DECRETO 22 maggio 1998, n. 183

Type Decreto
Publication 1998-05-22
Ultimo aggiornamento 1998-06-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il capo III del predetto decreto legislativo, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'articolo 17;

Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 3, nella parte in cui prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e de1 lavoro e della previdenza sociale, per individuare la struttura di gestione cui e' affidato il compito di ripartire tra gli enti destinatari dei versamenti unitari le somme a ciascuno di essi spettanti e per determinare le modalita' di attribuzione di tali somme;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, di imposta regionale sulle attivita' produttive e di finanza locale;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, relativo alle agevolazioni per lo sviluppo delle aree depresse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, recante norme sulla regolazione contabile conseguente alla fruizione delle agevolazioni di cui al citato decreto-legge n. 244 del 1995;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e per la contabilita' generale dello Stato;

Visto l'articolo 19, commi 21 e 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni concernenti, in particolare, le contabilita' speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato;

Visto l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme sulla semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Considerata l'opportunita' di provvedere all'emanazione di un unico decreto per dare attuazione al citato articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241;

Sentito il parere espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze in data 4 novembre 1997, dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 23 marzo 1998;

Considerato che le osservazioni della predetta commissione in merito all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono state accolte solo relativamente alla menzione del centro informativo del dipartimento delle entrate, mentre si e' ritenuto di dover mantenere, sia pur modificata e nonostante le previsioni del successivo articolo 6, la disposizione contenuta nella stessa lettera f), in quanto nell'articolo 1, comma 2, e' contenuta un'elencazione sommaria dei compiti della struttura di gestione, piu' approfonditamente specificati negli articoli seguenti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-2793 del 30 aprile 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Individuazione e compiti della struttura di gestione

1.La struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' individuata nel Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizionei sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta di seguito il testo del capo III (Disposizioni in materia di riscossione), articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997), come modificato dal decreto legislativo del 23 marzo 1998, n 56, recante "norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. "Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE Sezione I Versamento unitario e compensazione Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; hbis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. 2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Art. 18 (Termini di versamento). - 1. Le somme di cui all'art. 17 devono essere versate entro il giorno 15 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre. 3. Rimangono invariati i termini di sadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali. 4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". Art. 19 (Modalita' di versamento mediante delega). - 1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5. 2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione. 3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'art. 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione e' utilizzata in occasione del primo versamento successivo. 4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi. 5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dall'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere tacitamente rinnovata. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le dispisizioni del presente decreto. Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'art. 17, comma 1. 4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. 5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale. Art. 21 (Adempimenti delle banche). - 1. Entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi. 2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'art. 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' applicative nonche' i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalita' di scambio dei dati fra gli interessati. Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari). - 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti. 2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilita' di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti. 3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e' individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per l'attribuzione delle somme. 4. La compensazione di cui all'art. 17 puo' operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3. Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante). - 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma l sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Sezione II Disposizioni relative al periodo transitorio Art. 24 (Modalita' di versamento). - 1. Fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti, rispettivamente, la durata della concessione e le modalita' di affidamento del servizio e i requisiti di idoneita', i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata. 2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cui all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Sato. 3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalita' stabilite dal regolamento previsto al comma 10. 4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresi' conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' abrogato l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602. 7. Le disposizioni contenute nell'art. 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante. 8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi l e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non piu' di tre anni e puo' essere rinnovata tacitamente. 9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvedera' successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'art. 19, comma 5.. 10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del pesente Capo e dell'art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalita' di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22. Art. 25 (Decorrenza e garanzie). - 1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione: a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA; b) dall'anno 1999 le societa' di persone ed equiparate ai fini fiscali; c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, e', fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio. 4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia e' prestata ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La garanzia e' prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia e' stata prestata. Sezione III S a n z i o n i Art. 26 (Sanzioni al concessionario). - 1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'art. 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarita' che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari. 3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attivita' di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione. Sezione IV Disposizioni varie Art. 27 (Comitato di indirizzo). - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Il comitato e' nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente. 3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente decreto legislativo. Art. 28 (Versamenti in favore di enti previdenziali). - 1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituo nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. 2. Con decreto emanato dalle stesse autorita' ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 puo' essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative. Art. 29 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, il lire 630 miliardi per l'anno 1999 e in lire 1.200 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997. - Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante: "misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione", e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995. - Il decreto del Ministro delle finanze del 24 gennaio 1996, n. 90, recante: "regolamento attuativo delle norme sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996. - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: "nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1923, n. 275. - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante: "regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario. - Si riporta di seguito il testo dei commi 21 e 22 dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante: "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1984, n. 356, suplemento ordinario: "Al fine di disciplinare la tenuta ed il funzionamento delle contabilita' speciali comunque aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, anche in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e alle norme del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilita' speciali. Per le contabilita' speciali di cui al precedente comma, la Banca d'Italia trasmette mensilmente alla Corte dei conti, in deroga all'art. 74, delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, un prospetto, anche su supporto magnetico, contenente l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita. Parimenti, con cadenza mensile, sono trasmesse agli enti titolari di contabilita' speciale le rendicontazioni di cui all'art. 604 del regolamento di contabilita' generale dello Stato". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, inerente: "regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1994: "Art. 10 (Contabilita' speciale). - 1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilita' speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, puo' essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entita' dei relativi finanziamenti. 2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilita' speciale stabilisce la durata massima della contabilita' stessa. Il decreto e' comunicato alla competente ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione. 3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilita' speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno. 4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilita' speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalita' previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilita' di cui al comma 3. 5. Le contabilita' speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 18 maggio 1923, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte d'ufficio a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso un anno dall'ultima operazione e non siano, state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilita' speciale". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze del 4 novembre 1997: "Art. 1. - Il Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione deve promuovere, mediante apposita relazione al Ministro, l'acquisizione del parere della commissione consultiva, oltre che nei casi specificamente stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, quando si versi in ipotesi di: a) adozione di decreti ministeriali previsti da disposizioni di legge o di regolamento". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 17 della 1egge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214: "Art. 17 (Disposizioni varie). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (Soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - L'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato in nota alle premesse. - L'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato in nota alle premesse.

