Entrata in vigore della legge: 27-06-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 616 milioni per l'anno 1998, in lire 594 milioni per l'anno 1999 ed in lire 616 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Accordo - art. 1
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, nel prosieguo denominate "Parti contraenti", desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Il presente accordo ha lo scopo di promuovere la realizzazione delle attivita' che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale tra i due Paesi. Le Parti contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altro Paese. Ciascuna delle due Parti contraenti stimolera' le istituzioni pubbliche e private, specialmente le associazioni di scrittori e artisti nonche' gli enti promotori di pubblicazioni, affinche' inviino le proprie pubblicazioni di qualunque tipo, alle biblioteche nazionali dell'altro Paese. Ciascuna delle due Parti contraenti favorira' la traduzione, l'edizione e coedizione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Paese.
Accordo - art. 2
Art. 2. Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie e lo scambio di docenti, ricercatori e personalita' della cultura.
Accordo - art. 3
Art. 3. Le Parti contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
Accordo - art. 4
Art. 4. Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti figurative attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti contraenti favoriranno la realizzazione di produzioni cinematografiche in regime di coproduzione e codistribuzione. Ciascuna Parte contraente favorira' la registrazione congiunta di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi. Le Parti contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi. Le Parti contraenti faciliteranno, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, l'ingresso e l'uscita nel e dal proprio territorio, per il tempo necessario, concordato tra le Parti contraenti, di tutto il materiale culturale che possa contribuire all'efficace sviluppo delle iniziative previste nel presente accordo. Ognuna delle due Parti contraenti favorira' nel proprio territorio, attraverso i mezzi di comunicazione disponibili, la promozione e la divulgazione delle manifestazioni culturali che realizzi la controparte. Le Parti contraenti favoriranno la partecipazione di tutte le strutture, associazioni, enti ed istanze sociali ai programmi di cooperazione culturale che sorgano dal presente accordo.
Accordo - art. 5
Art. 5. Le Parti contraenti promuoveranno l'organizzazione e la produzione di iniziative culturali congiunte per la presentazione in Paesi terzi.
Accordo - art. 6
Art. 6. Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio, nella misura delle proprie possibilita' e conformemente alle rispettive legislazioni interne, l'attivita' di istituzioni culturali dell'altro Paese quali istituti di cultura, associazioni linguisticoculturali e istituzioni scolastiche. Dette istituzioni godranno di facilitazioni per il proprio funzionamento, purche' previste da norme specifiche vigenti nel Paese in cui operano. Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo di attivita' comuni tra i propri istituti e fondazioni per la diffusione culturale operanti nell'altro Paese, con il fine di raggiungere gli obiettivi menzionati nel presente accordo.
Accordo - art. 7
Art. 7. Le Parti contraenti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese mediante il funzionamento di cattedre e di lettorati.
Accordo - art. 8
Art. 8. Le Parti contraenti, nell'ambito delle rispettive legislazioni, si impegnano a mettere allo studio la possibilita' di giungere ad un accordo separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio primari e secondari rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciuta da ciascuna delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei titoli in questione.
Accordo - art. 9
Art. 9. Le Parti contraenti si scambieranno materiale informativo sui rispettivi ordinamenti universitari al fine di esaminare la possibilita' di pervenire ad un accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli accademici.
Accordo - art. 10
Art. 10. Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, favorendo altresi' l'attivita' delle missioni archeologiche di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro.
Accordo - art. 11
Art. 11. Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo delle iniziative e l'interscambio in materia di ricerca storica, di compilazione del materiale bibliografico e di informazione. Stimoleranno, allo stesso modo, l'interscambio tra gli istituti di formazione artistica.
Accordo - art. 12
Art. 12. Le Parti contraenti offriranno reciprocamente borse di studio, di pari valore a laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello postuniversitario. Si impegnano, anche, a facilitare, nel quadro delle rispettive legislazioni interne, il soggiorno dei borsisti, ed eventualmente dei loro familiari a carico conviventi, nel proprio territorio, durante il periodo di durata della borsa.
Accordo - art. 13
Art. 13. Le Parti contraenti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprieta' intellettuale, documenti e altri oggetti di valore storico.
Accordo - art. 14
Art. 14. Le Parti contraenti si impegnano a proteggere nel proprio territorio i diritti di proprieta' intellettuale delle opere dell'altro Paese, ai sensi delle convenzioni internazionali alle quali abbiano aderito ovvero aderiranno nel futuro e secondo le rispettive legislazioni interne attualmente in vigore.
Accordo - art. 15
Art. 15. Le Parti contraenti favoriranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della protezione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.
Accordo - art. 16
Art. 16. Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
Accordo - art. 17
Art. 17. 1. Le Parti Contraenti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura. 2. Le Parti contraenti sono disponibili allo scambio di informazioni relative a tutti i temi contemplati nel presente accordo, sia attraverso le forme tradizionali sia con nuove tecnologie.
Accordo - art. 18
Art. 18. Le Parti contraenti favoriranno la reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.
Accordo - art. 19
Art. 19. Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.
Accordo - art. 20
Art. 20. Le Parti contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi.
Accordo - art. 21
Art. 21. Per dare applicazione al presente accordo, le Parti contraenti hanno deciso di istituire una Commissione esecutiva culturale, incaricata di elaborare programmi di lavoro e di verificarli periodicamente. La Commissione esecutiva culturale si riunira' a richiesta di una delle due Parti, trasmessa per le vie diplomatiche.
Accordo - art. 22
Art. 22. I mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi culturali congiunti, previsti dal presente accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese, e verranno utilizzati attraverso il meccanismo di cui all'art. 21.
Accordo - art. 23
Art. 23. 1. Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra Parte l'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'approvazione del presente accordo, che entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica. 2. Il presente accordo sostituira', a partire dalla sua entrata in vigore, l'accordo culturale fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile del 6 settembre 1958.
Accordo - art. 24