DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1998, n. 177
Entrata in vigore del decreto: 21-6-1998
Art. 1
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 7 giugno 1998 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)