DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1998, n. 177
Entrata in vigore del decreto: 21-6-1998
Art. 1
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 7 giugno 1998 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
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