente, l'accesso dei cittadini al mercato del lavoro ed in particolare a quello stagionale. Rimango pertanto in attesa, Eccellenza, di accoglierLa quanto prima in Albania. Con i sensi della mia stima, Parte di provvedimento in formato grafico S.E. Sig.ra Susanna Agnelli Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Roma, 13 ottobre 1995 Eccellenza, con riferimento al Trattato di Amicizia e Collaborazione che oggi abbiamo firmato ed in particolare al suo art.l9, prendo atto della volonta' di operare per contrastare i movimenti irregolari di persone anche attraverso lo sviluppo della cooperazione tra i competenti organi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Albania. In questo quadro, accettando con piacere il Suo cortese invito a venire in visita in Albania, concordo sull'impegno a concludere quanto prima - in conformita' ed in applicazione dell'art.l9 del Trattato di Amicizia e Collaborazione - un accordo organico rivolto a contrastare l'immigrazione clandestina e a regolare, conformemente alla legislazione vigente, l'accesso dei cittadini al mercato del lavoro e in particolare a quello stagionale. Con i sensi della mia stima, Parte di provvedimento in formato grafico S.E. On.le Dott. Alfred Serreqi Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Albania