Art. 2

Comitato di vigilanza

2.Il comitato di vigilanza puo' chiedere in ogni momento alla struttura di gestione notizie e chiarimenti sull'attivita' svolta e predispone, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione di sintesi sull'andamento dell'attivita' di gestione da inviare ai predetti Ministri ed alla conferenza Statoregioni.

Art. 3

Modalita' di ripartizione delle somme

1.La struttura di gestione, dopo aver ricevuto i flussi informativi trasmessi dalle banche delegate e dai concessionari ai sensi delle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ne verifica la rispondenza alle relative specifiche tecniche; verifica inoltre la quadratura contabile dei dati riguardanti le somme versate dai contribuenti con l'importo degli accrediti comunicati dai concessionari e con l'importo, comunicato in via telematica dalla Banca d'Italia in conformita' alle specifiche tecniche da approvare con decreto dirigenziale adottato dalle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, bilancio e programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, dei versamenti affluiti nell'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione. Qualora da tale verifica emergano errori formali o squadrature contabili, la struttura di gestione comunica in via telematica gli errori riscontrati alla banca delegata o al concessionario della riscossione.

3.La sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata nel comma 2, sulla base dei flussi trasmessi dalla struttura di gestione preleva, dopo averne verificata la disponibilita' ed aver stampato gli ordini stessi su modelli da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1, i fondi dalle apposite contabilita' speciali, riversandoli agli enti destinatari e comunica alla struttura di gestione l'avvenuto trasferimento. Le quietanze di entrata riguardanti le somme da far affluire alle contabilita' speciali intestate alle sedi autonome di produzione dell'I.N.P.S. possono essere sostituite da flussi informatici ai sensi dell'articolo 19, commi 21 e 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4.Gli ordini di pagamento di cui al comma 3 recano la firma del direttore centrale per la riscossione del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, riprodotta a stampa, in conformita' alla procedura automatica concordata fra le amministrazioni interessate.

5.Qualora le somme da prelevare da ciascuna delle citate contabilita' speciali superino le relative disponibilita', la sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata al comma 2 non procede alla ripartizione delle somme e restituisce l'intero flusso informativo alla struttura di gestione comunicando che la ripartizione non e' avvenuta; in tal caso, la struttura di gestione, eseguite le necessarie verifiche sui dati, invia entro due giorni una segnalazione telematica alle banche delegate ed ai concessionari, che sono tenuti a fornire, entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della relativa richiesta, tutte le informazioni utili ai fini dell'individuazione delle cause che non hanno consentito la ripartizione dei fondi.

6.La struttura di gestione comunica, giornalmente e in via telematica, al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato, per ciascun capitolo ed articolo del bilancio dello Stato, per competenza o residui e distintamente per provincia e per regione, i dati relativi agli accertamenti lordi desunti dai modelli di versamento, nonche' alle riscossioni ed ai versamenti; analoga comunicazione viene effettuata, per le entrate loro spettanti, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Con uguale cadenza temporale la struttura di gestione comunica allo stesso sistema informativo i dati relativi alle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341, distinti per capitolo ed articolo di bilancio sul quale sono state fatte valere; all'importo di eventuali pignoramenti effettuati sulle contabilita' speciali; alle somme oggetto di provvedimenti di concessione o revoca di dilazione e di sgravio usufruiti dai concessionari sui versamenti diretti, nonche' ai compensi riversati o trattenuti dai medesimi concessionari per le dilazioni concesse o revocate; ai rimborsi d'imposta erogati dagli stessi concessionari ed alle eventuali rettifiche dei rimborsi dovute ad un esito negativo dei rimborsi medesimi; ai compensi trattenuti su tali rimborsi; alle compensazioni effettuate dai contribuenti fra i tributi destinati ad affluire sui singoli capitoli ed articoli di bilancio; agli eventuali saldi negativi delle sezioni INPS e regioni dei modelli di versamento distintamente per regione; ai versamenti eseguiti dalla struttura stessa al bilancio dello Stato per ricondurre al lordo le somme incassate; all'importo globale delle commissioni trattenute dai concessionari e dalle banche delegate, distintamente per provincia; al totale nazionale degli accertamenti lordi, delle riscossioni e dei versamenti; all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini dell'applicazione del presente comma la struttura di gestione opera in conformita' alle modalita' da approvare con il decreto dirigenziale di cui al comma 1.

