DECRETO-LEGGE 12 giugno 1998, n. 181
Entrata in vigore del decreto: 13-6-1998. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 271 (in G.U. 10/08/1998, n.185).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come sostituito dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi ad imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997, prevedendo, in caso di differimento del pagamento, l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento mensile a titolo di interesse a partire dal sedicesimo giorno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto articolo 12, comma 5, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, si prevede, tra l'altro, che i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1997, possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione entro il 15 giugno 1998;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il predetto termine in considerazione del fatto che i contribuenti e gli intermediari che prestano assistenza fiscale hanno incontrato difficolta', anche per i ritardi con i quali sono stati resi disponibili i supporti informatici prodotti da societa' private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1.I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15 giugno 1998 in base alle dichiarazioni possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro il 19 giugno 1998.
2.Per il mese di giugno 1998, il termine per il versamento unificato di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' fissato al 19 giugno.
3.I riversamenti delle somme di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuati nei termini ordinari e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998.
Art. 1-bis
((1. L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' sostituito, con effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente: "Art. 5 (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto). - 1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: 'Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione"))
Art. 2
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.