DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1998, n. 169
Entrata in vigore del decreto: 16-6-1998
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per la ippicoltura;
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
Visto l'articolo 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, che prevede che con regolamento, da emanare previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvedera' al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi, sulla base dei principi ivi stabiliti;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;
Visti i pareri resi dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, in data 11 dicembre 1997 e 17 dicembre 1997;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 23 febbraio 1998;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 20 marzo 1998;
Sulla proposta dei Ministri delle finanze e per le politiche agricole;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni relative alle scommesse in generale
Art. 1
Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse
1.L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneita' delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).
2.L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, e' esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarita' delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore.
3.Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al totalizzatore nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei concessionari di cui all'articolo 2.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ai quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente: "Provvedimenti per la ippicoltura", reca provvidenze per l'allevamento dei cavalli e riserva all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) la facolta' di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi. - Il D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, recante: "Disciplina delle attivita' di gioco" detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa: di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro. - Si riportano i testi dei commi 77 e 78 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78. 78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e' ispirato ai seguenti principi: a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita', provvede direttamente l'amministrazione ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi; b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie; c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni; d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Art. 2
Concessioni per l'esercizio delle scommesse
2.Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo.
3.Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio della scommessa TRIS non e' rinnovabile.
4.L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' riservato ai titolari degli ippodromi stessi.
5.L'esercizio della scommessa TRIS e' attribuito ad un unico concessionario.
6.Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento.
7.Il trasferimento della concessione e' consentito previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.
8.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 )).
9.(( COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 )).
Art. 3
Decadenza e revoca delle concessioni
2.Il concessionario nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non puo' concorrere, ne' direttamente ne' per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui all'articolo 2.
3.La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle societa' concessionarie ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitata almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
Art. 4
Scommesse consentite
1.Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.
2.Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, e' ripartito tra gli scommettitori vincenti.
3.Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.
4.E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore.
5.La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della modalita' di accettazione e di totalizzazione, nonche' i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. E' vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento.
6.Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalita' di accettazione e di totalizzazione.
Art. 5
Programma ufficiale delle corse
1.Il Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto dall'UNIRE.
2.Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e puo' essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purche' corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.
3.Tutta l'attivita' ippica e' riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.
Art. 6
Accettazione delle scommesse
2.I gestori degli ippodromi mettono gratuitamente a disposizione degli allibratori i collegamenti necessari per il funzionamento degli strumenti informatici per la gestione delle scommesse.
3.E' vietata ogni forma di intermediazione.
4.Il termine dell'accettazione delle scommesse non puo' protrarsi oltre l'inizio della prima partenza della corsa.
5.Il presente regolamento, unitamente al decreto di cui all'articolo 4, comma 5, e' esposto al pubblico nei luoghi di cui al comma 1.
6.Con provvedimento dell'autorita' di pubblica sicurezza, previa contestazione, e' vietato l'accesso agli ippodromi e alle agenzie, per un periodo da tre mesi ad un anno, a coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione della disposizione di cui al comma 1. Il provvedimento e' comunicato ai gestori degli ippodromi e delle agenzie.
7.Il contravventore al divieto di cui al comma 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni se ha effettuato la scommessa, e da lire un milione a lire dieci milioni se l'ha accettata.
8.Al gestore dell'ippodromo o dell'agenzia che non denuncia immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse e' irrogata la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire cinque milioni.
9.La competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo e' attribuita al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.
Art. 7
Validita' delle scommesse e dei risultati delle corse
1.Al fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente dell'ordine di arrivo stabilito e convalidato in conformita' al giudizio della giuria o dei commissari che operano nell'ippodromo. Dopo la convalida dell'ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della corsa ne' alcun altro motivo possono mutare l'esito delle scommesse.
2.Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5, sono stabilite le ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonche' di eventuali variazioni della stessa.
3.La scommessa e' considerata vincente quando tutti i termini con i quali e' stata espressa sono conformi ai risultati convalidati della corsa o delle corse cui la scommessa stessa si riferisce.
Art. 8
Ricevuta della scommessa
1.La scommessa accettata e' certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalita' di cui all'articolo 20.
2.La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non puo' essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.
3.All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la conformita' degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si e' allontanato dallo sportello.
4.Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa e' immediatamente annullata da parte di chi la rilascia.
Art. 9
R i m b o r s i
2.Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono accettate.
3.L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazioni apposte sulla ricevuta della scommessa.
4.Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. I rimborsi non richiesti entro il predetto termine sono acquisiti dall'UNIRE.
Art. 10
Pagamento delle vincite
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.