DECRETO 15 gennaio 1998, n. 190

Type Decreto
Publication 1998-01-15
Ultimo aggiornamento 1998-06-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 16/12/1998

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con

IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, il quale prevede che le procedure e le modalita' amministrative e tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972, recante norme per la costruzione degli apparecchi a pressione e, in particolare, le specificazioni tecniche applicative emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi dell'articolo 20 dello stesso decreto;

Visto il parere favorevole dei comitati tecnici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) denominati "Specifiche tecniche per l'omologazione degli apparecchi a pressione" e "Materiali e collegamenti", i quali hanno ravvisato la necessita' di aggiornare le citate specificazioni tecniche applicative emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 18070-R3c/4 del 4 novembre 1997;

Adottano

il seguente regolamento:

Art. 1

2.Le suddette specificazioni tecniche sono pubblicate a cura dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

3.Le schede riportanti le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati per la costruzione degli apparecchi a pressione, ed i relativi procedimenti di saldatura, sono pubblicate a cura dell'ISPESL, previo parere favorevole dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/7/1998, n. 166 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 2

1.Le specificazioni tecniche del decreto ministeriale 21 novembre 1972 di cui l'articolo 1 non si applicano ai recipienti semplici a pressione di cui alla direttiva 87/404/CEE recepita con decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311.

Note all'art. 2: - La direttiva 87/404/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 8 agosto 1987, n. L 220. - Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n 311, recante: "Attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di recipienti a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233.

Art. 3

1.I prodotti disciplinati dalle specificazioni tecniche indicate all'articolo 1, fabbricati in uno Stato membro della Unione europea, possono essere immessi sul mercato italiano a condizione che la regolamentazione del paese di origine garantisca al prodotto stesso un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla regolamentazione italiana.

Art. 4

1.Agli apparecchi a pressione, gia' verificati sulla base delle specificazioni tecniche vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono applicarsi le medesime specificazioni, in caso di modifiche o riparazioni denunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

1.Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2.Entro tale periodo le allegate specificazioni tecniche - revisione 95 - possono comunque essere utilizzate in sostituzione delle specificazioni tecniche in vigore, purche' il costruttore degli apparecchi a pressione e/o il progettista ne faccia esplicita richiesta all'atto della denuncia di costruzione a norma dell'articolo 45 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998

Registro n. 1 Industria, foglio n. 168

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 45 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e' il seguente: "Art. 45. - Entro dieci giorni dalla data in cui viene iniziata la costruzione o la riparazione di un apparecchio a pressione, il costruttore o il riparatore ne deve dare denuncia all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione. Colui che abbia introdotto nello Stato un apparecchio a pressione deve darne denuncia all'Associazione entro dieci giorni dall'avvenuta introduzione".

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