DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1998, n. 187

Type DPR
Publication 1998-05-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 17-8-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 2;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 giugno 1956, n. 702;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271;

Visto l'articolo 28 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto l'articolo 19 della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Sentita la conferenza Statocitta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Essendo decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' scaduto il termine per l'emissione del parere della competente commissione parlamentare del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Determinazione del contributo

((

1.Il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1941, n. 392, e' determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e in ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis.

))

2.La richiesta di contributo da parte dei comuni, unitamente al rendiconto delle spese sostenute nell'anno, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia, e' presentata al presidente della commissione di manutenzione territorialmente competente entro il 15 aprile dell'anno successivo. Della presentazione della richiesta e' data immediata notizia al presidente della corte di appello.

3.La richiesta di cui al comma 2 e' trasmessa al Ministero entro trenta giorni dalla presentazione e, comunque, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, unitamente al parere formulato dalle commissioni medesime. Copia della richiesta e' trasmessa al presidente della corte di appello.

Art. 2

(( (Procedimento). ))

((

1.Il contributo di cui all'articolo 1 e' corrisposto in due rate: la prima e' disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, e' corrisposta entro il 30 settembre.

2.La rata in acconto e' erogata in favore dei comuni, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al settanta per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque, del settanta per cento dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia dell'esercizio finanziario in corso.

3.La rata a saldo e' determinata tenendo presenti le spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni ed il parere delle commissioni di manutenzione.

4.Salvo quanto previsto al comma 6, l'importo complessivo del contributo di cui all'articolo 1 non puo' superare quello indicato nel decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 1.

5.Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel comune e' stato soppresso o trasferito, la rata di acconto del contributo e' corrisposta in ragione del numero dei mesi per i quali l'ufficio e' stato funzionante.

6.Nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ove ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi puo' autorizzare, con provvedimento motivato, l'erogazione di contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4.

))

Art. 2-bis

(( (Determinazione dell'importo complessivo del contributo).))

((

1.Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo massimo del contributo di cui all'articolo 1, comunque da attribuire ai comuni nei limiti dello stanziamento sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il successivo esercizio finanziario.

2.L'importo di cui al comma 1 e' determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard e' definita con decreto avente natura regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

))

Art. 3

Commissioni di manutenzione

1.Sono istituite in ogni circondario le commissioni di manutenzione composte dai capi degli uffici, dal funzionario di cancelleria di qualifica piu' elevata o, nell'ambito della stessa qualifica, dal piu' anziano in ruolo, nonche' dal presidente del locale consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori. Alle riunioni possono essere invitati anche rappresentanti degli enti locali interessati.

2.Le commissioni di manutenzione sono presiedute dal presidente della corte d'appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del tribunale.

3.Il parere sulle richieste di contributo formulate dai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e' espresso dalle commissioni di manutenzione ogni anno ed e' immediatamente inoltrato al Ministero di grazia e giustizia entro il successivo 15 maggio.

4.Il parere previsto al comma 3 e' espresso dal presidente della corte d'appello se la commissione di manutenzione non provvede nei termini. ((2))

Art. 4

Disposizioni transitorie

1.Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, la rata in acconto, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, e' determinata in misura pari al settanta per cento dell'ultimo contributo erogato.

Art. 5

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

Prodi, Presidente del Con siglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Napolitano, Ministro del l'interno

Flick, Ministro di grazia e giustizia

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della pro grammazione economica

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1998

Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 20

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