LEGGE 16 giugno 1998, n. 197
Entrata in vigore della legge: 1-7-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVII dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 102 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Accordo - art. I
((ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA INDUSTRIALE ED ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile (d'ora in avanti denominati le "Parti"): nel desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni tra i due Paesi, e tenendo presente il significativo contributo allo sviluppo ed all'economia del Brasile prestato dalla collettivita' d'origine italiana che si e' stabilita nel suo territorio da oltre un secolo ed in particolare l'apporto del lavoro e delle componenti imprenditoriali di tale collettivita'; considerando che l'obiettivo dello sviluppo economico deve essere perseguito in modo sostenibile, tenendo presente la necessita' di assicurare l'utilizzazione razionale delle risorse naturali a favore delle generazioni future, e considerando ancora che lo sviluppo sostenibile implica la compatibilita' tra crescita economica equa e preservazione dell'ambiente; consapevoli che l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e del Brasile al Mercosud contribuiscono al rafforzamento dei legami di cooperazione tra le rispettive regioni ed a favorire la creazione di un ordinamento internazionale piu' equo, intensificando il dialogo tra le aree regionali di competenza; convinti che il sentimento di solidarieta' ed amicizia esistente tra i due Paesi potra' essere intensificato attraverso la cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo; considerando la necessita' di aggiornare le misure gia' concordate nell'Accordo Quadro firmato nel 1989 tra i due Paesi, in materia economica, finanziaria, industriale e di cooperazione allo sviluppo e con l'obiettivo di intensificare gli scambi economici ed i flussi finanziari bilaterali; concordano quanto segue:)) ((1. Le Parti si sforzeranno di stimolare la collaborazione economica, industriale ed allo sviluppo tra i due Paesi, attraverso la promozione di relazioni economiche e commerciali piu' intense, l'intensificazione sia in ambito bilaterale che multilaterale della cooperazione nelle alte tecnologie orientate ad applicazioni nei settori industriali dei servizi e della messa in valore di risorse naturali, l'afflusso di investimenti diretti nei rispettivi territori che mirino a promuovere la complementarieta' tra enti ed imprese dei due Paesi. 2. Con questo obiettivo, conferiranno una particolare priorita' alla promozione di investimenti produttivi in Brasile, da parte di imprese italiane pubbliche o private.))
Accordo - art. II
ARTICOLO II ((La collaborazione prevista nel presente Accordo dovra' favorire in special modo il settore delle piccole e medie imprese, per il significativo contributo che conferiscono allo sviluppo economico e sociale di ambedue i Paesi.))
Accordo - art. III
ARTICOLO III ((Allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e di incrementare la collaborazione economica ed industriale bilaterale, le Parti si impegneranno a stimolare la costituzione, nei due Paesi, di societa' miste, fornendo il sostegno finanziario e tecnologico necessario attraverso gli strumenti di cui dispongono, secondo le modalita' descritte nell'Articolo VII.))
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV ((Le Parti assicureranno altresi', con l'osservanza delle rispettive legislazioni in materia, le condizioni giuridiche ed economiche adeguate per garantire trattamento giusto ed imparziale agli investimenti pubblici e privati di ambedue.))
Accordo - art. V
ARTICOLO V ((Le Parti daranno priorita' ad iniziative collegate alla cooperazione per l'adempimento di programmi nazionali dedicati all'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, alla protezione dell'ambiente ed alla conservazione dei rispettivi ecosistemi, nel rispetto degli impegni assunti nell'Agenda 21 (Conferenza di Rio de Janeiro del 1992), anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.))
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI ((1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti negli articoli precedenti, la Parte italiana si adoperera' per favorire l'esportazione di beni di capitale, attraverso: a) la garanzia di crediti all'esportazione; b) l'autorizzazione agli istituti di credito attraverso l'agevolazione assicurativa e finanziaria del credito all'esportazione nei termini e nelle condizioni previste dalla normativa nazionale ed internazionale vigente. 2. La Parte italiana operera' anche nel senso di favorire la promozione di investimenti produttivi in imprese miste o di interesse comune. Tali investimenti, ai quali si attribuisce alta priorita', dovranno essere conformi alla politica italiana di assicurazioni. 3. Con la finalita' di allargare le possibilita' relative alle azioni descritte nei paragrafi precedenti, le Parti identificheranno i progetti che presentino un adeguato livello di redditivita' e garanzie appropriate di ritorno dei finanziamenti concessi, conferendo una speciale enfasi agli investimenti diretti.))