8.Le comunicazioni effettuate dalla struttura di gestione ai sensi dei commi 6 e 7 potranno essere integrate di ulteriori dati in relazione a specifiche esigenze contabili o gestionali.

9.La struttura di gestione comunica alla Banca d'Italia, per ciascun capitolo ed articolo del bilancio dello Stato, per competenza o residui, distintamente per provincia e regione, i dati relativi ai versamenti eseguiti dalla struttura stessa al bilancio dello Stato.

10.I dati relativi alle avvenute regolazioni contabili connesse ai minori versamenti dovuti all'utilizzazione delle agevolazioni in forma automatica previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono forniti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le modalita' indicate dal decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90.

11.Il titolare delle contabilita' speciali disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, produce alla ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze i rendiconti delle stesse contabilita' speciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, con le modalita' stabilite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Note all'art. 3: - L'art. 24, comma 10, del decreto legislativo n. 241, del 1997 e' riportato in nota alle premesse. - L'art. 19, commi 21 e 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' riportato in nota alle premesse. - Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 341, citata in premessa: "Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - 1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse , le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2. 2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalita' e le procedure di attuazione, approvando altresi' un apposito modello di documento dal quale dovra' risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarita' meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita' di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione. 3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempe nel rispetto dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea. 4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese. 5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata. 6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni. - Il decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, e' riportato in nota alle premesse. - L'art. 24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato in note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, recante: "Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1977, n. 249. - L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e riportato in nota alle premesse.

Art. 4

S a n z i o n i

1.La struttura di gestione, qualora rilevi le violazioni indicate dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le segnala mensilmente ed in via telematica alla competente direzione regionale delle entrate, evidenziando l'importo delle sanzioni e degli eventuali interessi di spettanza di ciascun ente destinatario dei versamenti unitari, calcolati in proporzione agli importi dovuti e non versati. La direzione regionale delle entrate trasmette la segnalazione, sempre in via telematica, agli uffici delle entrate, che contestano le violazioni ed applicano le sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubb|ica 28 gennaio 1988, n. 43; fino all'attivazione degli uffici delle entrate, la violazione e' contestata ed applicata dalla stessa direzione regionale delle entrate.

2.In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento, da parte del concessionario, delle somme riscosse direttamente o mediante delega alle banche, l'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate applica le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3.In caso di ritardato invio dei dati o di irregolarita' che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari, l'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate irroga la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4.Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono versate dai concessionari all'entrata del bilancio dello Stato o della regione siciliana; gli eventuali interessi sono corrisposti a ciascuno degli enti destinatari.

Note all'art. 4: - L'art. 26 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato in nota alle premesse. - Si riporta di seguito il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'all'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1988, n. 49, secondo supplemento ordinario: "Art. 112 (Procedura di applicazione delle pene pecuniarie) - 1. La applicazione delle pene pecuniarie, comprese quelle per le infrazioni relative ad entrate di enti diversi dallo Stato, e' disciplinata dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. L'importo delle pene riscosse e' devoluto in ogni caso allo Stato". - Si riporta il testo dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1988, n. 49, secondo supplemento ordinario: "Art. 104 (Ritardo od omissione di versamento in tesoreria o nelle casse degli enti creditori). - 1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui e' stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato. 2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quarto. 3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con ritardo, nonche' su quelle per le quali il concessionario e' tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'art. 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'art. 61, comma 6. 4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'art. 56".

Art. 5

Inadempimenti delle banche

1.L'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene segnalato dalla struttura di gestione con le modalita' indicate dall'articolo 4, comma 1. L'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate provvede al recupero delle penalita' e degli interessi dovuti dalle banche delegate notificando, entro dieci giorni dalla ricezione della segnalazione, apposito invito al pagamento; in caso di mancato spontaneo pagamento nei dieci giorni successivi, nei quali la banca ha facolta' di presentare osservazioni, l'ufficio delle entrate ovvero la direzione regionale delle entrate, qualora non ritenga fondate le eventuali osservazioni della banca, procede alla riscossione coattiva ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le penalita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato o della regione siciliana; gli eventuali interessi sono corrisposti direttamente a ciascuno degli enti destinatari.

Note all'art. 5: - L'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e' riportato in nota alle premesse. - Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1910, n. 227.

Art. 6

Comunicazioni al centro informativo del Ministero delle finanze

1.La struttura di gestione segnala in via telematica al centro informativo del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della violazione, i nominativi dei soggetti che hanno compensato crediti d'imposta e contributivi per un importo eccedente il limite indicato nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il Ministro delle finanze Visco

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 259

Nota all'art. 6: - L'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' riportato in nota alle premesse.

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