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII ((1. Le due Parti si impegnano a far conoscere e promuovere gli strumenti di incentivazione e di promozione che i due Paesi sono in grado di mettere in atto. 2. Ciascuna delle Parti cerchera' di promuovere e facilitare gli investimenti delle sue proprie imprese nel mercato dell'altra Parte, con particolare enfasi a quelli effettuati dalle piccole e medie imprese, anche attraverso la collaborazione degli istituti bancari dei rispettivi Paesi. 3. La Parte italiana e' disposta ad utilizzare, a tal fine, sia lo strumento dell'assicurazione del credito sia i finanziamenti agevolati disponibili, nei termini della legislazione italiana e nel rispetto degli impegni assunti nei fori internazionali. 4. La Parte brasiliana e' disposta, allo stesso fine, a stimolare l'afflusso di capitali e di iniziative italiane, per mezzo del Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES). 5. Ambedue le Parti si impegneranno a concordare adeguate forme di promozione delle esportazioni, in mercati terzi, dei prodotti delle imprese miste. Tali interventi promozionali saranno attuati da ciascuna Parte in favore delle imprese collocate sul proprio territorio nazionale e nel rispetto di preesistenti accordi internazionali.))
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII ((1. Tutte le divergenze e controversie che dovessero sorgere tra imprese italiane e brasiliane, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, saranno risolte in via amichevole. 2. Qualora le divergenze o le controversie di cui al paragrafo precedente non saranno risolte amichevolmente entro 6 (sei) mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, si potra' far ricorso al Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, da parte di uno o piu' arbitri scelti, in conformita' al regolamento della menzionata Camera. 3. Rimane stabilito fin d'ora che il luogo dell'arbitrato, il numero di arbitri, la legge applicabile in merito alla disputa, la legge processuale applicabile e l'idioma da essere usato saranno fissati e determinati dal regolamento stabilito della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. 4. Le Parti concordano di vincolarsi alla decisione di tale giudizio arbitrale, e prenderanno tutte le misure necessarie per conferire piena efficacia al relativo lodo.))
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX ((Le Parti considereranno prioritari quei progetti in grado di generare valuta attraverso l'esportazione della totalita' o di una parte della produzione derivata dall'investimento.))
Accordo - art. X
ARTICOLO X ((Le Parti concordano che i finanziamenti concessi da organismi finanziari internazionali o regionali svolgano un importante ruolo nella promozione dello sviluppo economico. In questo senso, una particolare priorita' sara' conferita a quei progetti che utilizzano la modalita' di cofinanziamento vincolato con organismi finanziari internazionali o regionali.))
Accordo - art. XI
ARTICOLO XI ((Con l'obiettivo di raggiungere le finalita' descritte nella Parte Prima del presente Accordo, una particolare attenzione sara' data alle iniziative brasiliane d'appoggio allo sviluppo, che conteranno sull'appoggio della Cooperazione italiana allo Sviluppo. Sara' data enfasi ai progetti di elevato contenuto sociale, a quelli che daranno priorita' ad iniziative ambientali o particolarmente significativi sotto gli aspetti di creazione di posti di lavoro, di esportazioni e della formazione.))
Accordo - art. XII
ARTICOLO XII ((1. Le due Parti manifestano l'interesse in un maggiore coordinamento delle attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, in particolare nelle possibilita' offerte dalla legislazione italiana. 2. In questo senso cercheranno di: a) elaborare programmi che permettano una selezione attenta e la canalizzazione di risorse finanziarie verso i settori fondamentali dell'economia e della societa' brasiliana e che potranno essere anche definiti con criteri di "graduazione" nella selezione delle iniziative; b) effettuare verifiche periodiche della situazione della cooperazione in corso e della programmazione; c) identificare iniziative concrete che saranno definite secondo i seguenti principi fondamentali: I) il contributo italiano avra' una contropartita brasiliana nel finanziamento delle spese locali; II) saranno privilegiate iniziative che permettano lo sviluppo e l'applicazione, in Brasile, di nuove tecnologie nel settore di beni servizi, tenendo in considerazione la necessita' di formazione e perfezionamento del personale di livello universitario e tecnico professionale; III) saranno esaminate iniziative destinate al perfezionamento della produzione primaria, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse brasiliane e migliorare il potenziale di esportazione; IV) saranno analizzate proposte che permettano di migliorare le condizioni sociali e sanitarie, con l'obiettivo di attenuare il problema della emarginazione urbana e rurale; V) nella definizione ed esecuzione di progetti nell'ambito del presente Accordo, le Parti considereranno, con particolare attenzione, iniziative volte allo sviluppo sostenibile, in modo di favorire l'utilizzazione razionale delle risorse naturali e la protezione dell'ambiente contro i rischi che potranno essere loro causati; VI) saranno studiate, in forma bilaterale o multilaterale, le possibilita' d'istituire meccanismi, forme di cofinanziamento ed azioni congiunte di cooperazione con terzi paesi in via di sviluppo, secondo l'interesse comune; VII) qualora opportuno, e nelle forme concordate tra le due Parti, saranno utilizzati servizi di organizzazioni non governative.))
Accordo - art. XIII
ARTICOLO XIII ((1. Le due Parti istituiranno un Consiglio Italo-Brasiliano per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria ed allo Sviluppo. Il Consiglio, sotto la presidenza dei rispettivi Ministri degli Affari Esteri, o di rappresentanti da loro delegati, si riunira' possibilmente una volta l'anno o quando se ne presenti la necessita'. 2. Esso avra', in particolare, il compito di indicare le priorita' da seguire, di proporre i progetti che dovranno essere realizzati e di indicare gli strumenti finanziari da utilizzare per la realizzazione degli stessi, oltre che le funzioni generali di stimolo e coordinamento delle iniziative di cooperazione tra i due Paesi. 3. Una volta che il Consiglio sara' istituito, esso provvedera' a definire un proprio regolamento di funzionamento.))
Accordo - art. XIV
ARTICOLO XIV ((1. Il Consiglio potra' istituire gruppi di lavoro ad hoc, che si riuniranno ogni qual volta se ne presenti la necessita', per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale nei campi che presentino un interesse specifico per le Parti. Il Consiglio ed i Gruppi di Lavoro potranno avvalersi per il loro funzionamento e per i compiti di segreteria tecnica anche di strutture gia' esistenti (come l'Istituto per il Commercio Estero, la Camera di Commercio italo- brasiliana, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre). 2. In particolare il Consiglio istituira' un Gruppo di Lavoro per la Cooperazione Finanziaria, presieduto per parte italiana dal Ministro del Tesoro e per parte brasiliana dal Ministro delle Finanze, o da rappresentanti da loro delegati, ed un Gruppo di Lavoro per la Cooperazione Economica ed Industriale, presieduto per parte italiana dal Ministro per il Commercio con l'Estero e per parte brasiliana dal Ministro dell'Industria, Commercio e Turismo, o da rappresentanti da loro delegati.))
Accordo - art. XV
ARTICOLO XV ((Sotto l'egida del Consiglio lavorera' un Comitato Imprenditoriale per la Collaborazione congiunta, composto dai rappresentanti delle realta' economico-imprenditoriali delle due Parti, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economici ed industriali tra i due Paesi.))
Accordo - art. XVI
ARTICOLO XVI ((Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potra' essere in contrasto con gli impegni assunti in precedenza attraverso Accordi bilaterali o multilaterali da ciascuna delle due Parti.))
Accordo - art. XVII
ARTICOLO XVII ((1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui sara' ricevuta l'ultima notifica con la quale una delle Parti informera' l'altra Parte della conclusione delle formalita' interne necessarie ed avra' validita' di 3 (tre) anni, essendo rinnovabile tacitamente, salvo denuncia scritta con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. 2. Per i programmi in corso d'opera ed avviati prima della denuncia scritta di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da I a XVI del presente Accordo rimarranno in vigore per un ulteriore unico periodo di 3 (tre) anni. 3. Il presente Accordo sostituira' l'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale tra Italia e Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989, il quale cessera' di avere effetti, tranne il suo articolo VII che rimarra' in vigore fino al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, firmato a Brasilia il 3 aprile 1995, e tranne i suoi Articoli da XII a XVII che rimarranno in vigore fino al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica. Fatto a Roma, il 12 febbraio 1997,in due esemplari nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico))
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.